Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio del 14 maggio 2007 relativo all'applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 20052 (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»),
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (di seguito «accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 13,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca europea per gli investimenti,
La decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE4, precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e inserisce l'allegato I ter nell'accordo di partenariato ACP-CE.
L'accordo interno stabilisce le varie dotazioni finanziarie del 10o Fondo europeo di sviluppo (di seguito «FES»), il criterio di ripartizione e i contributi al 10o FES, istituisce il comitato del FES e il comitato del Fondo investimenti presso la Banca europea per gli investimenti (di seguito «comitato FI»), determina la ponderazione per il voto e stabilisce la regola della maggioranza qualificata in tale sede.
L'accordo interno fissa l'importo complessivo degli aiuti comunitari a favore del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (di seguito «Stati ACP») (esclusa la Repubblica del Sud Africa) e dei paesi e territori d'oltremare (di seguito «PTOM») per il sessennio 2008-2013 a 22682 milioni di EUR a valere sul 10o FES, che saranno versati dagli Stati membri. Di tale importo 21966 milioni di EUR dovrebbero essere assegnati agli Stati ACP, come specificato nel quadro finanziario pluriennale 2008-2013 di cui all'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE, 286 milioni di EUR dovrebbero essere assegnati ai PTOM e 430 milioni di EUR alla Commissione a copertura delle spese di sostegno derivanti dalla programmazione e dall'attuazione del FES da parte della stessa.
L'assegnazione del 10o FES a favore dei PTOM è disciplinata dalla decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea5 e dal regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione6, recante attuazione di tale decisione, nonché dagli eventuali aggiornamenti.
Le misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario7, ammissibili al finanziamento in conformità del medesimo regolamento, possono essere finanziate dal 10o FES solo in casi eccezionali, quando tale assistenza sia necessaria per garantire la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo, e non possa essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.
L'11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio di finanziare il Fondo per la pace in Africa attingendo al 10o FES per un importo massimo di 300 milioni di EUR nel periodo 2008-2010 e ha convenuto le modalità e la struttura future di tale Fondo.
I paesi del protocollo «zucchero» di cui al protocollo 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore dovrebbero beneficiare di misure di accompagnamento finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo8. I paesi ACP beneficeranno inoltre dell'assistenza fornita dalla Comunità attraverso i programmi tematici contemplati dallo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dal regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo9. I programmi tematici dovrebbero essere coerenti, sussidiari e complementari rispetto ai programmi geografici finanziati dal FES, a cui dovrebbero conferire un valore aggiunto.
L'articolo 28 dell'accordo di partenariato ACP-CE sottolinea l'importanza della cooperazione regionale fra gli Stati ACP, i PTOM e le regioni ultraperiferiche della Comunità.
La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio10 fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9o FES gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito «BEI») e le entrate provenienti dagli interessi su tali stanziamenti non vanno più impegnati. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista.
Ai fini dell'attuazione del FES, occorre determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità precise di controllo dell'impiego degli aiuti. Il 17 luglio 2006, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato la decisione 2006/610/CE11 sull'applicazione provvisoria dell'accordo interno, ai fini dell'adozione del regolamento di applicazione, del regolamento finanziario e, fra l'altro, dell'istituzione del comitato del FES e del comitato FI.
Il 24 novembre 2004 il Consiglio ha adottato conclusioni sull'efficacia dell'azione esterna dell'UE riguardanti, tra l'altro, il rafforzamento della complementarità e del coordinamento tra la cooperazione allo sviluppo della Comunità e degli Stati membri. Il 24 maggio 2005 il Consiglio si è impegnato per un'attuazione tempestiva e una verifica della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e degli impegni specifici dell'UE adottati al Forum di Parigi del 28 febbraio-2 marzo 2005. Il Consiglio dell'11 aprile 2006 ha adottato conclusioni riguardanti un quadro comune per i documenti di strategia nazionale, in modo da rendere possibile una programmazione pluriennale comune dell'UE e degli altri donatori interessati. Il 16 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato conclusioni in materia di complementarità e divisione dei compiti, sottolineandone l'importanza quali elementi costitutivi dell'efficacia degli aiuti.
Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea12. In seguito il Consiglio europeo ha adottato, nel dicembre 2005, una strategia per l'Africa, mentre il Consiglio ha adottato conclusioni su una strategia per i Caraibi (10 aprile 2006) e il Pacifico (17 luglio 2006).
