diritto.io

Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno accolto con favore la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente un piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT) come primo passo per affrontare l’urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname.

Il piano d’azione pone l’accento sulle riforme nel campo del governo e dell’acquisizione di capacità, sostenute da azioni volte a sviluppare la cooperazione multilaterale e da misure complementari dal lato della domanda intese a ridurre il consumo di legname tagliato illegalmente, contribuendo al più ampio obiettivo della gestione sostenibile delle foreste nei paesi produttori di legname.

Il piano d’azione individua la predisposizione di un sistema di licenze quale misura volta ad assicurare che solo il legno e i prodotti derivati ottenuti legalmente in conformità della legislazione nazionale del paese produttore possano entrare nella Comunità e sottolinea che tale sistema di licenze non dovrebbe ostacolare il commercio legale.

Per attuare il sistema di licenze occorre assoggettare le importazioni nella Comunità di legno e di prodotti derivati ad una serie di verifiche e di controlli intesi a garantire la legalità di questi prodotti.

A tal fine, la Comunità dovrebbe concludere accordi volontari di partenariato con paesi e organizzazioni regionali che devono imporre ai paesi partner o alle organizzazioni regionali l’obbligo giuridicamente vincolante di attuare il sistema di licenze nell’ambito del programma stipulato in ogni accordo di partenariato.

Nell’ambito del sistema di licenze, taluni legni e prodotti derivati esportati da un paese partner e che entrano nella Comunità a qualsiasi valico doganale designato per la loro immissione in libera pratica dovrebbero essere coperti da una licenza rilasciata dal paese partner ove si attesti che il legno e i prodotti derivati sono stati ottenuti da legname di produzione nazionale legalmente tagliato o da legname legalmente importato in un paese partner in conformità della legislazione nazionale, come stabilito dal rispettivo accordo di partenariato. La conformità a tali norme dovrebbe essere soggetta al controllo di una terza parte.

Prima di immettere in libera pratica un carico nella Comunità, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero verificare che questo sia coperto da una licenza valida.

Ogni Stato membro dovrebbe determinare le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento.

Il sistema di licenze dovrebbe coprire inizialmente una gamma limitata di legni e di prodotti derivati. Laddove concordato, la gamma dei prodotti potrebbe essere estesa ad altre categorie di prodotti.

È importante rivedere gli allegati che specificano i paesi e i prodotti coperti prontamente dal sistema di licenze. Queste revisioni dovrebbero tener conto del progresso nell’attuazione degli accordi di partenariato. Un paese partner può essere aggiunto all’allegato I allorquando notifica alla Commissione, e la Commissione conferma, che esso ha istituito tutti i controlli necessari per rilasciare licenze per tutti i prodotti elencati nell’allegato II. Un paese partner può essere tolto dall’allegato I presentando preavviso di un anno della sua intenzione di recedere dall’accordo di partenariato o con effetto immediato in caso di sospensione dell’accordo di partenariato.

L’allegato II può essere modificato quando la Commissione e tutti i paesi partner sono d’accordo sulla modifica. L’allegato III può essere modificato quando la Commissione e i paesi partner interessati sono d’accordo sulla modifica.

Le modifiche degli allegati I, II e III sarebbero misure d’attuazione di natura tecnica per semplificare e sveltire la procedura e la loro adozione dovrebbe essere affidata alla Commissione. Tali modifiche dovrebbero comprendere i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1, distinguendo fra le misure soggette alla procedura del comitato di regolamentazione e quelle soggette alla procedura del comitato di gestione. In determinati casi, per maggiore efficienza, la procedura del comitato di gestione è la più appropriata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto e definizioni

Art. 1

1. Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di norme per l’importazione di taluni legni e prodotti derivati, inteso ad attuare il sistema di concessione di licenze FLEGT.

2. Il sistema di concessione di licenze è attuato tramite accordi di partenariato con i paesi produttori di legname.

3. Il presente regolamento si applica alle importazioni di legno e di prodotti derivati indicati negli allegati II e III provenienti dai paesi partner di cui all’allegato I.

