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REGOLAMENTO (CE) N. 1562/2006 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 2006 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

Con il regolamento (CEE) n. 1708/87 del Consiglio2 la Comunità ha approvato un accordo con la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle. Nell’ambito di tale accordo le due parti hanno condotto negoziati ai fini della sua sostituzione con un accordo di partenariato nel settore della pesca.

In seguito a tali negoziati, nel marzo 2005 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca.

L’accordo di partenariato nel settore della pesca prevede un rafforzamento della cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

È opportuno approvare detto accordo.

Con l’entrata in vigore del nuovo accordo, il regolamento (CEE) n. 1708/87 diventerà obsoleto. Per motivi di chiarezza occorre pertanto abrogare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle (in seguito denominato «accordo»). Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 2006. Per il Consiglio Il presidente K. RAJAMÄKI