diritto.io

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/19991, in particolare gli articoli 22, 84, 89, 97, 107, 117 e 121, lettere b) e c),

Il regolamento (CE) n. 479/2008 ha modificato il regime precedentemente in vigore nel settore vitivinicolo, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo2, ed ha abrogato tale regolamento a partire dal 1o agosto 2008.

Le modalità di applicazione in vigore del settore vitivinicolo sono contenute in svariati regolamenti che sono stati più volte modificati. Per tener conto delle modifiche del regime vitivinicolo introdotte dal regolamento (CE) n. 479/2008 e dell’esperienza maturata è necessario modificare le modalità di applicazione in ordine ai meccanismi di mercato, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo. Occorre pertanto adottare modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008.

Appare pertanto necessario abrogare e sostituire con un nuovo regolamento i seguenti regolamenti della Commissione:

(CE) n. 1227/2000, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo3,

(CE) n. 1623/2000, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato4,

(CE) n. 2729/2000, del 14 dicembre 2000, recante modalità d’applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo5,

(CE) n. 883/2001, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi6.

Il titolo II del regolamento (CE) n. 479/2008 contiene disposizioni relative a un nuovo programma di sostegno, da decidersi a livello degli Stati membri, allo scopo di finanziare misure di sostegno specifiche nel settore del vino. Appare opportuno completare tale disciplina mediante l’adozione di modalità di applicazione.

Occorre istituire una procedura per la prima presentazione del programma di sostegno. È altresì opportuno prevedere una procedura di modifica annuale dei programmi di sostegno per l’anno successivo, in modo da poterli adattare se si verifichino condizioni nuove non prevedibili al momento della loro presentazione iniziale. Occorre subordinare le modifiche eventuali a determinati limiti e condizioni per garantire che i programmi di sostegno approvati continuino a perseguire i loro obiettivi generali.

In virtù dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 gli Stati membri possono scegliere di definire i programmi di sostegno al livello territoriale che ritengono più adeguato. Poiché sono responsabili dell’approvazione dei programmi di sostegno, in questo caso spetta agli Stati membri stabilire le norme relative alla presentazione e all’approvazione dei programmi nonché il loro contenuto minimo.

Il regolamento (CE) n. 479/2008 prevede all’articolo 10 una nuova misura di sostegno per la promozione sui mercati dei paesi terzi. Occorre stabilire le modalità di applicazione di questa nuova misura.

Per evitare ogni rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire le disposizioni che disciplinano le modalità di indicazione dell’origine specifica dei prodotti oggetto di campagne di informazione e di promozione.

Per la certezza del diritto è necessario che i messaggi diffusi nell’ambito delle campagne promozionali rispettino la normativa dei paesi terzi destinatari.

Occorre stabilire i criteri per la selezione delle domande e la loro valutazione da parte degli Stati membri, per garantire il rispetto delle norme comunitarie e l’efficacia delle misure di sostegno da realizzare.

Per l’efficacia delle misure comunitarie è necessario che gli Stati membri garantiscano la coerenza e la complementarità della campagna di promozione approvata con i programmi di promozione attuati a livello nazionale e regionale. Gli Stati membri possono elaborare campagne promozionali collettive per creare sinergie: in tal caso è opportuno prevedere disposizioni che permettano la cooperazione tra gli Stati membri. Occorre dare la preferenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese, che hanno più bisogno del sostegno comunitario rispetto alle imprese più grandi.

Per evitare ogni possibile duplicazione dei pagamenti previsti dal presente regolamento con le misure di promozione finanziate in virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi7, oppure in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)8, occorre disporre la loro esclusione reciproca.

L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede una misura di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti. In particolare, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, il regime di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

Inoltre gli Stati membri possono adottare norme relative alle dimensioni minime delle particelle per garantire che il sistema abbia un’incidenza reale sul potenziale produttivo.

