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Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell’11 giugno 2007 relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

Testo vigente

Art. 14 Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura in caso di introduzioni routinarie

In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell’autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. I movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto sono considerati movimenti routinari o non routinari conformemente agli articoli 6 e 7.

Art. 15 Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti in caso di introduzioni non routinarie

1. In caso di introduzioni non routinarie, il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti è subordinato, se necessario, alle condizioni stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Gli organismi acquatici sono collocati in un impianto di quarantena designato situato nel territorio dell'Unione, in conformità alle condizioni stabilite nell’allegato III, ai fini della costituzione di uno stock riproduttivo.

3. L’impianto di quarantena può essere situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro destinatario, a condizione che tutti gli Stati membri interessati siano d’accordo e che tale opzione sia stata inclusa nella valutazione del rischio ambientale ai sensi dell’articolo 9.

4. Se del caso, negli impianti di acquacoltura dello Stato membro destinatario può essere utilizzata solo la progenie degli organismi acquatici introdotti, purché durante la quarantena non sia riscontrata alcuna presenza di specie non bersaglio potenzialmente pericolose. Lo stock adulto può essere rilasciato nei casi in cui gli organismi non si riproducono in cattività o sono sterili dal punto di vista riproduttivo, purché sia confermata l’assenza di specie non bersaglio potenzialmente pericolose.

Art. 16 Fase di rilascio pilota in impianti di acquacoltura aperti

L’autorità competente può chiedere che il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti sia preceduto da una fase iniziale di rilascio pilota soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione basate sul parere e sulle raccomandazioni del comitato consultivo.

Art. 17 Piani di emergenza

Per tutte le introduzioni non routinarie e le fasi di rilascio pilota il richiedente predispone un piano di emergenza, da sottoporre all’approvazione dell’autorità competente, il quale preveda tra l’altro la rimozione delle specie introdotte dall’ambiente o una riduzione della loro densità, da attuare in caso di eventi imprevisti che incidano negativamente sull’ambiente o sulle popolazioni autoctone. Ove si verifichi un tale evento, i piani di emergenza sono attuati senza indugio e l’autorizzazione può essere revocata, su base temporanea o permanente, secondo il disposto dell’articolo 12.

Art. 18 Monitoraggio

1. Tutte le specie esotiche sono sottoposte a monitoraggio nei due anni successivi al loro rilascio in impianti di acquacoltura aperti o per un ciclo generazionale completo, se tale ciclo ha durata superiore, al fine di verificare l’esattezza della valutazione d’impatto e l’eventuale presenza di impatti ulteriori o diversi da quelli prospettati. Particolare attenzione è data al livello di diffusione o di contenimento delle specie. L’autorità competente decide se il richiedente dispone di conoscenze adeguate o se il monitoraggio deve essere eseguito da un altro organismo.

2. Fatto salvo il parere del comitato consultivo, l’autorità competente può chiedere di prolungare il periodo di monitoraggio al fine di valutare eventuali effetti a lungo termine sull’ecosistema che risultino non facilmente individuabili nel periodo previsto al paragrafo 1.

3. Il comitato consultivo valuta i risultati del programma di monitoraggio e prende nota, in particolare, di qualsiasi fenomeno che non sia stato correttamente previsto in sede di valutazione dei rischi. I risultati di tale valutazione sono trasmessi all’autorità competente, che inserisce una sintesi dei risultati stessi nel registro nazionale di cui all’articolo 23.

Capo V. Condizioni applicabili alle traslocazioni autorizzate

Art. 19 Osservanza di altre disposizioni dell'Unione

L’autorizzazione di una traslocazione ai sensi del presente regolamento può essere rilasciata solo qualora sia evidente che possono essere soddisfatti i requisiti previsti da altre normative, in particolare:

  1. a) le condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 2006/88/CE;

  2. b) le condizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE.

Art. 20 Traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti

In caso di traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti, l’autorità competente può chiedere che il rilascio di organismi acquatici sia preceduto da una fase iniziale di rilascio pilota soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione basate sul parere e sulle raccomandazioni del comitato consultivo.

Art. 21 Quarantena

Lo Stato membro destinatario può, in casi eccezionali e previa approvazione della Commissione, chiedere che il rilascio di specie provenienti da traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti sia preceduto da una fase di quarantena ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4. Nella richiesta di approvazione presentata alla Commissione sono specificate le ragioni per cui è chiesta la quarantena. La Commissione decide al riguardo entro un termine di trenta giorni.

Art. 22 Monitoraggio successivo alla traslocazione

Le specie provenienti da traslocazioni non routinarie sono soggette a monitoraggio ai sensi dell’articolo 18.

Capo VI. Registro

Art. 23 Registro

Gli Stati membri tengono un registro delle introduzioni e delle traslocazioni in cui figura la trascrizione cronologica di tutte le domande presentate e della relativa documentazione raccolta prima del rilascio delle autorizzazioni e durante il periodo di monitoraggio. Il registro è messo a libera disposizione degli Stati membri e del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale12. Per consentire agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri, può essere sviluppato un sistema informativo specifico secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Capo VII. Disposizioni finali

Art. 24 Modifiche degli allegati e norme particolareggiate

1. Mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater, la Commissione può:

  1. a) modificare gli allegati I, II e III del presente regolamento al fine di adeguarli al progresso tecnico e scientifico;

  2. b) adottare disposizioni specifiche in relazione alle condizioni necessarie per aggiungere specie all’allegato IV, secondo il disposto del paragrafo 3; e

  3. c) aggiungere specie all’allegato IV qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3 e le ulteriori disposizioni specifiche ad esse relative.

2. Nell’adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità del presente regolamento.

3. Per aggiungere delle specie all’allegato IV, l’organismo acquatico deve essere stato impiegato in acquacoltura in determinate parti dell’Unione, per un lungo periodo (in relazione al loro ciclo vitale), senza effetti indesiderati, e la sua introduzione e traslocazione devono poter avvenire senza movimenti coincidenti di specie non-bersaglio potenzialmente pericolose.

4. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere delle specie all’allegato IV. Gli Stati membri possono fornire dati scientifici che provino la coerenza con i pertinenti criteri per aggiungere specie all’allegato IV. La Commissione decide in merito all’ammissibilità di una richiesta entro cinque mesi dal suo ricevimento, escludendo dal calcolo il tempo impiegato dallo Stato membro per fornirle informazioni supplementari in risposta a una sua richiesta.

5. Gli Stati membri interessati possono, per le loro regioni ultraperiferiche citate all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, proporre l’aggiunta di specie da includere in una parte separata dell’allegato IV.

6. La Commissione può adottare le modalità dettagliate di applicazione dei paragrafi 4 e 5, in particolare i formati, i contenuti e le caratteristiche delle domande presentate dagli Stati membri per l’aggiunta di specie e le informazioni da fornire a sostegno di tali domande, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Art. 24 bis Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 aprile 2011. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio la revochino in conformità dell’articolo 24 ter.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater.

Art. 24 ter Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all’articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine di tempo ragionevole prima di prendere la decisione definitiva, indicando il potere delegato che potrebbe essere revocato e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 24 quater Obiezioni agli atti delegati

1.

Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

2.

Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

Art. 25 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica sei mesi dopo l’entrata in vigore di un regolamento della Commissione sulle norme di applicazione, di cui all’articolo 24, paragrafo 3, ma non più tardi del 1o gennaio 2009.

2. Tuttavia, le disposizioni dei capi I e II e quelle dell’articolo 24 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007. Per il Consiglio Il presidente H. SEEhofer