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Regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione dell’11 aprile 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare1, in particolare l’articolo 31,

Dal 1990 la Comunità finanzia le azioni degli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca, in linea con gli obiettivi fissati dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio2.

Senza adeguati incentivi sarebbe difficile ottenere progressi sulla via dell’instaurazione di un efficiente sistema di controllo nell’insieme della Comunità, soprattutto quando si tratta di sperimentare e introdurre nuove e costose tecnologie.

Si è constatato che gli Stati membri non dispongono di risorse sufficienti per adempiere agli obblighi loro imposti dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Essi necessitano in particolare dell’aiuto della Comunità per poter superare le differenze esistenti a livello delle rispettive capacità di controllo e sorveglianza della pesca.

Il regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra l’altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013.

All’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 sono enumerati gli interventi attuati dagli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca che possono essere ammessi a beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità.

In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, occorre fornire agli Stati membri chiare indicazioni sui criteri cui è subordinata la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca.

Occorre assicurare che i finanziamenti comunitari siano debitamente allocati in modo da colmare le carenze constatate, garantendo in questo modo controlli di livello elevato.

Gli Stati membri dovrebbero valutare, annualmente e per l’intero periodo 2007-2013, i loro programmi e l’impatto delle spese sostenute sulle attività di controllo, ispezione e sorveglianza.

Al fine di semplificare le procedure, a decorrere dal 1o gennaio 2007 le domande di rimborso relative a spese approvate in base alle decisioni del Consiglio 95/527/CE3, 2001/431/CE4 e 2004/465/CE5 sono presentate in conformità degli allegati VI e VII del presente regolamento.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 per quanto riguarda la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei regimi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca nel periodo 2007-2013.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

  1. a) «programma annuale di controllo della pesca»: un programma annuale elaborato da uno Stato membro in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006;

  2. b) «impegno di bilancio»: l’operazione di riserva degli stanziamenti necessari all’esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico;

  3. c) «impegno giuridico»: l’atto con il quale l’autorità ordinatrice di uno Stato membro crea o constata un’obbligazione dalla quale deriva un onere.

Art. 3 Programmi annuali di controllo della pesca

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere un contributo finanziario per le spese sostenute ai sensi dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 presentano alla Commissione un programma annuale di controllo della pesca entro il 15 novembre dell’anno che precede l’anno di attuazione considerato.

2. Oltre alle informazioni previste all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, i programmi di controllo della pesca degli Stati membri devono indicare, per ciascun progetto:

  1. a) una previsione annuale delle domande di rimborso;

  2. b) le modalità previste per comunicare al pubblico che il progetto beneficia di un sostegno finanziario della Comunità;

  3. c) se il progetto riguarda l’acquisto e l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili: il tipo di imbarcazione o di aeromobile;

  4. d) una descrizione di tutti i mezzi di cui dispone l’amministrazione per l’attività di controllo e monitoraggio, redatta come indicato nell’allegato I.

3. Disposizioni particolareggiate sull’ammissibilità di determinate azioni sono riportate negli allegati II, III e IV.

Art. 4 Impegno di spesa

1. Per gli interventi ammessi a beneficiare di una partecipazione finanziaria in virtù della decisione prevista all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, gli Stati membri contraggono impegni giuridici e di bilancio entro 12 mesi dalla fine dell’anno nel corso del quale è stata loro notificata tale decisione.

2. In deroga al paragrafo 1, per i progetti concernenti l’acquisto o l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili gli Stati membri contraggono impegni giuridici e di bilancio entro 24 mesi dalla fine dell'anno nel corso del quale è stata loro notificata la decisione prevista all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006.

3. Il paragrafo 2 si applica a partire dal 22 giugno 2010, data in cui la Commissione ha adottato la prima decisione di finanziamento del 2010.

Art. 5 Spese ammissibili

Sono rimborsabili le spese che:

  1. a) figurano nel programma di controllo della pesca; e

  2. b) riguardano gli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006;

  3. c)

  4. d) derivano dagli impegni giuridici e di bilancio contratti dagli Stati membri conformemente all’articolo 4 del presente regolamento;

  5. e) riguardano progetti attuati conformemente all’articolo 8 del presente regolamento.

  6. f) sono conformi alle disposizioni comunitarie specifiche eventualmente applicabili.

Art. 6 Spese ammissibili relative a determinate azioni

1. Le spese sostenute in relazione a nuove tecnologie di controllo sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato II e sono utilizzate per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca, in base a quanto dichiarato dallo Stato membro interessato.

2. Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato III e sono utilizzate per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, in base a quanto dichiarato dallo Stato membro interessato, per almeno il 25 % del tempo. Se le imbarcazioni o gli aeromobili sono utilizzati per meno del 100 % del tempo per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, il rimborso è effettuato in base a una percentuale che ne rispecchi il tasso di utilizzo a questo fine.

3. Le spese sostenute in relazione a programmi di formazione e di scambio, seminari e sussidi mediali sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato IV. Tali spese possono vertere, in particolare, sui seguenti aspetti:

  1. a) metodi di sorveglianza delle attività di pesca;

  2. b) normativa comunitaria che disciplina la politica comune della pesca e segnatamente il controllo;

  3. c) utilizzo delle tecniche di controllo della pesca;

  4. d) attuazione, da parte degli Stati membri, del vigente regime di controllo in conformità delle norme della politica comune della pesca.

Art. 7 Spese non ammissibili

1.

Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente al 1o gennaio dell’anno in cui il programma annuale di controllo della pesca è presentato alla Commissione.

Nel caso di progetti cofinanziati nell’ambito di più decisioni successive della Commissione, il primo comma si applica unicamente alla prima decisione recante approvazione dei progetti considerati.

2. Non sono considerate ammissibili le spese di cui non è chiesto il rimborso entro il termine specificato all’articolo 11, paragrafo 1.

3. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è rimborsabile.

4. Un elenco indicativo delle spese non ammissibili è riportato nell’allegato V.

Art. 8 Esecuzione dei progetti

1. I progetti sono avviati e ultimati secondo il calendario definito nel programma annuale di controllo della pesca.

2. Il calendario indica le date previste di inizio e di conclusione dei progetti.

Art. 9 Mancata esecuzione e ritardo dei progetti

Se uno Stato membro decide di non mettere in esecuzione la totalità o una parte dei progetti per i quali è stata concessa una partecipazione finanziaria, o in caso di ritardo, esso ne informa immediatamente la Commissione indicando:

  1. a) le implicazioni, anche di natura finanziaria, per il proprio programma annuale di controllo della pesca;

  2. b) i motivi del ritardo o della mancata esecuzione;

  3. c) il nuovo calendario di esecuzione previsto.

Art. 10 Prefinanziamento

1. Su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può concedere per ciascun progetto un prefinanziamento fino ad un massimo del 50 % della partecipazione finanziaria concessa con la decisione prevista all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006. L’importo del prefinanziamento è detratto da eventuali pagamenti intermedi nonché dal saldo finale della partecipazione finanziaria concessa allo Stato membro interessato per il progetto in questione.

2. Il prefinanziamento è erogato in base a un contratto concluso tra l’amministrazione competente e il fornitore o in base a documenti giustificativi che permettano di verificare la conformità delle azioni finanziate con le clausole dei progetti di cui al paragrafo 1.

3. Se l’autorità competente di uno Stato membro non emette un impegno giuridico vincolante entro il termine specificato all’articolo 4 del presente regolamento, l’anticipo eventualmente versato è immediatamente rimborsato.

Art. 11 Domande di rimborso

1. Gli Stati membri trasmettono le domande di rimborso alla Commissione entro 12 mesi dalla fine dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le domande specificano il progetto e la decisione della Commissione a cui si riferiscono.

2. Le domande di rimborso comprendono gli elementi elencati nell’allegato VI e sono redatte secondo il modello riportato nell’allegato VII.

3. Al momento di presentare le domande di rimborso, gli Stati membri verificano e certificano che le spese sono state sostenute in ottemperanza alle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal presente regolamento e dalla decisione di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché alla normativa comunitaria sui pubblici appalti. La domanda è corredata di una dichiarazione attestante l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, redatta secondo il modello riportato nell’allegato VII.

4.

5. Le domande di rimborso relative a progetti non ultimati secondo il calendario di cui all’articolo 8 del presente regolamento possono essere accolte solo se il ritardo è debitamente giustificato. Nel caso in cui tali domande non vengano accolte, gli stanziamenti comunitari sono disimpegnati.

6. Se la Commissione ritiene che la domanda non risponde alle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal presente regolamento e dalla decisione di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché alla normativa dell’UE in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, essa invita lo Stato membro a comunicare le proprie osservazioni in merito entro un mese dalla richiesta della Commissione. Se l’esame conferma il mancato rispetto delle suddette condizioni, la Commissione rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese di cui trattasi e, se del caso, esige il rimborso dei pagamenti indebitamente eseguiti.