Regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio del 21 febbraio 2006 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell’omicidio dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,
vista la posizione comune 2005/888/PESC del 12 dicembre 2005 relativa alle misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell’omicidio dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo2,
Il 31 ottobre 2005, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1636 (2005) sulla base delle conclusioni della relazione della commissione internazionale d’inchiesta che ha indagato sull’attacco terroristico perpetrato a Beirut il 14 febbraio 2005, che è costato la vita a 23 persone compreso l'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri e in cui sono rimaste ferite decine di persone.
Il Consiglio di sicurezza ha accolto con estrema preoccupazione le conclusioni della Commissione internazionale d’inchiesta, secondo le quali esistono elementi di prova concordanti che indicano che nell’atto terroristico sono coinvolti funzionari sia siriani che libanesi, e, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso, per sostenere l’inchiesta e senza pregiudicare il fatto che sarà la giustizia ad esprimersi definitivamente sulla colpevolezza o sull’innocenza di ogni persona, di istituire alcune misure nei confronti di tutti gli individui sospettati di coinvolgimento nella pianificazione, nel finanziamento, nell’organizzazione o nell’esecuzione di tale atto terroristico.
La posizione comune 2005/888/PESC prevede l’attuazione delle misure di cui alla risoluzione 1636 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, in particolare, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone registrate dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi del paragrafo 3, lettera b), della risoluzione 1636 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in quanto sospettate di coinvolgimento nella pianificazione, nel finanziamento, nell’organizzazione o nell’esecuzione dell’omicidio dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri e di altre persone il 14 febbraio 2005.
Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento, in base alla notifica o a informazioni da parte del pertinente comitato delle sanzioni e, se del caso, degli Stati membri.
Gli Stati membri devono fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere adeguate, efficaci e dissuasive.
Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) per «comitato per le sanzioni» s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 3, lettera b), della risoluzione 1636 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
2) per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;
d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
3) per «congelamento dei fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
4) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
5) per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto dell'utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia;
6) per «territorio della Comunità» si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Art. 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato 1.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b) da organizzazioni internazionali;
c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.
Art. 3
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
a condizione che lo Stato membro in questione abbia notificato tale decisione al comitato per le sanzioni e che tale decisione sia stata approvata dal comitato stesso.
2. La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 1.
3. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica alle somme accreditate ai conti congelati a titolo di interessi o altre forme di proventi generati da tali conti a condizione che tali interessi o proventi siano congelati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.
Art. 4
L'articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, dell’entità o dell’organismo che figurano nell’elenco, purché tali accreditamenti siano anch'essi congelati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1. L'ente finanziario informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
Art. 5
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;
b) collaborare con le autorità competenti di cui all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute. Entro tali fini rientrano la cooperazione ad eventuali inchieste internazionali relative alle attività o alle transazioni finanziarie delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità figuranti nell'elenco di cui all’allegato I.
Art. 6
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, per l'entità o per l’organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.
Art. 7
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Art. 8
1. La Commissione è autorizzata a:
a) modificare l'allegato I in base alle decisioni del comitato per le sanzioni; e
b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento.
Art. 9
Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.
Art. 10
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;
d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;
e) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2006. Per il Consiglio La presidente K. Gastinger