REGOLAMENTO (CE) N. 2027/2006 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2006 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La Comunità e la Repubblica del Capo Verde hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Capo Verde.
È opportuno approvare il suddetto accordo.
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde. Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.
Art. 2
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
| Categoria di pesca | Tipo di nave | Stato membro | Licenze o contingente |
| Pesca del tonno | Pescherecci con palangari di superficie | Spagna | 41 |
| Portogallo | 7 | ||
| Pesca del tonno | Tonniere congelatrici con reti a circuizione | Spagna | 12 |
| Francia | 13 | ||
| Pesca del tonno | Tonniere con lenze e canne | Spagna | 7 |
| Francia | 4 |
Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
Art. 3
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca capoverdiana secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare2.
Art. 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea3.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA