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Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato2,

Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, sottolinea la necessità di incoraggiare l'offerta di informazioni accessibili ai cittadini sulla situazione e sulle tendenze in materia di ambiente nei settori sociale, economico e sanitario e di sensibilizzare il pubblico su tutte le tematiche ambientali.

La convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito «convenzione di Århus»), firmata dalla Comunità europea il 25 giugno 1998, riconosce che un più ampio accesso del pubblico alle informazioni in campo ambientale e la diffusione di tali informazioni contribuiscono ad un’accresciuta sensibilizzazione alle tematiche ambientali, a un libero scambio di opinioni, a una partecipazione più efficace del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e, in ultima analisi, a un ambiente migliore.

I registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «PRTR») sono uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali, consentire al pubblico di accedere alle informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e sostanze inquinanti e per seguire le evoluzioni in atto, dimostrando i progressi compiuti nella riduzione dell'inquinamento, controllando l'attuazione di determinati accordi internazionali, definendo le priorità e valutando i progressi realizzati attraverso le politiche e i programmi comunitari e nazionali in materia ambientale.

Un PRTR integrato e coerente fornisce al pubblico, all'industria, agli scienziati, alle compagnie assicurative, agli enti locali, alle organizzazioni non governative e agli altri responsabili in campo decisionale una solida banca dati per i raffronti e per le decisioni future in campo ambientale.

Il 21 maggio 2003 la Comunità europea ha firmato il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo»). Affinché la Comunità concluda tale protocollo, la normativa comunitaria deve essere coerente con le disposizioni in esso contenute.

La decisione 2000/479/CE della Commissione4 ha istituito un registro europeo delle emissioni inquinanti (di seguito «EPER»). Il protocollo si basa sugli stessi principi dell'EPER ma ne supera la portata, in quanto prevede obblighi di comunicazione dei dati per un numero maggiore di sostanze inquinanti, per un numero maggiore di attività, per le emissioni al suolo, per le emissioni da fonti diffuse e per i trasferimenti fuori sito.

Le finalità e gli obiettivi di un PRTR europeo possono essere conseguiti soltanto se esso contiene dati attendibili e comparabili. È quindi necessaria un'adeguata armonizzazione del sistema di raccolta e di trasferimento dei dati al fine di garantire la qualità e la comparabilità dei dati medesimi. In conformità del protocollo, il PRTR europeo dovrebbe essere predisposto in modo da consentire la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico attraverso Internet. Le emissioni e i trasferimenti dovrebbero essere presentati chiaramente in varie forme aggregate e disaggregate per consentire la massima informazione in tempi ragionevoli.

Per promuovere ulteriormente l'obiettivo di incoraggiare l'offerta di informazioni accessibili ai cittadini sulla situazione e sulle tendenze in materia ambientale e di sensibilizzare il pubblico su tutte le tematiche ambientali, il PRTR europeo dovrebbe contenere collegamenti con altre banche dati simili di organizzazioni internazionali e di Stati membri e non.

In conformità del protocollo, il PRTR europeo dovrebbe contenere tra l'altro informazioni su operazioni specifiche di smaltimento dei rifiuti, da registrare come emissioni al suolo; le operazioni di recupero come quelle per lo spargimento dei fanghi e dei concimi non rientrano in questa categoria.

Per conseguire l'obiettivo del PRTR europeo di fornire al pubblico informazioni attendibili e di permettere decisioni consapevoli, è necessario fissare tempi ragionevoli ma rigorosi per la raccolta e la comunicazione dei dati, in particolare per la loro comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri.

Pur non essendo sempre coerente, completa e comparabile, la comunicazione dei dati sulle emissioni dei complessi industriali è una procedura consolidata in molti Stati membri. Se del caso, la comunicazione dei dati sulle emissioni da fonti diffuse dovrebbe essere migliorata per consentire ai responsabili a livello decisionale di collocare in un quadro più preciso le caratteristiche di tali emissioni e di scegliere la soluzione più efficace per ridurre l'inquinamento.

I dati trasmessi dagli Stati membri dovrebbero essere di qualità elevata, in particolare per quanto attiene alla loro completezza, coerenza e credibilità. È molto importante coordinare gli sforzi futuri dei gestori e degli Stati membri per migliorare la qualità dei dati comunicati. La Commissione inizierà pertanto ad affrontare insieme agli Stati membri la questione della garanzia della qualità.

In conformità della convenzione di Århus, il pubblico dovrebbe avere la possibilità di accedere alle informazioni contenute nel PRTR europeo senza bisogno di far valere un interesse al riguardo, anzitutto mediante consultazione diretta via Internet.

