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Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

Dal 1971 la Comunità ha concesso preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

La politica commerciale comune della Comunità deve tener conto degli obiettivi della politica di sviluppo a cui deve contribuire, specie per quanto riguarda l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell’OMC, in particolare la clausola di abilitazione GATT del 19793.

La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo del 7 luglio 2004, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015», espone gli orientamenti per l’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate nel decennio 2006/2015.

Il presente regolamento è il primo regolamento di applicazione di tali orientamenti. Esso dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2008.

Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (in seguito denominato «il sistema») dovrebbe comprendere un regime generale concesso a tutti i paesi e i territori beneficiari e due regimi speciali che tengano conto delle diverse esigenze in materia di sviluppo dei paesi in via di sviluppo in situazioni analoghe.

Il regime generale dovrebbe essere concesso a tutti i paesi beneficiari non classificati dalla Banca mondiale fra i paesi ad alto reddito e con esportazioni insufficientemente diversificate.

Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). I paesi in via di sviluppo, che la non diversificazione e la scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale rendono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell’uomo e del lavoro, sulla tutela dell’ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità, dovrebbero quindi beneficiare di preferenze tariffarie supplementari, volte a promuovere la crescita economica per dare una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi ad valorem a favore dei paesi beneficiari, nonché dei dazi specifici (a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem). Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe in via eccezionale essere applicato prima dell'entrata in vigore dell'intero regolamento al fine di conformarsi alle decisioni dell'OMC contro la produzione ed il traffico di stupefacenti.

I paesi in via di sviluppo che all’entrata in vigore del presente regolamento soddisfino già i criteri applicabili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero usufruire quanto prima possibile del regime stesso. Questi paesi dovrebbero quindi essere inclusi provvisoriamente nell’elenco dei beneficiari e continuare ad usufruire delle preferenze qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione ne confermi l’ammissibilità entro il 15 dicembre 2005.

La Commissione dovrebbe verificare l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali conformemente ai rispettivi meccanismi e valutare il nesso esistente tra preferenze tariffarie supplementari e promozione dello sviluppo sostenibile.

Il regime speciale per i paesi meno sviluppati dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite. Qualora un paese non sia più classificato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell'abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell'ambito di questo regime.

Le preferenze dovrebbero essere differenziate anche in futuro a seconda della natura sensibile o meno dei prodotti, per tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all’interno della Comunità.

La sospensione dei dazi tariffari sui prodotti non sensibili andrebbe mantenuta, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie comunitarie corrispondenti.

Tale riduzione dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dal sistema. Per quanto riguarda i dazi ad valorem, quindi, la riduzione andrebbe operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell’aliquota del dazio della nazione più favorita (NPF). I dazi specifici andrebbero ridotti del 30 %. Ove per tali dazi sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.

I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d'importazione porti ad un dazio ad valorem pari o inferiore all'1 % o a dazi specifici pari o inferiori a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta.

Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non dovrebbero usufruire al tempo stesso del sistema comunitario e di un accordo di libero scambio che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale.

La graduazione dovrebbe basarsi su criteri connessi ai settori della tariffa doganale comune. La graduazione di un settore per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando il settore soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi. Si migliorano così la prevedibilità e l'equità della graduazione eliminando l'incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni.

Le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario4, si applicano alle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento, affinché beneficino del sistema solo coloro a cui è effettivamente destinato.

La revoca temporanea dovrebbe essere giustificata, tra l'altro, da una violazione grave e sistematica dei principi sanciti dalle convenzioni elencate nell’allegato III onde promuovere gli obiettivi delle convenzioni stesse ed evitare che i beneficiari ricevano vantaggi indebiti attraverso la ripetuta violazione di tali convenzioni.

Vista la situazione politica del Myanmar, la revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di questo paese dovrebbe rimanere in vigore.

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni di carattere generale

Art. 1

1. Il sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (in seguito denominato «il sistema») si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2008 ai sensi del presente regolamento.

2. Il presente regolamento prevede:

  1. a) un regime generale,

  2. b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo,

  3. c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.

Art. 3

1. Un paese beneficiario viene escluso dal sistema quando la Banca mondiale l’abbia classificato come paese ad alto reddito per tre anni consecutivi e quando i cinque settori principali delle sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno del 75 % di tutte le sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.

2. I paesi beneficiari firmatari di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale sono esclusi dall’elenco dell'allegato I.

3. La Commissione informa il paese beneficiario della sua esclusione dall’elenco dell’allegato I.

Art. 5

1. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nei regimi di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie.

2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

3. Il cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, inoltre, si applica ove un prodotto sottoposto ad ulteriore lavorazione in un paese membro di un gruppo regionale sia originario di un altro paese del gruppo che non beneficia dei regimi applicabili al prodotto finale, sempreché entrambi i paesi usufruiscano del cumulo regionale per quel gruppo.

