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REGOLAMENTO (CE) n. 805/2006 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

La Comunità e gli Stati federati di Micronesia (FSM) hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati federati di Micronesia in materia di pesca.

L'accordo prevede una cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e nei settori correlati.

È opportuno approvare detto accordo.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca degli Stati federati di Micronesia con le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque dei paesi terzi e in alto mare1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia (di seguito «l'accordo»). Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

—tonniere congelatrici con reti a circuizione:Spagna:75 % delle possibilità di pesca disponibili
Francia:25 % delle possibilità di pesca disponibili
—pescherecci con palangari di superficie:Spagna:8 unità
Portogallo:4 unità.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2006. Per il Consiglio Il presidente J. PRÖLL