Il 16 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla governance nell'ambito del Consenso europeo sulla politica di sviluppo: verso un approccio armonizzato in seno all'Unione europea, ricordando che la concessione di quote di incentivazione prevista dall'iniziativa governance dovrebbe essere discussa in modo approfondito dagli Stati membri e dalla Commissione e ha sottolineato l'esigenza di un coinvolgimento degli organi competenti del Consiglio da parte della Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Obiettivi e principi generali
Art. 1 Obiettivi e criteri di ammissibilità
1. La cooperazione geografica con i paesi e le regioni ACP nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo (FES) si fonda sugli obiettivi, i principi e i valori di base sanciti nelle disposizioni generali dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, come modificato da ultimo13 («accordo di partenariato ACP-UE»).
2.
In particolare, e nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, del consenso europeo sullo sviluppo e del programma di cambiamento, e successive modifiche e integrazioni:
a) la cooperazione a norma del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a lungo termine, eliminare la povertà;
b) la cooperazione a norma del presente regolamento contribuisce anche a:
i) promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile e inclusivo,
ii) consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i principi del diritto internazionale, e
iii) applicare un approccio basato sui diritti che includa tutti i diritti umani.
La realizzazione di tali obiettivi è misurata tramite pertinenti indicatori, tra cui indicatori di sviluppo umano e, più nello specifico, l'obiettivo di sviluppo del millennio (OSM) 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), e, dopo il 2015, tramite altri indicatori convenuti dall'Unione e dai suoi Stati membri in ambito internazionale.
3. La programmazione è concepita in modo da rispondere quanto più possibile ai criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC), tenendo conto dell'obiettivo dell'Unione di assicurare che, per il periodo 2014-2020, almeno il 90 % della sua assistenza esterna globale sia considerato APS.
4. Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio14 e ammissibili al finanziamento in forza del medesimo non possono, in linea di principio, essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo. In tali casi viene prestata particolare attenzione a garantire un legame effettivo tra aiuti umanitari, risanamento e assistenza allo sviluppo, e che tutti questi elementi contribuiscano alla riduzione del rischio di catastrofi e alla resilienza a tale rischio.
Art. 2 Principi generali
1. L'esecuzione del presente regolamento garantisce la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate e la coerenza dello politiche per lo sviluppo, conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A tal fine le misure finanziate a norma del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sulle politiche di cooperazione definite nell'ambito di documenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi e le regioni interessati, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.
2. L'Unione e gli Stati membri puntano su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie di sviluppo equivalenti dei paesi partner. Essi possono intraprendere azioni congiunte, incluse analisi congiunte e risposte congiunte a tali strategie in cui si individuano settori prioritari d'intervento e si stabilisce una divisione dei compiti a livello di paese, mediante missioni congiunte estese a tutti i donatori e con il ricorso a accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.
3. L'Unione promuove un approccio multilaterale alle sfide mondiali e collabora a tal fine con gli Stati membri e i paesi partner. Se del caso, incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali.
4.
Le relazioni tra l'Unione e i suoi Stati membri e i paesi partner hanno come fondamento e mirano a promuovere i valori condivisi dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, come anche i principi della titolarità e della responsabilità reciproca. Il sostegno ai partner sarà adattato in funzione della loro situazione in termini di sviluppo e dei loro impegni e progressi a favore dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto e del buon governo.
Inoltre, le relazioni con i paesi partner tengono conto del loro impegno e dei risultati conseguiti nel dare attuazione agli accordi internazionali e alle relazioni contrattuali con l'Unione, anche nel settore della migrazione, come stipulato dall'accordo di partenariato ACP-UE.
5. L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i paesi e le regioni partner, in linea con le migliori prassi internazionali. Ove possibile, l'Unione allinea il proprio sostegno alle strategie di sviluppo nazionali e regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner e sostiene la titolarità democratica e la responsabilità interna e reciproca. A tal fine l'Unione promuove:
a) un processo di sviluppo trasparente, sotto la direzione e la titolarità del paese o della regione partner, mirato anche a incentivare le competenze locali;
b) un approccio basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti umani, sia civili che politici, economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi dei diritti umani nell'attuazione del presente regolamento, aiutare i paesi partner a ottemperare ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani e sostenere i detentori di diritti, con particolare attenzione per i gruppi poveri e vulnerabili, nel far valere i loro diritti;
c) l'empowerment della popolazione dei paesi partner, approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i settori della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico. Particolare attenzione è accordata ai ruoli rispettivi dei parlamenti, delle autorità locali e della società civile, anche in materia di partecipazione, supervisione e responsabilità;
d) modalità e strumenti di cooperazione efficaci in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC, compreso il ricorso a strumenti innovativi quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, tenendo debitamente conto delle questioni della sostenibilità del debito e del numero di tali meccanismi e dell'obbligo di valutazione sistematica dell'impatto conformemente agli obiettivi del presente regolamento, in particolare la riduzione della povertà, come pure specifici meccanismi di sostegno di bilancio, ad esempio i contratti di potenziamento istituzionale. Tutti i programmi, gli interventi, le modalità e gli strumenti di cooperazione, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, sono incentrati su approcci per programma, sull'erogazione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, provenienti anche dal settore privato locale, sull'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base e sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese;
e) la mobilitazione delle entrate nazionali e il rafforzamento delle politiche di bilancio dei paesi partner onde ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti;
f) un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento, la coerenza e l'armonizzazione tra donatori al fine di creare sinergie, ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori, nonché attraverso il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner secondo gli orientamenti e i principi delle migliori prassi convenuti in materia di coordinamento e efficacia degli aiuti;
g) approcci di sviluppo basati sui risultati, anche tramite quadri di riferimento trasparenti condotti dai paesi e imperniati, ove opportuno, su traguardi internazionalmente convenuti e indicatori comparabili e aggregabili, come quelli degli OSM, per valutare e comunicare esiti, inclusi risultati, realizzazioni e ripercussioni degli aiuti allo sviluppo.
6. L'Unione sostiene, secondo le circostanze, la cooperazione e il dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, la dimensione di sviluppo degli accordi di partenariato e la cooperazione triangolare. L'Unione promuove la cooperazione sud-sud.
7. Nel condurre le attività di cooperazione allo sviluppo, l'Unione utilizza e condivide le esperienze di riforma e di transizione degli Stati membri e gli insegnamenti tratti, a seconda delle circostanze.
8. L'Unione provvede a attivare scambi sistematici di informazioni con gli attori del partenariato, in linea con l'articolo 4 dell'accordo di partenariato ACP-UE.
Titolo II. Programmazione e assegnazione dei fondi
Art. 3 Quadro generale dell'assegnazione dei fondi
1. La Commissione stabilisce l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse per ciascun paese e regione ACP e per la cooperazione intra-ACP sulla base dei criteri di cui all'allegato IV, articoli 3, 9 e 12 quater, dell'accordo di partenariato ACP-UE, entro i limiti finanziari di cui all'articolo 2 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE15 («accordo interno»).
2.
Nella determinazione delle assegnazioni indicative nazionali, è perseguito un approccio differenziato in modo da garantire che i paesi partner siano dotati di una cooperazione specifica e su misura che tenga conto:
a) delle loro esigenze;
b) della loro capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;
c) dei loro impegni e delle loro prestazioni;
d) dell'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione.
Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità.
L'Unione adatterà la sua assistenza attraverso misure dinamiche, orientate ai risultati e specifiche per ciascun paese, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2, in funzione della situazione dei paesi come pure dei loro impegni e progressi a favore, tra le altre cose, del buon governo, dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto nonché della capacità di introdurre riforme e soddisfare le richieste e le necessità della popolazione.
3. Il comitato del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'articolo 8 dell'accordo interno («comitato FES») tiene uno scambio di opinioni sul metodo per stabilire l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 4 Quadro generale della programmazione
1. Il processo di programmazione dell'assistenza ai paesi e alle regioni ACP nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE è condotto in linea con i principi generali di cui all'allegato IV, articoli da 1 a 14, dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
2.
La programmazione, tranne nei casi previsti al paragrafo 3, è realizzata in comune con il paese o la regione partner interessati e si allineerà progressivamente alle loro strategie di riduzione della povertà o equivalenti.
Nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano a vicenda onde favorire coesione, complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. Queste consultazioni possono portare a una programmazione congiunta con gli Stati membri rappresentati localmente. La programmazione congiunta si basa sui vantaggi comparativi dei donatori dell'Unione. Gli altri Stati membri sono invitati a contribuire per potenziare l'azione esterna comune dell'Unione.
Le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono ai principi generali dell'Unione, in particolare quelli definiti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché agli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE, ad esempio ridurre la povertà attraverso una crescita e uno sviluppo economico, sociale e ambientale inclusivi e sostenibili. Ove opportuno, la BEI e la Commissione dovrebbero cercare di ottimizzare le sinergie nell'ambito del processo di programmazione del FES. La BEI è consultata nelle prime fasi per le questioni attinenti alle sue competenze e operazioni per rafforzare la coesione dell'azione esterna dell'Unione.
