Regolamento (CE) n. 753/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La Comunità, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, hanno negoziato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia.
A seguito di tali negoziati, il 2 giugno 2006 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri.
Al fine di sfruttare al meglio le possibilità di pesca di cui al presente accordo, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di procedere ad una nuova ripartizione delle possibilità di pesca non utilizzate da uno Stato membro ad un altro durante la stagione di pesca annuale sussistendo determinate condizioni e criteri ed in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati. Tale nuova ripartizione non dovrebbe pregiudicare i criteri di ripartizione relativi all'assegnazione delle possibilità di pesca tra Stati membri nel rispetto della stabilità relativa e dovrebbero essere fatte salve le competenze assegnate agli Stati membri dall'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca2.
È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Art. 2
Le modalità d'applicazione delle misure amministrative concordate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera h) dell'accordo di cui all'articolo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Art. 3
1. La ripartizione e la gestione delle possibilità di pesca ottenute in virtù dell'accordo di cui all'articolo 1, comprese le licenze di pesca, sono effettuate a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2.
In deroga al paragrafo 1, se le domande di licenza degli Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri a norma del paragrafo 1, comprese quelle scambiate a norma dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 entro i termini fissati nell'allegato, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza degli altri Stati membri. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, può procedere, alla scadenza dei termini fissati nell'allegato, al trasferimento delle possibilità di pesca non utilizzate dallo Stato membro che le detiene ad un altro Stato membro.
Questa nuova ripartizione delle possibilità di pesca non pregiudica i criteri di ripartizione relativi alla assegnazione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nel rispetto della stabilità relativa.
3. Per ciascuna delle specie elencate nell'allegato la Commissione comunica agli Stati membri il livello di utilizzazione delle possibilità di pesca determinato in base alle domande di licenza ricevute entro:
a) un mese prima della data prevista nell'allegato e
b) la data prevista nell'allegato.
4. Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, le modalità e i criteri di applicazione del suddetto meccanismo di ripartizione. Fintantoché non saranno state adottate tali modalità, nulla osta alla Commissione di applicare il meccanismo previsto dal paragrafo 2.
Art. 4
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Groenlandia secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare3.
Art. 5
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Luxembourg, addì 28 giugno 2007. Per il Consiglio Il presidente S. Gabriel