Il PRTR europeo dovrebbe consentire un accesso illimitato e le eccezioni a questa regola dovrebbero essere ammesse soltanto se espressamente previste dalla vigente normativa comunitaria.

In conformità della convenzione di Århus, dovrebbe essere garantita la partecipazione del pubblico all'ulteriore sviluppo del PRTR europeo, mediante opportunità tempestive ed effettive di presentare osservazioni, informazioni, analisi o pareri utili al processo decisionale. I richiedenti dovrebbero avere la possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni delle pubbliche autorità in relazione a una richiesta.

Per accrescere l'utilità e l'impatto del PRTR europeo, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare all'elaborazione di documenti di orientamento sull'attuazione del PRTR europeo, alla sensibilizzazione del pubblico e ad attività intese a fornire un'assistenza tecnica adeguata e tempestiva.

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5.

Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali attraverso l'istituzione su scala comunitaria di una banca dati elettronica coerente e integrata, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto l'esigenza di comparabilità dei dati in tutti gli Stati membri richiede un livello elevato di armonizzazione, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Per semplificare e razionalizzare gli obblighi di comunicazione dei dati, occorrerebbe modificare la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi6, e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento7.

Il PRTR europeo mira, tra l'altro, a informare il pubblico su importanti emissioni di sostanze inquinanti dovute in particolare alle attività disciplinate dalla direttiva 96/61/CE. Di conseguenza, secondo il presente regolamento, dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico sulle emissioni provenienti dagli impianti di cui all'allegato I della suddetta direttiva.

Per ridurre i doppioni per quanto riguarda le comunicazioni, i sistemi delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di tali sostanze possono, secondo il protocollo, essere integrati in modo praticabile con le esistenti fonti di informazione, come i meccanismi di comunicazione in base a licenze o permessi operativi. Secondo il protocollo, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più completo o più facilmente accessibile dal pubblico di quanto non sia richiesto dal protocollo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario (di seguito «PRTR europeo»), sotto forma di banca dati elettronica accessibile al pubblico, e ne stabilisce le regole di funzionamento onde attuare il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo») e onde facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento ambientale.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

  1. 1) «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

  2. 2) «autorità competente», le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri;

  3. 3) «impianto», unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e possono incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

  4. 4) «complesso» o «complesso industriale», uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica;

  5. 5) «sito», la sede geografica del complesso;

  6. 6) «gestore», la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un complesso o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del complesso;

  7. 7) «anno di riferimento», l'anno civile per il quale devono essere raccolti i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito;

  8. 8) «sostanze», gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione delle sostanze radioattive;

  9. 9) «sostanza inquinante», qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente;

  10. 10) «emissione», qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;

  11. 11) «trasferimento fuori sito», lo spostamento, oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;

  12. 12) «fonti diffuse», le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti al suolo, nell'aria o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata;

  13. 13) «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti8;

  14. 14) «rifiuto pericoloso», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE;

  15. 15) «acque reflue», le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite nell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane9, e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa comunitaria;

  16. 16) «smaltimento», qualsiasi operazione di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;

  17. 17) «recupero», qualsiasi operazione di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE.

Art. 3 Contenuto del PRTR europeo

Il PRTR europeo contiene informazioni riguardanti:

  1. a) le emissioni di sostanze inquinanti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), soggette a obbligo di comunicazione da parte dei gestori dei complessi che svolgono le attività elencate nell'allegato I;

  2. b) i trasferimenti fuori sito di rifiuti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e di sostanze inquinanti in acque reflue di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), soggetti a obbligo di comunicazione da parte dei gestori dei complessi che svolgono le attività elencate nell'allegato I;

  3. c) le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ove disponibili.

Art. 4 Concezione e struttura

1. La Commissione pubblica il PRTR europeo presentando i dati sia in forma aggregata sia in forma disaggregata, in modo da consentire la ricerca e l'individuazione delle emissioni e dei trasferimenti in base agli elementi seguenti:

  1. a) complesso industriale, compresa, se del caso, la società madre del complesso, e ubicazione geografica di quest'ultimo, incluso il bacino fluviale, se del caso;

  2. b) attività;

  3. c) insorgenza dell'evento a livello di Stato membro o a livello comunitario;

  4. d) sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi;

  5. e) ciascuno dei comparti ambientali (aria, acqua, terra) in cui la sostanza inquinante è emessa;

  6. f) se del caso, trasferimenti fuori sito di rifiuti e loro destinazione;

  7. g) trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti in acque reflue;

  8. h) fonti diffuse;

  9. i) proprietario o gestore del complesso industriale.

