Regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio del 25 settembre 2006 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2006/625/PESC, relativa al divieto, in conformità alla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di vendere o fornire armamenti e materiale connesso, e di prestare servizi correlati, a enti o persone in Libano1,
vista la proposta della Commissione,
La posizione comune 2006/625/PESC attua le misure restrittive istituite dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e vieta, fra l'altro, di fornire assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo a enti o persone in Libano.
Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
È opportuno abilitare, decidendo caso per caso, le autorità competenti a concedere autorizzazioni per la fornitura di assistenza, nel caso in cui tale fornitura sia stata autorizzata dal governo del Libano o dalla Forza interinale delle Nazioni Unite nel Libano (UNIFIL), tenendo conto delle risoluzioni 1559 (2004) e 1680 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti.
È opportuno abilitare le autorità competenti a concedere autorizzazioni per la fornitura di assistenza alle forze armate appartenenti all'UNIFIL e alle forze armate della Repubblica libanese.
Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'allegato del presente regolamento.
Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende l'assistenza orale;
2) «territorio della Comunità»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Art. 2
È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualunque persona fisica o giuridica, ente o organismo in Libano, o destinati a essere utilizzati in Libano;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, ente od organismo in Libano, o destinati a essere utilizzati in Libano;
c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni il cui fine o conseguenza sia l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) o b).
Art. 3
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato possono autorizzare, previa notifica scritta dello Stato membro interessato al governo del Libano e all’UNIFIL e alle condizioni che ritengono appropriate:
a) la fornitura a qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o organismo in Libano non appartenente alle forze armate della Repubblica libanese o all'UNIFIL, di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad armamenti o materiale connesso in Libano o destinati ad essere utilizzati in Libano, a condizione che:
i) i servizi non vengano prestati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi milizia di cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto il disarmo nelle risoluzioni 1559 (2004) e 1680 (2006);
ii) le autorizzazioni siano concesse caso per caso; e
iii) il governo del Libano o l'UNIFIL abbiano comunque autorizzato la prestazione dei servizi alla persona, all'ente o all'organismo in questione. Qualora il governo del Libano o l'UNIFIL autorizzino una fornitura o un trasferimento specifici di armamenti specifici o di materiale connesso a una persona, a un ente o a un organismo, si può considerare che tale autorizzazione comprenda anche la fornitura alla persona, all'ente o all'organismo in questione di assistenza tecnica pertinente alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni in oggetto;
b) la fornitura alle forze armate della Repubblica libanese di assistenza tecnica in relazione alle attività militari e agli armamenti o materiale connesso e di finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle attività militari, purché il governo del Libano non sollevi obiezioni entro quattordici giorni dal ricevimento della notifica.
2. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
a) la fornitura di assistenza tecnica in relazione alle attività militari e agli armamenti o materiale connesso, a condizione che:
i) i beni a cui si riferisce l'assistenza vengano utilizzati o siano destinati ad essere utilizzati dall'UNIFIL nello svolgimento della sua missione e che
ii) i servizi siano prestati a forze armate che appartengono o apparterranno all'UNIFIL;
b) la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e ad armamenti o materiale connesso, a condizione che:
i) il finanziamento o l'assistenza finanziaria siano forniti all'UNIFIL, alle forze armate di uno Stato che fornisce truppe all'UNIFIL o a un'autorità pubblica responsabile delle forniture alle forze armate di tale Stato, e che
ii) gli armamenti o il materiale connesso siano destinati ad essere utilizzati dall'UNIFIL o dalle forze armate dello Stato in questione distaccate presso l'UNIFIL.
3. Le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato possono concedere le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
Art. 4
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Art. 5
La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Art. 6
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali modifiche di tali norme.
Art. 6 bis
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all’articolo 3 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
Art. 7
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;
d) a tutte le persone giuridiche, enti o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;
e) a tutte le persone giuridiche, enti o organismi per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno dell’Unione.
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006. Per il Consiglio Il presidente M. Pekkarinen