Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/19991, in particolare l’articolo 37, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 44, terzo comma, l’articolo 59, paragrafo 6, l’articolo 60, lettera b), l’articolo 63, paragrafo 3, l’articolo 67, paragrafo 2, lettera c), l’articolo 69, paragrafo 1, l’articolo 70, paragrafo 3, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 72, paragrafo 2, l’articolo 74, paragrafo 2, l’articolo 76, paragrafo 4, e l’articolo 99, paragrafo 5, secondo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/19992, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 13, secondo comma,
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali3, e il regolamento (CE) n. 1080/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale4; entrambi tali regolamenti recepiscono nuovi sviluppi intervenuti nel settore dei Fondi strutturali. È pertanto opportuno stabilire nuove modalità per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1080/2006 e (CE) n. 1083/2006.
L’esperienza ha mostrato che i cittadini dell’Unione non sono sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dalla Comunità europea nel finanziamento dei programmi destinati a potenziare la competitività economica, a creare posti di lavoro e a rafforzare la coesione interna. È pertanto opportuno provvedere all’elaborazione di un piano di comunicazione in cui siano indicati con precisione gli interventi informativi e pubblicitari che occorrono per colmare questa lacuna nella comunicazione e nell’informazione. Allo stesso fine è inoltre necessario indicare le responsabilità e le funzioni che andrebbero svolte da ciascuna delle parti in causa.
Per garantire che le informazioni sulle possibilità di finanziamento siano ampiamente diffuse e raggiungano tutte le parti interessate nonché per motivi di trasparenza è opportuno definire il contenuto minimo degli interventi informativi necessari per informare i potenziali beneficiari sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso i Fondi, così come l’obbligo di pubblicare le disposizioni che i potenziali beneficiari devono seguire ai fini della presentazione della domanda di finanziamento e i criteri di selezione da applicare.
Al fine di migliorare la trasparenza sull’impiego dei Fondi occorre pubblicare in formato elettronico, o in altra forma, l’elenco dei beneficiari, la denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.
Per assicurare un’efficace attuazione degli interventi informativi e consentire un migliore scambio d’informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, sulle strategie informative e pubblicitarie e sui risultati ottenuti è opportuno che siano designate persone di riferimento responsabili degli interventi informativi e pubblicitari, destinate a far parte di adeguate reti comunitarie.
Ai fini degli articoli 37 e 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è necessario stabilire modalità e categorie che consentano agli Stati membri di presentare alla Commissione informazioni sull’impiego previsto dei Fondi così come sulla dotazione cumulativa dei Fondi ripartita per categorie per tutta la durata di un programma e che permettano alla Commissione di informare adeguatamente le altre istituzioni comunitarie e i cittadini dell’Unione europea sull’impiego dei Fondi e sul conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Con riferimento all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla luce dell’esperienza finora maturata, appare necessario definire gli obblighi incombenti alle autorità di gestione in relazione ai beneficiari durante la fase che porta alla selezione e all’approvazione delle operazioni da finanziare, con particolare riguardo agli aspetti da considerare nelle verifiche della spesa dichiarata dal beneficiario così come nelle verifiche delle richieste di rimborso e nelle verifiche in loco di singole operazioni e alle condizioni da rispettare quando le verifiche in loco sono effettuate su base campionaria.
È altresì necessario stabilire con precisione le informazioni da includere nei dati contabili relativi alle operazioni nonché le informazioni da conservare in qualità di dati sull’attuazione che le autorità di gestione sono tenute a registrare, a conservare e a inviare alla Commissione su richiesta.
Al fine di garantire che la spesa relativa ai programmi operativi possa essere oggetto di un audit adeguato occorre stabilire i criteri cui deve conformarsi una pista di controllo per essere considerata adeguata.
L’audit delle operazioni è effettuato sotto la responsabilità dell’autorità di audit. Per garantire che la portata e l’efficacia di tali audit siano adeguate e che i controlli vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che gli audit devono rispettare.
