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Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell’11 giugno 2007 relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

Testo vigente

Art. 2 Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica all’introduzione di specie esotiche e alla traslocazione di specie localmente assenti ai fini del loro impiego in acquacoltura nell'Unione che abbiano luogo successivamente alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile a norma dell’articolo 25, paragrafo 1.

2. Il presente regolamento non si applica alle traslocazioni di specie localmente assenti all’interno di uno Stato membro, eccetto nei casi in cui, sulla base dei pareri scientifici, vi sia motivo di prevedere minacce ambientali derivanti dalla traslocazione. Nel caso in cui sia stato designato un comitato consultivo ai sensi dell’articolo 5, esso sarà responsabile della valutazione dei rischi.

3. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di acquacoltura soggette alla giurisdizione degli Stati membri, a prescindere dalle loro dimensioni o caratteristiche, nonché a tutti gli organismi esotici e localmente assenti acquatici allevati. Esso si applica alla pratica dell’acquacoltura a prescindere dal mezzo acquatico utilizzato.

4. Il presente regolamento non si applica alla detenzione di piante o animali acquatici ornamentali in negozi di animali da compagnia, centri florovivaistici, stagni da giardino o acquari confinati conformi alle disposizioni dell’articolo 6 della decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali9, o in impianti dotati di sistemi di trattamento degli effluenti conformi alle finalità previste all’articolo 1.

5. Il presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), non si applica alle specie elencate nell’allegato IV. La valutazione del rischio di cui all’articolo 9 non si applica alle specie elencate nell’allegato IV, salvo qualora gli Stati membri desiderino limitare l’impiego nel loro territorio delle specie interessate.

6. I movimenti di specie esotiche o localmente assenti da tenere in impianti di acquacoltura chiusi non sono oggetto di valutazione preventiva del rischio, salvo qualora gli Stati membri intendano adottare misure specifiche.

7.

I capi III-VI non si applicano ai movimenti di specie esotiche o di specie localmente assenti da tenere in impianti di acquacoltura chiusi, purché il trasporto avvenga in condizioni tali da impedire la fuga delle suddette specie e delle specie non bersaglio.

Gli Stati membri redigono ed aggiornano periodicamente un elenco di impianti di acquacoltura chiusi, presenti sul proprio territorio, che rispondano alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Entro il 25 ottobre 2011, l’elenco è pubblicato sul sito web messo a punto a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione10 recante modalità di applicazione del presente regolamento.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del seguente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «acquacoltura»: l’attività di cui all’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca10;

  2. 2) «impianto di acquacoltura aperto»: un impianto in cui l’acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico non separato dal mezzo acquatico naturale mediante barriere atte ad impedire la fuga di esemplari allevati o materiale biologico che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

  3. 3) «impianto di acquacoltura chiuso»: un impianto situato sulla terraferma:

    1. a) in cui:

      1. i) l’acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell’acqua; e

      2. ii) gli scarichi non sono in nessun modo collegati con le acque aperte prima di essere setacciati e filtrati o fatti percolare e trattati in modo da impedire l’infiltrazione di rifiuti solidi nell’ambiente acquatico e la fuga dall’impianto di esemplari allevati e di specie non bersaglio che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

    2. b) e che:

      1. i) impedisca le perdite di esemplari allevati o di specie non bersaglio e di altro materiale biologico, patogeni compresi, dovute a fattori quali predatori (ad esempio uccelli) e inondazioni (ad esempio, l’impianto deve essere situato a distanza di sicurezza dalle acque aperte a seguito di un’adeguata valutazione da parte delle autorità competenti);

      2. ii) impedisca in modo ragionevole le perdite di esemplari allevati o di specie non bersaglio e di altro materiale biologico, patogeni compresi, dovute a furti e vandalismo; e

      3. iii) garantisca un appropriato smaltimento degli organismi morti;

  4. 4) «organismi acquatici»: qualsiasi specie acquatica appartenente al regno animale, vegetale e protista, compresi parti, gameti, semi, uova o propaguli di tali individui che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

  5. 5) «organismi poliploidi»: organismi tetraploidi artificialmente indotti (4N), vale a dire organismi acquatici in cui è stato raddoppiato, mediante tecniche di manipolazione cellulare, il numero di cromosomi nelle cellule;

  6. 6) «specie esotica»:

    1. a) una specie o una sottospecie di un organismo acquatico che si trova al di fuori del suo areale conosciuto di distribuzione naturale e della sua area di dispersione potenziale naturale;

    2. b) organismi poliploidi e specie fertili ibridate artificialmente a prescindere dal loro areale di distribuzione naturale o di dispersione potenziale;