Nell’applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale per stabilire la precisa portata e i livelli di aiuto, come in particolare il pagamento di importi forfettari, la fissazione di livelli massimi di sostegno per ettaro e la modulazione del sostegno secondo criteri oggettivi, entro i limiti stabiliti nel titolo II, capo I del regolamento medesimo e conformemente alle relative disposizioni di applicazione. È comunque necessario stabilire modalità comuni. Occorre definire le misure da applicare, le relative scadenze di esecuzione e un adeguato controllo. Le modalità dovranno riguardare anche l’uso dei diritti di reimpianto a cui dà luogo l’estirpazione, se prevista dal progetto, in modo da permettere la concessione di un sostegno più elevato in considerazione dei maggiori costi necessari.

Per motivi di controllo, il pagamento del sostegno deve di regola aver luogo dopo l’esecuzione di una misura specifica o della serie completa di misure. Tuttavia, il pagamento può essere erogato prima dell’esecuzione di una misura o della serie completa di misure, purché sia costituita una cauzione a garanzia dell’esecuzione delle misure medesime.

È necessario stabilire modalità in merito alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione. Occorre adottare misure per garantire l’utilizzazione efficace delle risorse riservate a tale regime, prevedendo in particolare la possibilità di versare anticipi.

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede una nuova misura di sostegno per la vendemmia verde. In virtù del principio di sussidiarietà è opportuno che gli Stati membri siano responsabili delle modalità amministrative relative alla procedura di presentazione delle domande per la vendemmia verde. È opportuno dare loro la facoltà di stabilire il termine entro cui fanno obbligo ai loro produttori di completare le operazioni, in modo da avere tempo sufficiente per eseguire i controlli necessari prima dei pagamenti, in funzione dei vincoli temporali e della vicinanza del periodo della vendemmia.

Tenendo conto degli stanziamenti in gioco in caso di applicazione della vendemmia verde è necessario disporre che, dopo la sua esecuzione, tutte le superfici interessate siano sottoposte a verifica sistematica in loco. Tale verifica deve garantire che si è proceduto alla completa distruzione dell’uva. Inoltre deve essere garantito anche il pieno rispetto delle condizioni fitosanitarie e ambientali. Ai fini della verifica è necessario disporre che il premio sia versato solo dopo il controllo dell’esecuzione della vendemmia verde.

Inoltre, è necessario fissare massimali per il sostegno per evitare che esso si trasformi sistematicamente in uno sbocco alternativo all’immissione dei prodotti sul mercato.

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede una nuova misura di sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione. Occorre stabilire le modalità di applicazione di questa nuova misura. Tali modalità devono offrire, per quanto possibile, flessibilità e rapidità di applicazione in caso di crisi e consentire quindi agli Stati membri e alle stesse organizzazioni di produttori di prendere le decisioni del caso. Tali modalità devono tuttavia permettere di evitare abusi e di fissare limiti, anche finanziari. Poiché il grado di associazionismo dei nuovi Stati membri è inferiore a quello degli altri Stati membri è opportuno fissare un massimale di sostegno più elevato per i primi.

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede una nuova misura di sostegno per l’assicurazione del raccolto. Occorre stabilire le modalità di applicazione di questa nuova misura. Per quanto possibile tali modalità devono essere flessibili, ma anche permettere di evitare abusi e di fissare limiti, anche finanziari.

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede una nuova misura di sostegno per gli investimenti materiali o immateriali nelle aziende. Occorre stabilire le modalità di applicazione di questa nuova misura, in linea con lo stesso tipo di interventi previsti nell’ambito dello sviluppo rurale. Occorre stabilire i tipi di investimenti ammissibili, compresi quelli destinati a sviluppare nuovi prodotti, processi e tecnologie, e definire i costi indicativi ammissibili.

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede una misura di sostegno per la distillazione dei sottoprodotti. Occorre stabilire le modalità di applicazione di questa nuova misura, in particolare le condizioni di smaltimento dei sottoprodotti nonché la finalità e l’importo massimo dell’aiuto per la distillazione di vinacce, vino e fecce.