Per quanto riguarda il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit l’esperienza ha dimostrato la necessità di definire con precisione le regole che l’autorità di audit è tenuta a rispettare al momento dell’elaborazione o dell’approvazione del metodo di campionamento, compresi determinati criteri tecnici da applicare a un campionamento statistico casuale e alcuni fattori da prendere in considerazione in caso di campioni supplementari.
Al fine di semplificare e armonizzare le norme sull’elaborazione e sulla presentazione della strategia di audit, del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura, di cui l’autorità di audit è responsabile a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006, occorre definirne con precisione il contenuto e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui si basano.
Per garantire un’applicazione ottimale dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 relativamente alla disponibilità dei documenti e ai diritti della Corte dei Conti e della Commissione di avere accesso a tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese e gli audit, le autorità di gestione devono assicurare che le informazioni sull’identità e sull’ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi siano facilmente accessibili e che tali documenti vengano prontamente forniti a un elenco minimo di persone o di organismi. Analogamente, occorre stabilire quali supporti possano essere considerati comunemente accettati ai fini della conservazione dei documenti. A tale scopo è opportuno che le autorità nazionali stabiliscano le procedure necessarie a garantire che i documenti conservati siano conformi, se pertinente, agli originali e siano affidabili ai fini dell’audit.
Al fine di armonizzare le norme sulla certificazione delle spese e sulla preparazione delle domande di pagamento, occorre definire il contenuto di tali certificati e domande e precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui si basano. Devono inoltre essere definite le modalità secondo cui deve essere tenuta, ai sensi dell’articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, la contabilità degli importi recuperabili e degli importi revocati a seguito di soppressione totale o parziale del contributo destinato a una determinata operazione.
A norma dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall’approvazione di ciascun programma operativo, una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, una relazione che esponga i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti e un parere sulla loro conformità alle disposizioni di detto regolamento relative ai sistemi di gestione e di controllo. Poiché tali documenti rientrano fra gli elementi principali sui quali la Commissione, nell’ambito della gestione condivisa del bilancio comunitario, si basa per accertarsi che gli Stati membri impieghino il contributo finanziario conformemente alle norme e ai principi applicabili ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità, occorre stabilire con precisione le informazioni che devono figurare in tali documenti nonché gli elementi alla base della valutazione e del parere.
I programmi operativi finanziati nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono presentati da due o più Stati membri e presentano caratteristiche specifiche definite dal regolamento (CE) n. 1080/2006. È pertanto opportuno stabilire le informazioni specifiche che devono figurare nella descrizione del sistema di gestione e di controllo di tali programmi.
L’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone tra l’altro che per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40 % della spesa pubblica totale, uno Stato membro può scegliere di basarsi maggiormente su organismi e norme nazionali per lo svolgimento di determinate funzioni connesse alle prescrizioni sui controlli e sugli audit. È quindi necessario stabilire le verifiche, gli audit delle operazioni e gli obblighi la cui esecuzione può essere effettuata da organismi nazionali in conformità di norme nazionali.
Nell’ambito delle loro responsabilità di gestione e di controllo, gli Stati membri hanno l’obbligo di riferire e vigilare sulle irregolarità. Le modalità d’applicazione di tale obbligo sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore5. E del regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore6. Per ragioni di chiarezza e semplificazione, è opportuno inserire tali modalità nel presente regolamento.
È opportuno disporre che la Commissione rimborsi le spese giudiziarie quando chiede a uno Stato membro di iniziare o portare avanti un procedimento giudiziario al fine di recuperare gli importi indebitamente versati in seguito a irregolarità e che essa riceva informazioni che le consentano di decidere in merito all’imputabilità della perdita corrispondente agli importi irrecuperabili a norma dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Devono inoltre essere previsti contatti regolari tra la Commissione e gli Stati membri relativamente alle irregolarità, ai fini dell’utilizzo delle informazioni presentate per l’elaborazione delle analisi dei rischi e della trasmissione di informazioni ai comitati pertinenti.
Per limitare gli oneri amministrativi imposti dal sistema d’informazione, salvaguardando nel contempo il necessario livello di informazione, gli Stati membri non vanno obbligati a segnalare irregolarità riguardanti importi inferiori a una determinata soglia a meno che la Commissione non lo richieda espressamente, fatto salvo tuttavia l’obbligo di cui all’articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati7, e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati8, è necessario disporre, nel contesto degli interventi informativi e pubblicitari e dell’attività di audit a norma del presente regolamento, che la Commissione e gli Stati membri devono vietare qualsiasi accesso non autorizzato a dati personali nonché ogni divulgazione illecita degli stessi e determinare le finalità per le quali la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.
Per motivi di certezza giuridica e di parità di trattamento di tutti gli Stati membri occorre stabilite il tasso applicabile alla rettifica finanziaria che la Commissione può effettuare qualora uno Stato membro non si conformi all’obbligo di mantenere in tutte le regioni interessate un livello concordato di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nel corso del periodo di programmazione. Per ragioni di semplificazione e di proporzionalità non va effettuata alcuna rettifica finanziaria se la differenza tra il livello concordato e il livello conseguito è pari o inferiore al 3 % del livello concordato (soglia de minimis); per le stesse ragioni, qualora la differenza tra i due livelli sia superiore al 3 % del livello concordato, il tasso deve essere calcolato sottraendo tale soglia de minimis.
L’utilizzo di strumenti elettronici per lo scambio di informazioni e di dati finanziari consente una semplificazione, una maggiore efficienza e trasparenza e un risparmio di tempo. Per sfruttare pienamente tali vantaggi, garantendo nel contempo la sicurezza degli scambi, è necessario istituire un sistema informatico comune nonché un elenco dei documenti d’interesse comune per la Commissione e gli Stati membri. È pertanto necessario determinare la forma di ciascun documento, e indicare con precisione le informazioni destinate a figurare in tali documenti. Per ragioni analoghe va stabilito il funzionamento di tale sistema informatico per quanto riguarda l’individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti e di eventuali aggiornamenti.
Nel contesto della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche9, tenendo conto del livello di sicurezza e di segretezza richiesto per la gestione finanziaria dell’impiego dei Fondi, dello stato del progresso tecnico e del rapporto costi-benefici, è necessario prescrivere l’apposizione di una firma elettronica.
Al fine di assicurare lo sviluppo rapido e il funzionamento corretto del sistema informatico comune, le spese relative allo sviluppo di tale sistema devono esser coperte dal bilancio delle Comunità europee a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e le spese per l’interfaccia con i sistemi informatici nazionali, regionali e locali devono essere ammissibili al contributo dei Fondi a norma dell’articolo 46 di detto regolamento.
Sulla base dell’esperienza relativa al periodo di programmazione 2000-2006 occorre indicare con precisione le condizioni che gli strumenti di ingegneria finanziaria devono rispettare per ricevere finanziamenti nel quadro di un programma operativo, fermo restando che i contributi destinati dal programma operativo o da altre fonti pubbliche a strumenti di ingegneria finanziaria nonché gli investimenti in imprese private effettuati da strumenti di ingegneria finanziaria sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato e in particolare agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese10.
È opportuno adottare l’elenco dei criteri necessari a determinare le zone in cui le spese per l’edilizia abitativa sono ammissibili al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in base all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 nonché l’elenco degli interventi ammessi. Data la diversità delle situazioni che caratterizzano gli Stati membri interessati, è opportuno definire un elenco di criteri destinati a identificare le zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall’esclusione sociale e in cui gli investimenti nell’edilizia abitativa possono beneficiare del cofinanziamento. È altresì opportuno stabilire che per l’edilizia multifamiliare o l’edilizia destinata a famiglie a basso reddito o a persone con necessità particolari, gli interventi ammissibili al cofinanziamento devono essere quelli intesi alla ristrutturazione delle parti comuni degli edifici multifamiliari o all’edilizia sociale moderna di buona qualità mediante investimenti nella ristrutturazione e nel mutamento della destinazione d’uso di edifici esistenti di proprietà delle autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro.