  7. 7) «specie localmente assente»: una specie o sottospecie di un organismo acquatico che, per ragioni biogeografiche, non è presente in una determinata zona situata all’interno del suo areale di distribuzione naturale;

  8. 8) «specie non bersaglio»: qualsiasi specie o sottospecie di un organismo acquatico, potenzialmente pericolosa per l’ambiente acquatico, trasportata accidentalmente insieme a un organismo acquatico oggetto di un’introduzione o di una traslocazione, ad eccezione degli organismi patogeni disciplinati dalla direttiva 2006/88/CE;

  9. 9) «movimento»: introduzione e/o traslocazione;

  10. 10) «introduzione»: il processo attraverso il quale una specie esotica è spostata intenzionalmente in un ambiente al di fuori del suo areale di distribuzione naturale ai fini del suo impiego in acquacoltura;

  11. 11) «traslocazione»: il processo attraverso il quale una specie localmente assente è spostata intenzionalmente all’interno del suo areale di distribuzione naturale verso una zona in cui prima era assente per ragioni biogeografiche, ai fini del suo impiego in acquacoltura;

  12. 12) «fase di rilascio pilota»: l’introduzione di specie esotiche o la traslocazione di specie localmente assenti su scala limitata per valutare l’interazione ecologica con le specie e gli habitat autoctoni al fine di verificare le ipotesi emerse dalla valutazione dei rischi;

  13. 13) «richiedente»: la persona fisica o giuridica o l’entità che propone di effettuare l’introduzione o la traslocazione di un organismo acquatico;

  14. 14) «quarantena»: un processo attraverso il quale gli organismi acquatici e qualsiasi organismo ad essi associato possono essere mantenuti in completo isolamento dall’ambiente circostante;

  15. 15) «impianto di quarantena»: un impianto in cui gli organismi acquatici e qualsiasi organismo ad essi associato possono essere mantenuti in completo isolamento dall’ambiente circostante;

  16. 16) «movimento routinario»: il movimento di organismi acquatici a partire da un’origine avente un basso rischio di trasferimento di specie non-bersaglio e che, date le caratteristiche degli organismi acquatici e/o il metodo di acquacoltura da utilizzare, non produce effetti negativi sull’ambiente;

  17. 17) «movimento non routinario»: qualsiasi movimento di organismi acquatici non conforme ai criteri che definiscono i movimenti routinari;

  18. 18) «Stato membro destinatario»: lo Stato membro nel cui territorio è introdotta la specie esotica o è traslocata la specie localmente assente;

  19. 19) «Stato membro d’origine»: lo Stato membro dal cui territorio è introdotta la specie esotica o è traslocata la specie localmente assente.

Capo II. Obblighi generali degli stati membri

Art. 4 Misure volte ad evitare effetti negativi

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla biodiversità, in particolare per quanto riguarda le specie, gli habitat e le funzioni dell’ecosistema, che potrebbero insorgere a seguito dell’introduzione o della traslocazione di organismi acquatici e di specie non bersaglio in acquacoltura e della diffusione di tali specie nell’ambiente naturale.

2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono al monitoraggio e alla supervisione delle attività di acquacoltura al fine di assicurarsi che:

  1. a) gli impianti di acquacoltura chiusi soddisfino i requisiti specificati all’articolo 3, paragrafo 3; e

  2. b) il trasporto da o verso gli impianti di acquacoltura chiusi avvenga in condizioni atte a impedire la fuga di specie esotiche o di specie non bersaglio.

Art. 5 Organi decisionali e consultivi

Gli Stati membri designano la o le autorità competenti incaricate di garantire l’osservanza del presente regolamento (di seguito «autorità competente» o «autorità competenti»). Ciascuna autorità competente può essere assistita da un comitato consultivo da essa designato, nel quale sono rappresentate adeguate competenze in campo scientifico (di seguito «comitato consultivo»). Qualora uno Stato membro non designi un comitato consultivo, l’autorità competente o le autorità competenti assumono i compiti assegnati nel presente regolamento a detto comitato.

Capo III. Autorizzazioni

Art. 6 Domande di autorizzazione

1. Un operatore di acquacoltura che intenda effettuare l’introduzione di una specie esotica o la traslocazione di una specie localmente assente non contemplata dall’articolo 2, paragrafo 5, chiede un’autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro destinatario. Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni.

2. Unitamente alla domanda di autorizzazione il richiedente presenta un fascicolo contenente le linee guida indicative elencate nell’allegato I. Il comitato consultivo determina se la domanda contiene tutte le informazioni necessarie a valutare se il movimento proposto sia routinario o non routinario, e se è pertanto ricevibile, e trasmette il proprio parere all’autorità competente.