Sono altresì consultati altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali.
3. In circostanze quali quelle di cui all'allegato IV, articolo 3, paragrafo 3, e articolo 4, paragrafo 5, dell'accordo di partenariato ACP-UE, la Commissione può stabilire disposizioni specifiche per programmare e attuare gli aiuti allo sviluppo gestendo essa stessa le risorse assegnate allo Stato in questione, in linea con le pertinenti politiche dell'Unione.
4. L'Unione concentrerà la sua assistenza bilaterale su un massimo di tre settori, che devono essere concordati con i paesi partner.
5.
6.
7.
Art. 5 Documenti di programmazione
1.
I documenti di strategia sono documenti elaborati dall'Unione e dal paese o dalla regione partner interessati intesi a definire un quadro strategico coerente per la cooperazione allo sviluppo, in linea con le finalità globali, l'ambito d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali dell'accordo di partenariato ACP-UE e con i principi di cui all'allegato IV, articoli 2, 8 e 12 bis, dell'accordo.
La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia rispettano i principi sull'efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese beneficiario o ai sistemi regionali, trasparenza, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 2 del presente regolamento. Il periodo di programmazione è, in linea di principio, sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner.
2. Con il consenso del paese o della regione partner interessati, non sono richiesti documenti di strategia:
a) quando il paese o la regione hanno elaborato una strategia di sviluppo sotto forma di piano di sviluppo, o documento simile, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;
b) nel caso di paesi o regioni con i quali l'Unione e gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale congiunta;
c) nel caso di paesi o regioni in cui esiste già un documento quadro congiunto (DQC) che individua un approccio globale dell'Unione alle relazioni con quel paese o quella regione partner e che abbraccia la politica di sviluppo dell'Unione;
d) per le regioni che hanno convenuto con l'Unione una strategia congiunta;
e) per i paesi nei quali l'Unione intende sincronizzare la propria strategia con un nuovo ciclo nazionale che inizi prima del 1o gennaio 2017; in tali casi il programma indicativo pluriennale per il periodo transitorio compreso tra il 2014 e l'inizio del nuovo ciclo nazionale conterrà la risposta dell'Unione per quel paese.
3.
I documenti di strategia non sono richiesti per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione iniziale di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 milioni di EUR per il periodo 2014-2020. In tali casi i programmi indicativi pluriennali conterranno la risposta dell'Unione per quei paesi o quelle regioni.
Un documento di strategia è elaborato nel caso in cui le opzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non sono accettabili per il paese o la regione partner.
4.
Fatte salve le circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i programmi indicativi pluriennali si basano su un dialogo con il paese o la regione partner e sono elaborati in base ai documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo e saranno frutto di un accordo con il paese o la regione interessati.
Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), e che rispetti i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda un'assegnazione indicativa di fondi, può, secondo la procedura di cui all'articolo 14, essere considerato come il programma indicativo pluriennale in accordo con il paese o la regione partner.
a)
b)
c)
5.
I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario. Essi spiegheranno inoltre in che modo i programmi proposti contribuiranno alla strategia complessiva nazionale di cui al presente articolo e alla realizzazione del programma di cambiamento.
Conformemente ai principi di efficacia degli aiuti, la strategia intra-ACP evita la frammentazione e garantisce la complementarità e l'effettivo valore aggiunto dei programmi nazionali e regionali.
6. Oltre ai documenti di programmazione per paese e per regione, la Commissione e gli Stati ACP, tramite il segretariato ACP, elaborano congiuntamente un documento di strategia intra-ACP e il relativo programma indicativo pluriennale in linea con i principi di cui all'allegato IV, articoli da 12 a 14, dell'accordo di partenariato ACP-UE.
7. Le disposizioni specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, possono consistere in programmi speciali di sostegno, alla luce delle considerazioni particolari di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
Art. 6 Programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità
1.
Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità, o esposti alle catastrofi naturali, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali delle popolazioni, dei paesi o delle regioni interessati.
L'Unione ribadisce il suo pieno impegno ad attuare il «New Deal» per l'impegno negli Stati fragili e i suoi principi, anche concentrandosi sui cinque obiettivi per il consolidamento della pace e dello Stato, garantendo la titolarità locale e istituendo una stretta corrispondenza con i piani nazionali elaborati nell'ambito dell'attuazione del «New Deal».