L’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. In relazione all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1080/2006 devono essere stabilite norme comuni sull’ammissibilità delle spese, applicabili ai programmi operativi nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» al fine di assicurare la coerenza tra le norme applicabili ai progetti realizzati in diversi Stati membri. In base all’esperienza maturata in rapporto a programmi simili nel periodo di programmazione 2000-2006 è opportuno definire norme comuni sulle categorie di spese, riguardo alle quali esistono probabilmente i maggiori divari tra le normative nazionali. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari e delle autorità che applicano i programmi, i tassi forfettari relativi alle spese generali dovrebbero essere ammissibili a determinate condizioni.
I regolamenti (CE) n. 1681/94 e (CE) n. 1831/94 nonché i regolamenti della Commissione (CE) n. 1159/2000, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali11, (CE) n. 1685/2000, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali12, (CE) n. 438/2001, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali13, (CE) n. 448/2001, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali14, (CE) n. 1386/2002, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie15, (CE) n. 16/2003, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione16, e (CE) n. 621/2004, del 1o aprile 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda le misure informative e pubblicitarie relative alle attività del Fondo di coesione17, devono essere abrogati.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
INDICE CAPO IINTRODUZIONEArticolo 1OggettoCAPO IIMODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006Sezione 1Informazione e pubblicitàArticolo 2Preparazione del piano di comunicazioneArticolo 3Esame della compatibilità del piano di comunicazioneArticolo 4Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazioneArticolo 5Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiariArticolo 6Interventi informativi relativi ai beneficiariArticolo 7Responsabilità dell’autorità di gestione relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblicoArticolo 8Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblicoArticolo 9Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all’operazioneArticolo 10Rete e scambio di esperienzeSezione 2Informazioni sull’impiego dei FondiArticolo 11Ripartizione indicativa riguardante l’impiego dei FondiSezione 3Sistemi di gestione e di controlloArticolo 12Organismi intermediArticolo 13Autorità di gestione e controlloriArticolo 14Dati contabiliArticolo 15Pista di controlloArticolo 16Audit delle operazioniArticolo 17CampionamentoArticolo 18Documenti presentati dall’autorità di auditArticolo 19Disponibilità dei documentiArticolo 20Documenti presentati dall’autorità di certificazioneArticolo 21Descrizione dei sistemi di gestione e di controlloArticolo 22Informazioni riguardanti l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione e gli organismi intermediArticolo 23Informazioni relative all’autorità di audit e agli organismi che svolgono attività di auditArticolo 24Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»Articolo 25Valutazione dei sistemi di gestione e di controlloArticolo 26Deroghe riguardanti i programmi operativi previste all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006Sezione 4IrregolaritàArticolo 27DefinizioniArticolo 28Prime comunicazioni — DerogheArticolo 29Casi urgentiArticolo 30Comunicazioni sul seguito datoArticolo 31Trasmissione per via elettronicaArticolo 32Rimborso delle spese giudiziarieArticolo 33Cooperazione con gli Stati membriArticolo 34Uso delle informazioniArticolo 36Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazioneSezione 5Dati personaliArticolo 37Tutela dei dati personaliSezione 6Rettifica finanziaria relativa al mancato rispetto dell’addizionalitàArticolo 38Tassi relativi alla rettifica finanziariaSezione 7Scmbio elettronico di datiArticolo 39Sistema informatico per lo scambio dei datiArticolo 40Contenuto del sistema informatico per lo scambio dei datiArticolo 41Funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei datiArticolo 42Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio dei datiSezione 8Strumenti di ingegneria finanziariaArticolo 43Disposizioni generaliArticolo 44Fondi di partecipazioneArticolo 45Altre disposizioni applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria per le impreseArticolo 46Fondi per lo sviluppo urbanoCAPO IIIMODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006Sezione 1Ammissibilità delle spese per l’ediliziaArticolo 47Interventi nel settore dell'edilizia abitativaSezione 2Norme sull’ammissibilità applicabili ai programmi operativi nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»Articolo 48Norme sull’ammissibilità delle speseArticolo 49Oneri