3. Entro la fine del periodo di autorizzazione, una domanda per un’ulteriore autorizzazione può essere presentata facendo riferimento alla precedente. Se non si sono verificati effetti negativi documentati sull’ambiente, il movimento proposto è considerato un movimento routinario.

Art. 7 Tipo di movimento proposto

Il comitato consultivo valuta se il movimento proposto si configura routinario o non routinario e se il rilascio deve essere preceduto da una fase di quarantena o da una fase di rilascio pilota e trasmette il proprio parere all’autorità competente.

Art. 8 Movimento routinario

Nel caso di movimenti routinari l’autorità competente può concedere un’autorizzazione indicando, se del caso, se il movimento deve essere preceduto da una fase di quarantena o da una fase di rilascio pilota secondo quanto disposto ai capi IV e V.

Art. 9 Movimento non routinario

1. In caso di movimenti non routinari deve essere effettuata una valutazione del rischio ambientale secondo quanto specificato nell’allegato II. L’autorità competente decide se detta valutazione debba essere effettuata dal richiedente o da un organismo indipendente e stabilisce chi ne debba sostenere i costi.

2. Sulla base della valutazione del rischio ambientale il comitato consultivo comunica all’autorità competente il proprio parere in merito ai rischi avvalendosi del modello di relazione sintetica che figura nella parte 3 dell’allegato II. Se il livello di rischio identificato dal comitato consultivo è basso, l’autorità competente può concedere l’autorizzazione senza ulteriori formalità.

3. Se il comitato consultivo ritiene che il movimento di organismi acquatici proposto presenta un livello di rischio medio o elevato, ai sensi dell’allegato II, parte 1, esamina la domanda in consultazione con il richiedente al fine di verificare se sono disponibili procedimenti o tecnologie di mitigazione che consentano di abbassare il livello di rischio. Il comitato consultivo trasmette all’autorità competente i risultati del suo esame e, servendosi del modello riportato nella parte 3 dell’allegato II, precisa il livello di rischio e le ragioni di una sua eventuale riduzione.

4. L’autorità competente può autorizzare movimenti non routinari solo se la valutazione dei rischi, tenuto conto di eventuali misure di mitigazione, consente di concludere che il livello di rischio ambientale è basso. Qualsiasi rigetto di una domanda di autorizzazione deve essere debitamente motivato in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano ancora insufficienti, in base al principio di precauzione.

Art. 10 Termine per la decisione

1. La decisione di rilasciare o rifiutare un’autorizzazione è notificata per iscritto al richiedente entro un termine ragionevole, che comunque non può superare sei mesi dalla data della domanda, eccetto il tempo impiegato dal richiedente per fornire le eventuali informazioni supplementari richieste dal comitato consultivo.

2. Gli Stati membri firmatari del CIEM possono chiedere che le domande e le valutazioni dei rischi riguardanti organismi marini siano riesaminate dal CIEM prima che il comitato consultivo esprima il proprio parere. In tali casi il termine per la decisione può essere prorogato di ulteriori sei mesi.

Art. 11 Movimenti che interessano Stati membri vicini

1. Qualora l’impatto ambientale, noto o potenziale, di un movimento proposto di un organismo possa interessare gli Stati membri vicini, l’autorità competente informa lo o gli Stati membri interessati e la Commissione della propria intenzione di autorizzare tale movimento trasmettendo un progetto di decisione accompagnato da una motivazione e una sintesi della valutazione del rischio ambientale ai sensi della parte 3 dell’allegato II.

2. Gli altri Stati membri interessati possono comunicare per iscritto le loro osservazioni alla Commissione entro due mesi dalla data della notifica.

3. La Commissione, previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), istituito dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 2371/2002, e del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura, istituito dalla decisione 1999/478/CE, conferma, respinge o modifica la proposta di decisione di concedere un’autorizzazione entro sei mesi dalla data della notifica.

4. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro trenta giorni dalla sua adozione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di trenta giorni.

Art. 12 Revoca dell’autorizzazione

L’autorità competente può revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento, su base temporanea o permanente, qualora si verifichino eventi imprevisti che incidano negativamente sull’ambiente o sulle popolazioni autoctone. Qualsiasi revoca di un’autorizzazione deve essere giustificata in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano ancora insufficienti, in base al principio di precauzione e tenendo in debita considerazione le norme amministrative nazionali.

Capo IV. Condizioni applicabili alle introduzioni autorizzate

Art. 13 Osservanza di altre disposizioni dell'Unione

L’autorizzazione di un’introduzione ai sensi del presente regolamento può essere rilasciata solo qualora sia evidente che possono essere soddisfatti i requisiti previsti da altre normative, in particolare:

  1. a) le condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 2006/88/CE;

  2. b) le condizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità11.