Verrà data la debita attenzione alle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace nonché di riconciliazione e di ricostruzione post-conflitto, concentrandosi in particolare su politiche inclusive e legittime, sicurezza, giustizia, fondamenti economici e sviluppando le capacità per una fornitura di servizi equa e responsabile. In tali processi, particolare attenzione sarà accordata al ruolo delle donne e alla prospettiva dei bambini.
Quando un paese o una regione partner sono direttamente coinvolti o colpiti da una situazione di crisi, post-crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo fra tutti i pertinenti attori, comprese le iniziative politiche, per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. I programmi per i paesi e le regioni in situazioni di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni, affrontano il problema della vulnerabilità agli shock e rafforzano la resilienza.
2. Per i paesi o le regioni in situazioni di crisi, post-crisi e fragilità, può essere condotta una revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale. Tale revisione può proporre una strategia specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti della politica umanitaria a quelli della politica di sviluppo.
Art. 7 Approvazione e modifica dei documenti di programmazione
1.
I documenti di programmazione, comprese le assegnazioni indicative, sono approvati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.
La Commissione trasmette i documenti di programmazione al comitato FES e contemporaneamente all'assemblea parlamentare paritetica per conoscenza, rispettando appieno la procedura decisionale di cui al titolo IV del presente regolamento.
I documenti di programmazione sono successivamente approvati dal paese o dalla regione ACP interessati, come stipulato nell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE. Paesi o regioni con cui non è stato firmato un documento di programmazione possono comunque beneficiare dei finanziamenti alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.
2.
I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali, comprese le relative assegnazioni indicative, possono essere adeguati alla luce delle revisioni di cui all'allegato IV, articoli 5, 11 e 14, dell'accordo di partenariato ACP-UE.
In linea con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, e sulla base del precedente FES e di altre esperienze acquisite sugli incentivi, compresi gli insegnamenti tratti, le assegnazioni indicative per paese possono essere completate mediante, tra le altre cose, un meccanismo fondato sui risultati. A tal riguardo, riconoscendo che viene concesso un trattamento speciale per gli Stati fragili e vulnerabili per garantire che si tenga debito conto delle loro esigenze specifiche, sono messe a disposizione risorse, se possibile fino al valore della quota di incentivazione per la governance prevista dal 10o FES, al fine di fornire incentivi per riforme orientate ai risultati in linea con il programma di cambiamento e allo scopo di adempiere agli impegni stabiliti dall'accordo di partenariato ACP-UE. Il comitato FES, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento tiene uno scambio di pareri sul meccanismo fondato sui risultati.
3. La procedura di cui all'articolo 14 si applica anche alle modifiche sostanziali che incidono in misura significativa sulla strategia, i documenti di programmazione e/o l'assegnazione delle risorse programmabili. Ove applicabile, le corrispondenti aggiunte ai documenti di programmazione sono successivamente approvate dal paese o dalla regione ACP interessati.
4. I documenti di programmazione di cui all'articolo 5 possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, e nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 2.
5.
6.
7.
Titolo III. Esecuzione
Art. 8 Quadro generale di esecuzione
L'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione e dalla BEI nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE, è attuata a norma del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno («regolamento finanziario del FES»).
Art. 9 Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali
1.
La Commissione adotta programmi d'azione annuali fondati sui documenti di programmazione indicativa di cui all'articolo 5.
Nel caso di azioni ricorrenti, la Commissione può anche adottare programmi d'azione pluriennali per un periodo massimo di tre anni.
Se del caso e debitamente giustificata, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei programmi d'azione annuali o pluriennali.
a)
b)
2.
I programmi d'azione e le misure individuali sono elaborati dalla Commissione con il paese o la regione partner interessati, coinvolgendo gli Stati membri rappresentati localmente e coordinandosi, ove opportuno, con altri donatori, in particolare nei casi di programmazione congiunta, e con la BEI. Gli Stati membri che non sono rappresentati localmente sono informati circa gli interventi organizzati nel settore.
I programmi d'azione contengono una descrizione specifica di ciascuna operazione prevista. Tale descrizione preciserà gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi e i principali interventi.
La descrizione espone i risultati attesi in termini di esiti, realizzazioni e ripercussioni, con obiettivi quantificati o qualificati, e fornisce spiegazioni circa i legami tra ciascun elemento e con gli obiettivi stabiliti dal programma indicativo pluriennale. Gli esiti e, in linea di principio, le realizzazioni hanno indicatori specifici, misurabili e realistici, con valori base e parametri di riferimento temporali, il più possibile allineati agli esiti e agli indici di riferimento del paese o della regione partner. Ove opportuno sarà completata un'analisi costi-benefici.
