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Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio del 18 luglio 2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2005/440/PESC del 13 giugno 2005 concernente le misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/829/PESC1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo2,

A fronte del persistente flusso illecito di armi all’interno della Repubblica democratica del Congo e verso di essa, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005 che prevede, tra l’altro, misure restrittive in campo finanziario contro le persone designate dal competente comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite come responsabili di violazioni dell’embargo sulle armi imposto nei confronti della Repubblica democratica del Congo dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La posizione comune 2005/440/PESC prevede, tra l’altro, l’applicazione di misure restrittive in campo finanziario contro le persone designate dal competente comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite. Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità si considera costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento.

Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

Gli articoli 60 e 301 del trattato autorizzano il Consiglio ad adottare, a determinate condizioni, misure volte a interrompere o a ridurre i pagamenti o i movimenti di capitali e le relazioni economiche nei confronti di paesi terzi. Le misure previste dal presente regolamento, che si applicano a singole persone non direttamente collegate al governo di un paese terzo, sono necessarie per raggiungere tale obiettivo della Comunità e l’articolo 308 del trattato autorizza il Consiglio ad adottarle ove il trattato non abbia previsto altri poteri specifici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante daun contratto o una transazione o a essi collegata, in particolare una richiesta: i) volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegato; ii) volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; iii) di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; iv) che costituisce una domanda riconvenzionale; v) volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

  2. b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

  3. c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;

  4. 1)

  5. 2)

  6. 3)

  7. d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

  8. e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

  9. f) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

  10. g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo: i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; e vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

  11. h) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

  12. i) «servizi di intermediazione»: i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

  13. j) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

  14. 5)

Art. 1 bis

1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente:

  1. a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea3 («elenco comune delle attrezzature militari»), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi entità non governativa o persona operante nel territorio della Repubblica democratica del Congo («RDC»);

  2. b) finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a qualsiasi entità non governativa o persona operante nel territorio dell'RDC.

2. La fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione collegati ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo non governativo o di altra natura nell’RDC, o per un uso nell’RDC, diversa dalla fornitura di tale assistenza alla missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione dell’RDC («MONUSCO») o alla task force regionale dell’Unione africana ovvero collegati a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo in conformità dell’articolo 1 ter, paragrafo 1, è notificata preventivamente al comitato delle sanzioniistituito in virtù del punto 8 della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU 1533 (2004) («comitato delle sanzioni»). Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell’itinerario delle spedizioni.

Art. 1 ter

1. In deroga all'articolo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di:

  1. a) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la MONUSCO o ad essere da essa utilizzati;

  2. b) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo;

  3. c) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la task force regionale dell'Unione africana o ad essere da essa utilizzati.

  4. d) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.

2. Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.

Art. 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'elenco dell'allegato I o dell'allegato I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o all'allegato I bis.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

  1. a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b) da organizzazioni internazionali;

  3. c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

  4. d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

  6. f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l’allegato I, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato I bis.

Art. 2 bis

1. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nell'RDC. Tali atti consistono tra l'altro:

  1. a) nell'agire in violazione dell'embargo sulle armi e delle misure connesse di cui all'articolo 1 della decisione 2010/788/PESC e all'articolo 1 bis del presente regolamento;

  2. b) nel far parte dei capi politici e militari dei gruppi armati stranieri operanti nell'RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

  3. c) nel far parte dei capi politici e militari delle milizie congolesi, comprese quelle che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

  4. d) nel reclutare o impiegare bambini nei conflitti armati, in violazione del diritto internazionale applicabile;

  5. e) nel pianificare, dirigere o commettere nell'RDC atti che costituiscono violazioni dei diritti umani o abusi o violazioni del diritto umanitario internazionale, a seconda dei casi, compresi gli atti contro civili, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;

  6. f) nell'ostruire l'accesso agli aiuti umanitari o la loro distribuzione nell'RDC,

  7. g) nel sostenere persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, coinvolti in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali, compresi l'oro o la fauna selvatica e i prodotti derivati;

  8. h) nell'agire per conto o sotto la direzione di una persona o di un'entità designata, oppure di un'entità posseduta o controllata da una persona o da un'entità designata;

  9. i) nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale dell’ONU, compresi i membri del gruppo di esperti, o contro il personale medico o umanitario;

  10. j) nel fornire assistenza finanziaria, materiale o tecnologica o beni o servizi a una persona o a un'entità designata.

  11. k) nell’essere implicati nella produzione, fabbricazione o uso di ordigni esplosivi improvvisati nella RDC ovvero nella commissione, pianificazione, ordine, favoreggiamento, concorso o assistenza di altro tipo finalizzati all’esecuzione di attacchi con ordigni esplosivi improvvisati nella RDC.

2. L’allegato I contiene i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi, quali forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.:

3. L’allegato I riporta anche, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, quali forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per quanto concerne le persone giuridiche, i gruppi, le imprese e le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.

Art. 2 ter

1. L'allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei motivi seguenti:

  1. a) ostacolano la ricerca di una soluzione consensuale e pacifica per le elezioni nella RDC, in particolare mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, o compromettono lo stato di diritto;

  2. b) pianificano, dirigono o compiono atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nell'RDC;

  3. c) sono responsabili di appoggiare il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nell'RDC;

  4. d) forniscono sostegno alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi responsabili di sostenere il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza nella RDC;

  5. e) incitano alla violenza in relazione alle azioni di cui alle lettere b), d) e d);

  6. f) sfruttano il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nell'RDC, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica;

  7. g) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a), b), c), d), e) o f).

2. L'allegato I bis comprende i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone o entità ivi menzionate.

3. L'allegato I bis riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate. Per le persone fisiche, dette informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Art. 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

  1. a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali oppure

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; nonché

se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro quattro giorni lavorativi dalla notifica.

2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

  1. a) se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, lo Stato membro interessato abbia notificato tale accertamento al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvato; e

  2. b) se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

3. Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

Art. 4

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

  1. a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di:

    1. i) un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto anteriormente al 18 aprile 2005 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I bis; o

    2. ii) una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo nell'elenco di cui all'allegato I bis, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro in questione, prima o dopo tale data;

  2. b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

  3. c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona, entità o organismo di cui all'allegato I o all'allegato I bis;

  4. d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I, il vincolo o la sentenza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), deve essere notificato dallo Stato membro al comitato delle sanzioni.

3. Per una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.

  1. a)

  2. c)

  3. e)

Art. 4 ter

1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I bis, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I bis, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e cibo, o il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, ovvero per operazioni di evacuazione dalla RDC.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.

Art. 5

1. L’articolo 2, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti su tali conti;

  2. b) di pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati al presente regolamento;

  3. c) i pagamenti dovuti a una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis in base alle decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'UE o esecutive nello Stato membro in questione;

a condizione che gli eventuali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che figura nell'allegato I o nell'allegato I bis, a condizione che tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli istituti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Art. 6

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

  1. a) fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso tali autorità competenti, alla Commissione;

  2. b) collaborare con dette autorità competenti per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.