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REGOLAMENTO (CE) N. 893/2007 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2007 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Kiribati un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Kiribati in materia di pesca.

A seguito di tali negoziati, il 19 luglio 2006 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

È nell'interesse della Comunità approvare tale accordo.

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

— pescherecci con reti a circuizioneFrancia: Spagna:27 % delle licenze disponibili 73 % delle licenze disponibili
— pescherecci con palangari di superficieSpagna: Portogallo:6 unità 6 unità

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Art. 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di Kiribati secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare1.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007. Per il Consiglio Il presidente L. AMADO