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REGOLAMENTO (CE) N. 450/2007 DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2007 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

La Comunità e la Repubblica gabonese hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica gabonese.

È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea. Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pescaTipo di peschereccioStato membroLicenze o quota
Pesca del tonnoPescherecci con palangari di superficieSpagna13
Portogallo3
Pesca del tonnoTonniere congelatrici con reti a circuizioneSpagna12
Francia12

Nel caso in cui le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di qualsiasi altro Stato membro.

Art. 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca gabonese secondo le modalità di cui al regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare1.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007. Per il Consiglio Il presidente H. SEEHOFER