L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede una misura di sostegno transitoria per la distillazione di alcole per usi commestibili. Occorre stabilire modalità di applicazione di questa nuova misura, in particolare la finalità e l’eventuale adeguamento dell’aiuto.

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede una misura di sostegno transitoria per la distillazione di crisi. È necessario stabilire le modalità di tale misura, in particolare la procedura e le modalità dell’aiuto nonché i criteri da rispettare nella fissazione del suo importo.

L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede una misura di sostegno transitoria per il mosto utilizzato per l’arricchimento. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tale misura, in particolare la finalità e l’importo massimo dell’aiuto, nonché prevedere l’esecuzione dei controlli specifici sui prodotti utilizzati per aumentare il titolo alcolometrico.

Per controllare l’applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 479/2008 e per la corretta gestione del mercato è imperativo che la Commissione sia in possesso dei dati pertinenti disponibili in merito all’esecuzione dei programmi di sostegno. In questo contesto è necessario stabilire le informazioni dettagliate che devono figurare nella rendicontazione e nella valutazione dei programmi di sostegno, per poterne valutare l’efficacia e l’efficienza.

È opportuno che oltre alle norme specifiche previste dal presente regolamento si applichino le norme generali relative alla disciplina di bilancio, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni non corrette o incomplete effettuate dagli Stati membri.

Le modalità della gestione finanziaria del regime devono essere disciplinate dalle disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune9.

A norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, per i succhi e i mosti di uve per i quali l’applicazione dei dazi doganali dipende dal prezzo all’importazione, l’esattezza realtà del prezzo stesso è verificata mediante il controllo di ciascuna partita o mediante l’applicazione di un valore forfettario di importazione. Le caratteristiche attuali del regime d’importazione dei succhi e dei mosti di uva nella Comunità, e in particolare la scarsa regolarità di queste importazioni in termini sia di quantitativi e periodicità, sia di luoghi d’importazione e di origine dei prodotti, non consentono di calcolare valori forfettari all’importazione rappresentativi, che riflettano il prezzo reale all’importazione. È pertanto opportuno verificare questo prezzo partita per partita.

Il prezzo all’importazione in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune deve essere pari al prezzo fob dei prodotti stessi, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino al luogo d’introduzione nel territorio doganale comunitario.

L’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede che i prodotti importati ivi contemplati devono essere corredati di un attestato e di un bollettino di analisi rilasciati da un organismo o servizio designato dal paese terzo da cui provengono. È necessario precisare i requisiti cui deve corrispondere il bollettino di analisi.

Per semplificare i controlli è opportuno esentare dall’obbligo di presentazione dell’attestato e del bollettino di analisi i prodotti importati da paesi terzi in quantità limitata e confezionati in piccoli recipienti.

A fini di armonizzazione, l’esenzione dall’obbligo di presentare l’attestato e il bollettino di analisi per alcuni prodotti vitivinicoli importati nella Comunità deve essere in linea con le norme di franchigia vigenti nel quadro della normativa doganale e del regime relativo ai documenti che scortano i prodotti vitivinicoli all’interno della Comunità.

L’impiego delle procedure informatiche nei vari settori dell’attività amministrativa si va progressivamente sostituendo alla gestione manuale dei dati. È quindi opportuno permettere di utilizzare le procedure informatiche ed elettroniche anche per il rilascio e l’utilizzazione dei documenti V I 1 e V I 2.

Alcuni paesi terzi che hanno sottoposto i loro produttori di vino a un efficace regime di controllo esercitato da propri organi o servizi ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, sarebbero interessati alla possibilità di autorizzare i produttori a rilasciare essi stessi i certificati e i bollettini di analisi. Per facilitare gli scambi con tali paesi terzi, nella misura in cui abbiano contratto con la Comunità impegni che prevedono clausole sul rafforzamento della collaborazione in materia di repressione delle frodi e mantengano buone relazioni commerciali con la Comunità, è opportuno permettere che, analogamente a quanto è previsto per i vini di origine comunitaria, i documenti rilasciati dai produttori siano considerati documenti rilasciati dai suddetti organi o servizi. In tali casi devono essere fornite le adeguate garanzie e il rilascio di tali documenti deve essere rigorosamente controllato.