finanziari e spese di garanziaArticolo 50Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioniArticolo 51Contributi in naturaArticolo 52Spese generaliArticolo 53AmmortamentoCAPO IVDISPOSIZIONI FINALIArticolo 54AbrogazioneArticolo 55Entrata in vigore ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato I:Regole di base per la composizione dell’emblema e indicazione dei colori standardAllegato II:Classificazione degli interventi dei Fondi per il periodo 2007-2013Parte A:Codificazione per dimensioneParte B:Ripartizione indicativa del contributo comunitario per categorie a livello di programma operativoParte C:Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario per i rapporti annuali e finali di esecuzioneAllegato III:Elenco dei dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione ai fini dei controlli documentari e in loco a norma dell'articolo 14Allegato IV:Parametri tecnici relativi al campionamento statistico casuale di cui all’articolo 17 (Campionamento)Allegato V:Modello di strategia di audit a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006Allegato VI:Modello di rapporto annuale di controllo a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamentoAllegato VII:Modello di parere annuale a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamentoAllegato VIII:Modello di rapporto di controllo finale e di dichiarazione di chiusura dei programmi operativi a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamentoParte A:Modello di rapporto di controllo finanziarioParte B:Dichiarazione di chiusuraAllegato IX:Modello di dichiarazione relativa alla chiusura parziale dei programmi operativi a norma dell’articolo 18, paragrafo 5Allegato X:Certificato, dichiarazione di spesa e domanda di pagamento intermedioAllegato XI:Dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili di cui all’articolo 20, paragrafo 2Allegato XII:Descrizione dei sistemi di gestione e di controlloAllegato XIII:Modello di parere a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’articolo 25 del presente regolamento relativo alla conformità dei sistemi di gestione e di controlloAllegato XIV:Modello di dichiarazione di spesa relativa a una chiusura parzialeAllegato XV:Tabella finanziaria relativa al quadro strategico di riferimento nazionale (QSRN) — dotazione annuale indicativa per Fondo e programma operativo (PO)Allegato XVI:Piani di finanziamento del programma operativoAllegato XVII:Previsioni di probabili domande di pagamentoAllegato XVIII:Rapporti annuali e finaliAllegato XIX:Verifica ex ante dell’addizionalità dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013Allegato XX:Dati strutturati dei grandi progetti da codificareAllegato XXI:Grandi progetti domanda di conferma del sostegno a norma degli articoli 39-41 del regolamento (ce) n. 1083/2006 — Fondo europeo di sviluppo regionale / Fondo di coesione — Investimenti in infrastruttureAllegato XXII:Grandi progetti domanda di conferma del sostegno a norma degli articoli 39-41 del regolamento (ce) n. 1083/2006 — Fondo europeo di sviluppo regionale / Fondo di coesione — Investimento produttivoAllegato XXIII:Dati sui partecipanti alle operazioni del FSE ripartiti per priorità
Capo 1. Introduzione
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativamente a quanto segue:
a) informazione e pubblicità;
b) informazioni sull’impiego dei Fondi;
c) sistemi di gestione e di controllo;
d) irregolarità;
e) dati personali;
f) rettifiche finanziarie relative al mancato rispetto dell’addizionalità;
g) scambio elettronico di dati;
h) strumenti di ingegneria finanziaria;
i) ammissibilità dell’edilizia;
j) ammissibilità dei programmi operativi nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Capo II. Modalità di applicazione del regolamento (ce) n. 1083/2006
Sezione 1. Informazione e pubblicità
Art. 2 Preparazione del piano di comunicazione
1. Un piano di comunicazione, e tutte le principali modifiche pertinenti, viene redatto dall’autorità di gestione relativamente al programma operativo di cui è responsabile oppure dallo Stato membro relativamente ad alcuni o a tutti i programmi operativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) o dal Fondo di coesione.
2. Nel piano di comunicazione figurano almeno:
a) gli obiettivi e i gruppi di destinatari;
b) la strategia e il contenuto degli interventi informativi e pubblicitari destinati ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico che lo Stato membro o l’autorità di gestione è tenuto a intraprendere tenendo conto del valore aggiunto del sostegno comunitario a livello nazionale, regionale e locale;
c) il bilancio indicativo necessario per l’attuazione del piano;
d) i dipartimenti o gli organismi amministrativi responsabili dell’attuazione degli interventi informativi e pubblicitari;
e) un’indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari vanno valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità.
Art. 3 Esame della compatibilità del piano di comunicazione
Lo Stato membro o l’autorità di gestione presenta il piano di comunicazione alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adozione del programma operativo oppure, se il piano di comunicazione riguarda due o più programmi operativi, dalla data di adozione dell’ultimo di tali programmi. In assenza di osservazioni inviate dalla Commissione entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, quest’ultimo è considerato conforme all’articolo 2, paragrafo 2. Qualora la Commissione invii osservazioni entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, lo Stato membro o l’autorità di gestione trasmette alla Commissione, entro due mesi, un piano di comunicazione modificato. In assenza di ulteriori osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla presentazione del piano di comunicazione modificato, quest’ultimo viene considerato attuabile. Lo Stato membro o l’autorità di gestione inizia le attività informative e pubblicitarie di cui agli articoli 5, 6, e 7, se pertinente, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione.
Art. 4 Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazione
1. L’autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza di ogni programma operativo riguardo a quanto segue:
a) il piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione;
b) gli interventi informativi e pubblicitari realizzati;
c) i mezzi di comunicazione utilizzati.
L’autorità di gestione fornisce al comitato di sorveglianza esempi di tali interventi.
2. I rapporti annuali e il rapporto finale sull’esecuzione dei programmi operativi di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 comprendono:
a) esempi degli interventi informativi e pubblicitari relativi al programma operativo effettuati nell’ambito dell’attuazione del piano di comunicazione;
b) le disposizioni relative agli interventi informativi e pubblicitari di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), compreso, se del caso, l’indirizzo elettronico al quale possono essere trovati tali dati;
c) il contenuto delle principali modifiche apportate al piano di comunicazione.
Nel rapporto annuale relativo al 2010 e nel rapporto finale di esecuzione figura un capitolo nel quale gli interventi informativi e pubblicitari vengono valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità, come prescritto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e).
3. I mezzi utilizzati per l’attuazione, la sorveglianza e la valutazione del piano di comunicazione sono proporzionali agli interventi informativi e pubblicitari indicati nel piano di comunicazione.
Art. 5 Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari
1. L’autorità di gestione, conformemente al piano di comunicazione, assicura che il programma operativo venga ampiamente diffuso assieme ai dati sui contributi finanziari dei Fondi pertinenti e sia accessibile a tutti gli interessati. Essa garantisce inoltre che le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso il programma operativo siano diffuse il più ampiamente possibile.
2. L’autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare e dettagliate riguardanti almeno:
a) le condizioni di ammissibilità da rispettare per poter beneficiare del finanziamento nel quadro del programma operativo;
b) una descrizione delle procedure d’esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
c) i criteri di selezione delle operazioni da finanziare;
d) le persone di riferimento a livello nazionale, regionale o locale che possono fornire informazioni sui programmi operativi.
L’autorità di gestione informa altresì i potenziali beneficiari della pubblicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d).
3. L’autorità di gestione, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, associa agli interventi informativi e pubblicitari almeno uno dei seguenti organismi che possono diffondere ampiamente le informazioni di cui al paragrafo 2:
a) autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo;
b) associazioni professionali;
c) parti economiche e sociali;
d) organizzazioni non governative;
e) organizzazioni che rappresentano il mondo economico;
f) centri d’informazione sull’Europa e rappresentanze della Commissione negli Stati membri;
g) istituti educativi.
Art. 6 Interventi informativi relativi ai beneficiari
L’autorità di gestione informa i beneficiari che accettando il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d).
Art. 7 Responsabilità dell’autorità di gestione relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico
1. L’autorità di gestione assicura che gli interventi informativi e pubblicitari siano realizzati conformemente al piano di comunicazione che mira alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al pertinente livello territoriale.
2. Compete all’autorità di gestione la responsabilità di organizzare almeno i seguenti interventi informativi e pubblicitari:
a) un’attività informativa principale che pubblicizzi l’avvio di un programma operativo, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione;
b) almeno un’attività informativa principale all’anno, come stabilito nel piano di comunicazione, che presenti i risultati dei programmi operativi nonché, se del caso, dei grandi progetti;
c) l’esposizione della bandiera dell’Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio davanti alle sedi delle autorità di gestione;
d) la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell’elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.
I nomi dei partecipanti a un’operazione del FSE non vengono indicati.
Art. 8 Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico
1. Ai beneficiari spetta informare il pubblico, mediante le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi.
2.
Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento di un’operazione che rispetta le seguenti condizioni:
a) il contributo pubblico totale all’operazione supera 500000 EUR;
b) l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi.
La targa indica il tipo e la denominazione dell’operazione, oltre alle informazioni di cui all’articolo 9. Le informazioni di cui all'articolo 9 costituiscono almeno il 25 % della targa.
Qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa permanente su un oggetto fisico come indicato al primo comma, lettera b), sono adottate altre misure appropriate per pubblicizzare il contributo della Comunità.
3. Durante l’attuazione dell’operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo delle operazioni conformi alle seguenti condizioni:
a) il contributo pubblico totale all’operazione supera 500000 EUR;
b) l’operazione consiste nel finanziamento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi.
Le informazioni di cui all’articolo 9 occupano almeno il 25 % del cartello. Quando l’operazione è completata il cartello è sostituito dalla targa esplicativa permanente di cui al paragrafo 2.
4. Se un’operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE o, se del caso, se un’operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario garantisce che i partecipanti all’operazione siano stati informati di tale finanziamento. Il beneficiario informa in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione. In qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, figura una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dal FSE o, se del caso, dal FESR o dal Fondo di coesione.
Art. 9 Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all’operazione
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari effettuate dalle autorità di gestione o dai beneficiari e destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue:
a) l’emblema dell’Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all’allegato I, e un riferimento all’Unione europea;
b) l’indicazione del Fondo pertinente:
a) per il FESR: «Fondo europeo di sviluppo regionale»;
b) per il Fondo di coesione: «Fondo di coesione»;
c) per il FSE: «Fondo sociale europeo»;
c) una frase, scelta dall’autorità di gestione, che evidenzi il valore aggiunto dell’intervento comunitario, preferibilmente: «Investiamo nel vostro futuro».
Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte le lettere b) e c) non si applicano.
Qualora un intervento informativo o pubblicitario promuova varie operazioni cofinanziate da più di un Fondo, l'indicazione di cui alla lettera b) non è richiesta.
Art. 10 Rete e scambio di esperienze
1. Ogni autorità di gestione designa persone di riferimento responsabili delle informazioni e della pubblicità e ne informa la Commissione. Gli Stati membri possono inoltre designare un’unica persona di riferimento per tutti i programmi operativi.
2. È possibile istituire reti comunitarie che comprendano tutte le persone designate a norma del paragrafo 1 al fine di assicurare lo scambio di pratiche esemplari, inclusi i risultati dell’attuazione del piano di comunicazione, nonché lo scambio di esperienze durante l’attuazione degli interventi informativi e pubblicitari nell’ambito della presente sezione.
3. Gli scambi di esperienze nel settore dell’informazione e della pubblicità possono essere sostenuti mediante l’assistenza tecnica di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Sezione 2. Informazioni sull’impiego dei Fondi
Art. 11 Ripartizione indicativa riguardante l’impiego dei Fondi
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione la ripartizione indicativa per categorie dell’impiego previsto dei Fondi a livello di programma operativo di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1083/2006 e all’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1080/2006, conformemente alle parti A e B dell’allegato II del presente regolamento.
2. Nei rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 figurano informazioni aggiornate, a livello di programma operativo, sulla dotazione cumulativa dei Fondi ripartita per categorie a partire dall’inizio del programma operativo, e relativa alle operazioni selezionate nel quadro di tale programma. Le informazioni sono presentate per ciascuna combinazione di codici conformemente alle parti A e C dell’allegato II del presente regolamento.
3. La Commissione utilizza i dati forniti dagli Stati membri in conformità dei paragrafi 1 e 2 unicamente a scopo informativo.