Art. 14 Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura in caso di introduzioni routinarie

In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell’autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. I movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto sono considerati movimenti routinari o non routinari conformemente agli articoli 6 e 7.

Art. 15 Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti in caso di introduzioni non routinarie

1. In caso di introduzioni non routinarie, il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti è subordinato, se necessario, alle condizioni stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Gli organismi acquatici sono collocati in un impianto di quarantena designato situato nel territorio dell'Unione, in conformità alle condizioni stabilite nell’allegato III, ai fini della costituzione di uno stock riproduttivo.

3. L’impianto di quarantena può essere situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro destinatario, a condizione che tutti gli Stati membri interessati siano d’accordo e che tale opzione sia stata inclusa nella valutazione del rischio ambientale ai sensi dell’articolo 9.

4. Se del caso, negli impianti di acquacoltura dello Stato membro destinatario può essere utilizzata solo la progenie degli organismi acquatici introdotti, purché durante la quarantena non sia riscontrata alcuna presenza di specie non bersaglio potenzialmente pericolose. Lo stock adulto può essere rilasciato nei casi in cui gli organismi non si riproducono in cattività o sono sterili dal punto di vista riproduttivo, purché sia confermata l’assenza di specie non bersaglio potenzialmente pericolose.

Art. 16 Fase di rilascio pilota in impianti di acquacoltura aperti

L’autorità competente può chiedere che il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti sia preceduto da una fase iniziale di rilascio pilota soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione basate sul parere e sulle raccomandazioni del comitato consultivo.

Art. 17 Piani di emergenza

Per tutte le introduzioni non routinarie e le fasi di rilascio pilota il richiedente predispone un piano di emergenza, da sottoporre all’approvazione dell’autorità competente, il quale preveda tra l’altro la rimozione delle specie introdotte dall’ambiente o una riduzione della loro densità, da attuare in caso di eventi imprevisti che incidano negativamente sull’ambiente o sulle popolazioni autoctone. Ove si verifichi un tale evento, i piani di emergenza sono attuati senza indugio e l’autorizzazione può essere revocata, su base temporanea o permanente, secondo il disposto dell’articolo 12.

Art. 18 Monitoraggio

1. Tutte le specie esotiche sono sottoposte a monitoraggio nei due anni successivi al loro rilascio in impianti di acquacoltura aperti o per un ciclo generazionale completo, se tale ciclo ha durata superiore, al fine di verificare l’esattezza della valutazione d’impatto e l’eventuale presenza di impatti ulteriori o diversi da quelli prospettati. Particolare attenzione è data al livello di diffusione o di contenimento delle specie. L’autorità competente decide se il richiedente dispone di conoscenze adeguate o se il monitoraggio deve essere eseguito da un altro organismo.

2. Fatto salvo il parere del comitato consultivo, l’autorità competente può chiedere di prolungare il periodo di monitoraggio al fine di valutare eventuali effetti a lungo termine sull’ecosistema che risultino non facilmente individuabili nel periodo previsto al paragrafo 1.

3. Il comitato consultivo valuta i risultati del programma di monitoraggio e prende nota, in particolare, di qualsiasi fenomeno che non sia stato correttamente previsto in sede di valutazione dei rischi. I risultati di tale valutazione sono trasmessi all’autorità competente, che inserisce una sintesi dei risultati stessi nel registro nazionale di cui all’articolo 23.

Capo V. Condizioni applicabili alle traslocazioni autorizzate

Art. 19 Osservanza di altre disposizioni dell'Unione

L’autorizzazione di una traslocazione ai sensi del presente regolamento può essere rilasciata solo qualora sia evidente che possono essere soddisfatti i requisiti previsti da altre normative, in particolare:

  1. a) le condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 2006/88/CE;

  2. b) le condizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE.

Art. 20 Traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti

In caso di traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti, l’autorità competente può chiedere che il rilascio di organismi acquatici sia preceduto da una fase iniziale di rilascio pilota soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione basate sul parere e sulle raccomandazioni del comitato consultivo.

Art. 21 Quarantena

Lo Stato membro destinatario può, in casi eccezionali e previa approvazione della Commissione, chiedere che il rilascio di specie provenienti da traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti sia preceduto da una fase di quarantena ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4. Nella richiesta di approvazione presentata alla Commissione sono specificate le ragioni per cui è chiesta la quarantena. La Commissione decide al riguardo entro un termine di trenta giorni.

Art. 22 Monitoraggio successivo alla traslocazione

Le specie provenienti da traslocazioni non routinarie sono soggette a monitoraggio ai sensi dell’articolo 18.