La descrizione presenta i rischi, con proposte in merito alla loro mitigazione ove opportuno, l'analisi del contesto settoriale specifico e i principali soggetti interessati, i metodi di attuazione, il bilancio e il calendario indicativo e, nel caso di sostegno di bilancio, i criteri di erogazione dei pagamenti, incluse le eventuali quote variabili. Essa precisa altresì le eventuali misure di sostegno connesse e le modalità di controllo, revisione e valutazione.
Ove opportuno, la descrizione indica la complementarità con le attività della BEI, in corso o previste, nel paese o nella regione partner.
3. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e per rispondere a necessità impreviste e debitamente giustificate o in casi eccezionali, la Commissione può adottare misure speciali, comprese misure per facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine, oppure misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti.
4.
I programmi d'azione e le misure individuali di cui al paragrafo 1 per i quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 5 milioni di EUR e le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di EUR sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Tale procedura non si applica ai programmi d'azione e alle misure al di sotto di queste soglie e alle relative modifiche non sostanziali. Sono modifiche non sostanziali gli adeguamenti tecnici quali la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione di fondi all'interno del bilancio di previsione, gli aumenti o le riduzioni del bilancio inferiori al 20 % del bilancio iniziale, ma che non superano i 10 milioni di EUR, purché non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del programma d'azione o della misura iniziale. In tali casi la Commissione adotta i programmi d'azione, le misure o le relative modifiche non sostanziali e li comunica al comitato FES entro un mese dalla loro adozione.
Ciascuno Stato membro può chiedere il ritiro di un progetto o di un programma da un programma d'azione presentato al comitato FES secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Se tale richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno, il programma d'azione è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione. A meno che la Commissione, in linea con i pareri degli Stati membri in seno al comitato FES, non desideri bloccare il ritiro del progetto o del programma, questo è ripresentato al comitato del FES, in una fase successiva, al di fuori del programma d'azione sotto forma di misura individuale che la Commissione adotta successivamente secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi, catastrofi naturali o provocate dall'uomo o minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare misure individuali o speciali o modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento.
5. La Commissione adotta programmi d'azione specifici per le spese di sostegno di cui all'articolo 6 dell'accordo interno secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Eventuali modifiche dei programmi d'azione per le spese di sostegno sono adottate secondo la stessa procedura.
6. Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare qualora possano avere effetti negativi importanti sull'ambiente e/o sul tessuto sociale e laddove tali effetti siano sensibili, eterogenei o senza precedenti, è effettuata un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici, sulla biodiversità e, conseguentemente, sul tessuto sociale, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Tale analisi è condotta sulla base di pratiche riconosciute a livello internazionale. Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche (VAS). Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati.
Art. 10 Contributi supplementari degli Stati membri
1. Gli Stati membri possono fornire, di propria iniziativa, alla Commissione o alla BEI contributi volontari conformemente all'articolo 1, paragrafo 9, dell'accordo interno per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE al di fuori del cofinanziamento congiunto. Tali contributi non incidono sull'assegnazione globale di fondi nell'ambito del FES. Essi sono considerati alla stregua dei contributi regolari degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno, tranne per quanto concerne le disposizioni degli articoli 6 e 7 dell'accordo interno per le quali possono essere stabilite modalità specifiche in accordi bilaterali di contributo.
2. La destinazione dei contributi volontari si limita a casi debitamente giustificati, ad esempio per far fronte alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3. In tal caso i contributi volontari affidati alla Commissione sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario del FES.
3. I contributi supplementari sono inclusi nel processo di programmazione e revisione e nei programmi d'azione annuali, nelle misure individuali e nelle misure speciali di cui al presente regolamento e rispecchiano la titolarità del paese o della regione partner.
4. La Commissione adotta le conseguenti modifiche dei programmi d'azione, delle misure individuali o delle misure speciali a norma dell'articolo 9.
5. Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio e il comitato FES o il comitato del Fondo investimenti circa i contributi volontari supplementari affidati alla Commissione o alla BEI per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE.
Art. 11 Imposte, tasse, dazi e oneri
L'assistenza dell'Unione non genera né attiva la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.
Fatto salvo l'allegato IV, articolo 31, dell'accordo di partenariato ACP-UE, tali imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle condizioni previste dal regolamento finanziario del FES di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno.
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