REGOLAMENTO (CE) n. 764/2006 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La Comunità e il Regno del Marocco hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco.
È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Art. 2
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
| Categoria di pesca | Tipo di peschereccio | Stato membro | Licenze o contingente |
| Pesca artigianale al nord, specie pelagiche | Pescherecci con sciabiche | Spagna | 20 |
| Pesca artigianale al nord | Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT | Spagna | 20 |
| Portogallo | 7 | ||
| Pescherecci con palangari di fondo > 40 GT < 150 GT | Portogallo | 3 | |
| Pesca artigianale al sud | Spagna | 20 | |
| Pesca demersale | Pescherecci con palangari di fondo | Spagna | 7 |
| Portogallo | 4 | ||
| Pescherecci da traino | Spagna | 10 | |
| Italia | 1 | ||
| Pesca del tonno | Pescherecci con lenze e canne | Spagna | 23 |
| Francia | 4 | ||
| Pesca pelagica industriale | Germania | 4 850 t | |
| Lituania | 15 520 t | ||
| Lettonia | 8 730 t | ||
| Paesi Bassi | 19 400 t | ||
| Irlanda | 2 500 t | ||
| Polonia | 2 500 t | ||
| Regno Unito | 2 500 t | ||
| Spagna | 400 t | ||
| Portogallo | 1 333 t | ||
| Francia | 2 267 t |
La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in piena conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca2. Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza degli altri Stati membri.
Art. 3
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca marocchina secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare3.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006. Per il Consiglio Il presidente J. PRÖLL