Art. 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «sistema di licenze per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale» (di seguito «sistema di licenze FLEGT»): il rilascio di licenze per il legno ed i prodotti derivati per l’esportazione verso la Comunità da paesi partner e la sua attuazione nella Comunità, in particolare nelle disposizioni comunitarie sui controlli alle frontiere;

  2. 2) «paese partner»: qualsiasi Stato od organizzazione regionale che aderisce ad un accordo di partenariato di cui all’allegato I;

  3. 3) «accordo di partenariato»: un accordo tra la Comunità e un paese partner con cui la Comunità e il paese partner si impegnano a collaborare a sostegno del piano d’azione FLEGT e ad attuare il sistema di licenze FLEGT;

  4. 4) «organizzazione regionale»: un’organizzazione costituita da Stati sovrani che hanno trasferito a questa organizzazione le competenze che le attribuiscono la capacità di aderire ad un accordo di partenariato a loro nome nelle questioni disciplinate dal sistema di licenze FLEGT, di cui all’allegato I;

  5. 5) «licenza FLEGT»: un documento di formato standard, basato su un carico o su un soggetto commerciale, che deve essere non falsificabile, a prova di manomissione e verificabile e che si riferisce ad un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall’autorità che rilascia le licenze di un paese partner. I sistemi per il rilascio, la registrazione e la trasmissione delle licenze possono, in funzione dei casi, essere basati su mezzi cartacei o su mezzi elettronici;

  6. 6) «soggetto commerciale»: l’attore privato o pubblico che opera nel settore forestale, nella trasformazione o nel commercio di legno e di prodotti derivati;

  7. 7) «autorità di rilascio delle licenze»: la o le autorità designate da un paese partner per rilasciare e convalidare le licenze FLEGT;

  8. 8) «autorità competente/competenti»: la o le autorità designate dagli Stati membri per verificare le licenze FLEGT;

  9. 9) «legno e prodotti derivati»: i prodotti di cui agli allegati II e III cui si applica il sistema di licenze FLEGT e che, quando sono importati nella Comunità, non possono essere definiti «merci prive di carattere commerciale» come stabilito nel punto 6 dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario2;

  10. 10) «legname prodotto legalmente»: il legno ed i prodotti derivati ottenuti da legname nazionale tagliato legalmente o da legname importato legalmente in un paese partner in conformità delle leggi nazionali stabilite da detto paese partner di cui all’accordo di partenariato;

  11. 11) «importazione»: l’immissione in libera pratica di legno e di prodotti derivati ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario3;

  12. 12) «carico»: un carico di legno e di prodotti derivati;

  13. 13) «esportazione»: l’operazione mediante la quale il legno e i prodotti derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi zona del territorio geografico di un paese partner per introdurli nella Comunità;

  14. 14) «monitoraggio da parte di terzi»: un sistema attraverso il quale un’organizzazione indipendente dalle autorità governative di un paese partner e dal suo settore forestale e del legname effettua controlli e redige relazioni sul funzionamento del sistema di licenze FLEGT.

Capo II. Sistema di licenze flegt

Art. 3

1. Il sistema di licenze FLEGT si applica unicamente alle importazioni provenienti dai paesi partner.

2. Ciascun accordo di partenariato indica una scadenza concordata per dare attuazione agli impegni assunti nell’ambito di detto accordo.

Art. 4

1. È vietata l’importazione nella Comunità di legno e di prodotti derivati esportati dai paesi partner, a meno che il carico non sia coperto da una licenza FLEGT.

2.

Per fornire le necessarie garanzie di legalità del legno e dei prodotti derivati in questione, la Commissione valuta i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner e adotta atti di esecuzione per la loro approvazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

I sistemi approvati dalla Commissione possono formare la base di una licenza FLEGT.

3.

Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica al legno e ai prodotti derivati delle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio4.

La Commissione riesamina tale deroga tenendo conto degli sviluppi del mercato e dell’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’esito di tale riesame e, se necessario, presenta adeguate proposte legislative.

