diritto.io

REGOLAMENTO (CE) N. 1801/2006 DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,1

La Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica islamica di Mauritania, di seguito denominato «accordo di partenariato».

È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo di partenariato.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania. Il testo dell’accordo di partenariato è accluso al presente regolamento.

Art. 2

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo di partenariato, di seguito denominato «il protocollo» sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pescaGT o numero massimo di licenze per periodo di licenzaStato membroGT, licenze o massimale annuo di cattura per Stato membro
Categoria 1: Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi9 440 GTSpagna7 183 GT
Italia1 371 GT
Portogallo886 GT
Categoria 2: Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello3 600 GTSpagna3 600 GT
Categoria 3: Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino2 324 GTSpagna1 500 GT
Regno Unito800 GT
Malta24 GT
Categoria 4: Pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali750 GTGrecia750 GT
Categoria 5: Cefalopodi18 600 GT 43 licenzeSpagna39 licenze
Italia4 licenze
Categoria 6: Aragoste300 GTPortogallo300 GT
Categoria 7: Tonniere congelatrici con reti a circuizione36 licenzeSpagna15 licenze
Francia20 licenze
Malta1 licenza
Categoria 8: Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie31 licenzeSpagna23 licenze
Francia5 licenze
Portogallo3 licenze
Categoria 9: Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica22 licenze per un massimale di440 000 tonnellatePaesi Bassi190 000 tonnellate
Lituania120 500 tonnellate
Lettonia73 500 tonnellate
Germania20 000 tonnellate
Regno Unito10 000 tonnellate
Portogallo6 000 tonnellate
Francia10 000 tonnellate
Polonia10 000 tonnellate
Categoria 10: Pesca del granchio300 GTSpagna300 GT
Categoria 11: Navi per la pesca pelagica fresca15 000 GT/mese in media annua

2. In applicazione delle disposizioni del protocollo, le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca) possono essere trasferite alla categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) limitatamente a 25 licenze al mese.

3. Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica), nel caso in cui le domande di licenza superino il numero massimo autorizzato per periodo di riferimento, la Commissione trasmette in via prioritaria le domande dei pescherecci che hanno utilizzato il maggior numero di licenze nei sei mesi precedenti la domanda.

4. Per la categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca), la Commissione trasmette le domande di licenza previa ricezione di un piano di pesca annuo con l’indicazione particolareggiata delle domande delle singole navi [in cui sia specificata, per tutto l’anno, la stazza lorda (GT) prevista per ogni mese d’attività]. Il piano suddetto va presentato alla Commissione entro il 1o marzo dell’anno cui si applica il piano di pesca. Se le domande eccedono 15 000 GT/mese in media annua, l’assegnazione è effettuata in base al prospetto delle domande e ai piani pesca di cui al primo comma.

5. La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in piena conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca2. Se le domande di licenza dei summenzionati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Art. 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo di partenariato notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca mauritana secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare3.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo di partenariato allo scopo di impegnare la Comunità4.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2006. Per il Consiglio La presidente L. HYSSÄLÄ