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Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione dell’11 dicembre 2007 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3922/91, la Commissione adotta le modifiche dei requisiti tecnici comuni e delle procedure amministrative di cui all’allegato III rese necessarie dal progresso scientifico e tecnico.

L’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91, recante requisiti tecnici comuni e procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili, si basa su un insieme di regole armonizzate adottate dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA), denominate «codici comuni di navigabilità — trasporto aereo commerciale (velivoli)» (JAR-OPS 1), modificate il 1o gennaio 2005 (modifica 8).

I codici JAR-OPS 1 sono stati ulteriormente modificati dopo il 1o gennaio 2005 (modifiche 9-12) al fine di migliorare i requisiti di sicurezza ivi contenuti. I nuovi requisiti devono essere applicati con effetto immediato e in ogni caso a decorrere dalla data di applicazione dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91, ossia il 16 luglio 2008.

Trattandosi di modifiche urgenti, al fine di lasciare agli operatori aerei e alle autorità il tempo necessario per adattarsi ai nuovi requisiti, è opportuno applicare la procedura di urgenza di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del citato regolamento.

Occorre quindi modificare in tal senso l’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2007. Per la Commissione Jacques Barrot Vicepresidente