Art. 5

1.

Una licenza FLEGT relativa a ciascun carico è messa a disposizione dell’autorità competente contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico ai fini dell’immissione in libera pratica nella Comunità. Le autorità competenti conservano una registrazione, in formato elettronico o cartaceo, dell’originale della licenza FLEGT e della dichiarazione in dogana corrispondente.

L’importazione di legno e di prodotti derivati ai sensi di una licenza FLEGT rilasciata ad un operatore del mercato è accettata per tutto il periodo di validità di detta licenza.

2. Le autorità competenti consentono alla Commissione, oppure alle persone o agli organismi da questa designati, di accedere ai documenti e ai dati pertinenti nel caso in cui sorgano problemi che ostacolano il buon funzionamento del sistema di licenze FLEGT.

3. Le autorità competenti consentono alle persone o agli organismi indicati dai paesi partner come responsabili per il monitoraggio da parte di terzi del sistema di licenze FLEGT di accedere ai documenti e ai dati pertinenti, ma le autorità competenti non sono tenute a fornire informazioni che non sono autorizzate a divulgare ai sensi della loro normativa nazionale.

4. Le autorità competenti decidono in merito alla necessità di effettuare ulteriori verifiche dei carichi secondo un approccio basato sull’analisi del rischio.

5. In caso di dubbi sulla validità della licenza, le autorità competenti possono chiedere alle autorità che rilasciano le licenze ulteriori verifiche e maggiori chiarimenti, come previsto dall’accordo di partenariato concluso con il paese partner di esportazione.

6. Gli Stati membri possono riscuotere tasse a copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti a fini di controllo a norma del presente articolo.

7. Le autorità doganali possono sospendere l’immissione in libera pratica o trattenere il legno ed i prodotti derivati, qualora abbiano motivo di ritenere che la licenza potrebbe non essere valida. I costi sostenuti durante il completamento delle verifiche sono a carico dell’importatore, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.

8. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

9. Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali e i documenti standard, compresi i relativi formati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

Art. 6

1. Le autorità competenti, se stabiliscono che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatte, agiscono secondo la normativa nazionale in vigore.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le informazioni relative a casi, anche passati, di elusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 7

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti preposte all’attuazione del presente regolamento e prendono contatti con la Commissione.

2. La Commissione trasmette a tutte le autorità competenti degli Stati membri i nomi e le altre informazioni particolareggiate relative alle autorità di rilascio delle licenze designate dai paesi partner, i modelli autenticati dei timbri e delle firme che comprovano il legittimo rilascio di una licenza, nonché ogni altra informazione pertinente ricevuta in relazione alle licenze.

Art. 8

1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente.

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato e la procedura mediante cui gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1, i servizi della Commissione mettono a disposizione annualmente un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati presentati dagli Stati membri.

Capo III. Disposizioni generali

Art. 9

Entro il dicembre 2021 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esamina il funzionamento e l’efficacia del presente regolamento in base alle informazioni, in particolare alle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’esperienza acquisita in merito all’applicazione di tale regolamento. Nel far ciò tiene conto dei progressi registrati nell’attuazione degli accordi di partenariato volontari. Essa riferisce ogni cinque anni i risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di proposte di miglioramento del sistema di licenze FLEGT.

Art. 10

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis per modificare l’elenco dell’allegato I che riporta i paesi partner nonché le autorità di rilascio delle licenze da questi designate.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis per modificare l’elenco di legni e di prodotti derivati di cui all’allegato II, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Nell’adottare tali modifiche, la Commissione tiene conto dell’attuazione degli accordi di partenariato FLEGT. Tali modifiche comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis per modificare l’elenco di legni e di prodotti derivati di cui all’allegato III, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Nell’adottare tali modifiche, la Commissione tiene conto dell’attuazione degli accordi di partenariato FLEGT. Esse comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci e si applicano solo in relazione ai corrispondenti paesi partner di cui all’allegato III.

Art. 11

1. La Commissione è assistita dal comitato per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

2.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.