Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato1,
Il regolamento (CEE) n. 3696/932 ha istituito una classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) nella Comunità economica europea.
Al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali nell’economia è opportuno definire una CPA aggiornata.
La strutturazione di una classificazione dei prodotti collegata con l’attività di produzione in questione evita la proliferazione di schemi di codificazione non correlati e facilita l’identificazione, da parte dei produttori, dei relativi mercati.
È necessario creare un quadro di riferimento all’interno del quale poter comparare i dati statistici relativi alla produzione, ai consumi, al commercio estero e ai trasporti.
Una CPA aggiornata è indispensabile per l’attuale attività di revisione delle statistiche comunitarie da parte della Commissione. Grazie a dati maggiormente comparabili e pertinenti, essa dovrebbe favorire una migliore governance economica a livello comunitario e nazionale.
Il funzionamento del mercato interno necessita di norme statistiche applicabili alla raccolta, alla trasmissione e alla pubblicazione delle statistiche nazionali e comunitarie, affinché le imprese, gli istituti finanziari, i governi e tutti gli altri operatori nel mercato interno possano disporre di dati statistici attendibili e comparabili. A tal fine è essenziale che le varie categorie della CPA siano interpretate uniformemente in tutti gli Stati membri.
Statistiche affidabili e comparabili sono necessarie per consentire alle imprese di valutare la propria competitività e servono alle istituzioni comunitarie per impedire distorsioni della concorrenza.
La definizione di una classificazione statistica comune dei prodotti associata alle attività economiche non obbliga di per sé gli Stati membri a raccogliere, pubblicare o fornire dati. Solo se gli Stati membri utilizzano classificazioni dei prodotti connesse alla classificazione comunitaria è possibile fornire informazioni integrate con l’affidabilità, la tempestività, la flessibilità e il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno.
È opportuno disporre che per conformarsi alle loro disposizioni nazionali gli Stati membri possano integrare nelle loro classificazioni nazionali categorie supplementari basate sulla CPA.
Ai fini della comparabilità internazionale delle statistiche economiche gli Stati membri e le istituzioni comunitarie devono utilizzare classificazioni di prodotti direttamente collegate alla classificazione centrale dei prodotti (CPC), nella sua versione 2, adottata dalla commissione statistica delle Nazioni Unite.
Nell’impiego della CPA è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio3, in particolare per quanto riguarda l’esame dei problemi derivanti dall’applicazione della CPA e l’integrazione di modifiche nella CPA.
La definizione di una nuova classificazione statistica dei prodotti implica la necessità di modificare, in particolare, i riferimenti alla CPA. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3696/93.
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione4. In particolare, la Commissione ha il potere di modificare la CPA per tenere conto degli sviluppi tecnologici o economici e di allinearla ad altre classificazioni economiche e sociali. Tali misure di portata generale ed intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di una nuova CPA, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Il comitato del programma statistico è stato consultato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce una nuova CPA comune nella Comunità, al fine di assicurare la pertinenza alla realtà economica e la comparabilità tra classificazioni nazionali, comunitarie e internazionali e, di conseguenza, tra statistiche nazionali, comunitarie e internazionali.
2. Per «prodotti» si intendono i prodotti delle attività economiche, siano essi beni o servizi.
3. Il presente regolamento si applica unicamente all’impiego della classificazione per fini statistici.
Art. 2 Livelli e struttura della CPA
1. La CPA comprende:
a) un primo livello, comprendente voci contraddistinte da un codice alfabetico (sezioni);
b) un secondo livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a due cifre (divisioni);
c) un terzo livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a tre cifre (gruppi);
d) un quarto livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a quattro cifre (classi);
e) un quinto livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a cinque cifre (categorie);
f) un sesto livello, comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a sei cifre (sottocategorie).
2. La CPA figura nell’allegato.
Art. 3 Applicazione della CPA
La Commissione impiega la CPA per tutte le statistiche classificate in base ai prodotti associate alle attività.
Art. 4 Classificazioni nazionali dei prodotti associate alle attività economiche
1. Gli Stati membri possono utilizzare la CPA per adattamenti aggregati o dettagliati nazionali, specifici o funzionali, partendo dalle sottocategorie della CPA.
2. Tali classificazioni sono articolate con la CPA rispettando le seguenti regole:
a) le classificazioni più aggregate rispetto alla CPA comprendono raggruppamenti esatti di sottocategorie della CPA;
b) le classificazioni più dettagliate rispetto alla CPA comprendono voci esattamente inserite nelle sottocategorie della CPA.
Le classificazioni derivate a norma del presente paragrafo possono essere codificate in modo autonomo.
3. Gli Stati membri possono utilizzare una classificazione nazionale dei prodotti associata alle attività economiche derivata dalla CPA. In questo caso essi trasmettono alla Commissione progetti relativi alla loro classificazione nazionale. La Commissione, entro tre mesi dalla ricezione di tale progetto, verifica la conformità della classificazione nazionale considerata al paragrafo 2 e la trasmette per conoscenza agli altri Stati membri. Le classificazioni nazionali degli Stati membri comprendono una tabella di corrispondenza tra la classificazione nazionale e la CPA.
Art. 5 Compiti della Commissione
La Commissione provvede, con gli Stati membri, alla diffusione, alla gestione e alla promozione della CPA, in particolare:
a) redigendo, aggiornando e pubblicando note esplicative della CPA;
b) elaborando e pubblicando orientamenti utili ai fini dell’applicazione della CPA;
c) pubblicando tabelle di corrispondenza tra la nuova versione e la versione precedente, la versione precedente e la versione più recente e la CPA e la nomenclatura combinata (NC) che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune5; e
d) adoperandosi per migliorare la coerenza con altre classificazioni.
Art. 6 Atti delegati e di esecuzione
1. Le misure seguenti intese ad attuare e ad aggiornare il presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2:
2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 bis, con cui modifica l’allegato per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici o per uniformarlo ad altre classificazioni economiche e sociali.
Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri o dei costi a carico degli Stati membri o dei rispondenti.
a)
b)
3. Si deve tenere conto del principio secondo cui i vantaggi derivanti dall’aggiornamento della CPA devono essere maggiori dei suoi costi e del principio che esige che i costi e gli oneri supplementari siano ragionevolmente contenuti.
Art. 6 bis Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20162.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 7 Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.
3.
Art. 8 Abrogazione del regolamento (CEE) n. 3696/93
Il regolamento (CEE) n. 3696/93 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2008.
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. Pöttering Per il Consiglio Il presidente J. Lenarčič