2. Il PRTR europeo è predisposto in modo da consentire la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico, affinché, in condizioni operative normali, le informazioni siano disponibili in maniera continua e siano prontamente accessibili via Internet e con altri mezzi elettronici. Esso è predisposto in modo da tenere conto della possibilità di un ampliamento futuro e contiene tutti i dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti, fino almeno ai dieci anni di riferimento precedenti.

3. Il PRTR europeo contiene collegamenti (link):

  1. a) ai PRTR nazionali degli Stati membri;

  2. b) alle altre banche dati esistenti e accessibili al pubblico su temi connessi ai PRTR, compresi i PRTR nazionali di altre parti del protocollo e, ove possibile, quelli di altri paesi;

  3. c) ai siti web dei complessi industriali, ove essi esistano e siano messi a disposizione dai complessi medesimi.

Art. 5 Comunicazione dei dati da parte dei gestori

1. Il gestore di ciascun complesso che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato comunica all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime:

  1. a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all'allegato II;

  2. b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda come menzionato all'articolo 6, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;

  3. c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b.

Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all’allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell’allegato, comunica all’autorità competente con mezzi elettronici le informazioni per identificare il complesso in base al formato di cui all’articolo 7, paragrafo 2, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell’autorità competente. Per le operazioni frutto di misurazioni o di calcoli occorre precisare il metodo di analisi e/o il metodo di calcolo utilizzato. Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate a norma della lettera a) del presente paragrafo, comprendono tutte le emissioni provenienti da tutte le fonti incluse nell'allegato I nel sito del complesso.

2.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie.

Al momento di fornire queste informazioni i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi a emissioni accidentali.

3. Il gestore di ciascun complesso raccoglie con frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni del complesso e i trasferimenti fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1.

4. Nell'elaborare la relazione il gestore interessato utilizza le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta queste siano disponibili.

5. Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.

Art. 6 Emissioni al suolo

I rifiuti sottoposti a smaltimento mediante «trattamento in ambiente terrestre» o «iniezione in profondità», come specificato nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE, sono comunicati come emissioni al suolo soltanto dal gestore del complesso da cui hanno origine i rifiuti.

Art. 7 Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1. Tenuto conto delle prescrizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri fissano la data entro la quale i gestori sono tenuti a fornire all'autorità competente tutti i dati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5.

2. Gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione mediante trasferimento elettronico una relazione contenente tutti i dati di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, secondo il formato ed entro la data stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2. I dati sono comunicati in ogni caso entro 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

3. I servizi della Commissione, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente, includono le informazioni comunicate dagli Stati membri nel PRTR europeo entro un mese dal completamento della comunicazione effettuata dagli Stati membri in conformità del paragrafo 2.

Art. 8 Emissioni da fonti diffuse

1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, include nel PRTR europeo le informazioni sulle emissioni da fonti diffuse, qualora tali informazioni esistano e siano già state riferite dagli Stati membri.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate in modo da consentire agli utilizzatori di cercare e individuare le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse ripartite secondo un'adeguata disaggregazione geografica e comprendono indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni.

3. Laddove accerti che non esistono dati sulle emissioni da fonti diffuse, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis al fine di integrare il presente regolamento avviando la comunicazione di dati sulle emissioni di sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.

Art. 9 Garanzia e valutazione della qualità

1. Il gestore di ciascun complesso soggetto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 5 garantisce la qualità delle informazioni comunicate.

2. Le autorità competenti valutano la qualità dei dati forniti dai gestori dei complessi di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto attiene alla loro completezza, coerenza e credibilità.

3. La Commissione coordina le attività di garanzia e valutazione della qualità consultando il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

4. La Commissione può adottare orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Tali orientamenti sono conformi a metodologie approvate sul piano internazionale, se necessario, e sono conformi alle altre norme legislative comunitarie.

Art. 10 Accesso alle informazioni

1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, mette a disposizione del pubblico il PRTR europeo diffondendo gratuitamente i dati su Internet secondo il calendario stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3.

2. Laddove le informazioni contenute nel PRTR europeo non siano consultabili dal pubblico in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, lo Stato membro in questione e la Commissione facilitano la consultazione elettronica del PRTR europeo in luoghi accessibili al pubblico.

Art. 11 Riservatezza

Lo Stato membro che, a norma dell’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, consideri riservate determinate informazioni, indica nella relazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, per l’anno di riferimento interessato, in modo distinto per ciascun complesso quali informazioni non possono essere pubblicate e ne indica il motivo.