Art. 6

Ai fini del presente regolamento:

  1. a) per «dazi della tariffa doganale comune» si intendono i dazi specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune6, ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;

  2. b) per «settore» s’intende un qualsiasi settore della tariffa doganale comune, adottata con regolamento (CEE) n. 2658/87. Esclusivamente ai fini del presente regolamento, il settore XI è trattato come due settori distinti: il settore XI (a) comprendente i capitoli 50-60 della tariffa doganale comune e il settore XI (b) comprendente i capitoli 61-62 della tariffa doganale comune;

  3. c) per «comitato» s’intende il comitato di cui all’articolo 28.

Capo II. Regimi e preferenze tariffarie

Sezione 1. Regime generale

Art. 7

1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti non sensibili sono totalmente sospesi, ad eccezione degli elementi agricoli.

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti dei settori XI (a) e XI (b) la riduzione è del 20 %.

3. Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2501/20017 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il giorno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.

5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti.

6. Se per i dazi ridotti a norma dei paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non viene ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato.

7. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai prodotti dei settori per i quali dette preferenze sono state abolite, per il paese di origine interessato, ai sensi dell’articolo 14, dell'articolo 21, paragrafo 8 e dell'allegato I, colonna C.

Sezione 2. Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo

Art. 8

1. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato II originari di un paese incluso nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono sospesi.

2. I dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1 sono interamente sospesi, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano anche dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti dei codici NC 17041091 e 17041099 è limitato al 16 % del valore in dogana.

3. Per un paese beneficiario il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo non comprende i prodotti dei settori per i quali dette preferenze tariffarie sono state revocate ai sensi dell’allegato I, colonna C.

Art. 9

1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso ai paesi che:

  1. a) abbiano ratificato ed effettivamente applicato le convenzioni di cui alla Parte A dell’allegato III, e

  2. b) abbiano ratificato ed effettivamente applicato almeno sette delle convenzioni di cui alla Parte B dell’allegato III, e

  3. c) si impegnino a ratificare e a porre effettivamente in applicazione entro il 31 dicembre 2008 le convenzioni di cui alla Parte B dell’allegato III che non hanno ancora ratificato e effettivamente applicato, e

  4. d) si impegnino a mantenere la ratifica delle convenzioni e delle relative leggi/misure di attuazione e accettino che l'applicazione sia periodicamente soggetta a verifica e riesame a norma delle disposizioni di attuazione delle convenzioni che hanno ratificato, e

  5. e) siano considerati paesi vulnerabili ai sensi del paragrafo 3.

2.

In deroga al paragrafo 1, lettere a) e c), per paesi che debbono far fronte a specifici vincoli costituzionali, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso a un paese che non ha ratificato ed effettivamente applicato un massimo di due delle sedici convenzioni elencate nella parte A dell'allegato III, a condizione che:

  1. a) il paese in questione abbia assunto l'impegno formale di firmare, ratificare e applicare ogni rimanente convenzione una volta che venga accertato che non esiste alcuna incompatibilità con la sua costituzione al più tardi il 31 ottobre 2005, e

  2. b) in caso di incompatibilità con la sua costituzione, il paese in questione si sia formalmente impegnato a firmare e a ratificare ogni rimanente convenzione al più tardi il 31 dicembre 2006.

Prima della fine del 2006, la Commissione riferisce al Consiglio sulla conformità del paese interessato ai succitati requisiti. La concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo al paese in questione oltre il 1o gennaio 2007 è subordinata a una decisione del Consiglio. Laddove opportuno, e sulla base della succitata relazione, la Commissione propone al Consiglio una siffatta continuazione.

3.

Sono definiti paesi vulnerabili quelli:

  1. a) che la Banca mondiale non abbia classificato per tre anni consecutivi come paesi ad alto reddito e i cui cinque settori principali delle loro importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino più del 75 % in valore di tutte le loro importazioni coperte dall’SPG e

  2. b) le cui importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno dell’1 %, in valore di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.

Ci si è basati sui dati disponibili al 1o settembre 2004 (media su tre anni consecutivi).

4. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di cui all’allegato III. Prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, e in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni suddette, comprese raccomandazioni da parte degli organi di controllo.

Art. 10

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso a condizione che:

  1. a) un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso entro il 31 ottobre 2005, e

  2. b) dall'esame della richiesta risulti che il paese richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3.

2. Il paese richiedente presenta una domanda scritta alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo alla ratifica delle convenzioni di cui all’allegato III, nonché alla legislazione e alle misure finalizzate all’effettiva attuazione delle disposizioni delle convenzioni e al suo impegno di accettare e rispettare pienamente il meccanismo di verifica e di riesame previsto nelle convenzioni e negli strumenti connessi.

3. I paesi che beneficiano in via provvisoria del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono presentare entro il 31 ottobre 2005 una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione valuta le richieste a norma dell’articolo 11.

Art. 11

1. Quando riceve una domanda corredata delle informazioni di cui all’articolo 10, la Commissione la esamina tenendo conto delle conclusioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali competenti. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente.

2. La Commissione decide, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1 e secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 4, se concedere a un paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a decorrere dal 1o gennaio 2006.

3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. Il paese a cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato della data di entrata in vigore della relativa decisione. La Commissione, entro il 15 dicembre 2005, pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

4. Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione.

5. La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente, per quanto concerne la richiesta, in stretto coordinamento con il comitato secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 4.