È opportuno rendere pubblici gli elenchi recanti i nomi e gli indirizzi degli organismi e dei laboratori abilitati nei paesi terzi a compilare l’attestato e il bollettino di analisi dei prodotti vitivinicoli, per permettere alle autorità della Comunità competenti del controllo delle importazioni di tali prodotti di procedere, se del caso, alle necessarie verifiche.

Per agevolare il lavoro di controllo svolto dalle autorità competenti degli Stati membri è opportuno definire la forma e, se necessario, il contenuto dell’attestato e del bollettino di analisi, nonché le condizioni relative al loro utilizzo.

Per prevenire le frodi è necessario controllare l’attestato e, se del caso, il bollettino di analisi per ogni partita di prodotto importato. A tal fine è indispensabile che tale documento o tali documenti scortino ogni partita fino al momento in cui è assoggettata al regime di controllo comunitario.

In considerazione della prassi commerciale è necessario conferire alle autorità competenti la facoltà di far rilasciare sotto il proprio controllo, in caso di frazionamento della partita di vino, un estratto dell’attestato e del bollettino di analisi che deve scortare ogni nuova partita derivante dal frazionamento.

Data la necessità di assicurare una rapida ed efficace protezione dei consumatori, appare indispensabile prevedere la possibilità di sospendere l’applicazione delle nuove misure introdotte in caso di rischi per la salute dei consumatori o di frodi.

È altresì necessario prevedere regole semplici sulla documentazione da fornire per le importazioni provenienti da un paese terzo diverso da quello di origine del prodotto vitivinicolo, sempreché il prodotto non abbia subito una trasformazione sostanziale.

È opportuno ridurre l’onere amministrativo per gli esportatori e le autorità, disponendo che la dichiarazione attestante che l’alcole addizionato ai vini liquorosi e ai vini alcolizzati è di origine vinicola, anziché formare oggetto di un documento separato, sia direttamente riportata nel documento V I 1. Allo stesso scopo, è necessario prevedere che il documento V I 1 possa recare anche la certificazione della denominazione di origine necessaria per l’importazione dei vini che beneficiano di riduzioni tariffarie. Alcuni vini devono tuttavia essere esentati dall’obbligo della presentazione dell’attestato e del bollettino di analisi se scortati da un certificato di denominazione d’origine. È opportuno prevedere che il documento V I 1 possa essere utilizzato come certificato attestante la denominazione dei suddetti vini liquorosi, senza che sia necessario compilare la casella relativa al bollettino di analisi.

Le importazioni di vino nell’ambito delle concessioni previste dagli accordi con alcuni paesi terzi sono subordinate alla presentazione di un attestato rilasciato da un organismo ufficiale o ufficialmente riconosciuto dalle due parti contraenti e figurante negli elenchi stabiliti congiuntamente, in cui si attesta che il vino è conforme alle condizioni di accesso alle concessioni.

È opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione gli elenchi degli organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti proposti per il rilascio degli attestati, in modo da consentirle di redigere e scambiare tali elenchi con i paesi terzi interessati. Per agevolare il compito di tali organismi, è necessario fornire gli elenchi nella forma adeguata e su supporto idoneo.

Gli articoli 85 e 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 recano disposizioni relative agli impianti illegali. È necessario adottare modalità di applicazione relative alle sanzioni applicabili ai produttori che non si conformano al nuovo obbligo di regolarizzazione o di estirpazione dei vigneti piantati senza un corrispondente diritto di impianto anteriormente al 1o settembre 1998 e relative alle comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione in tale contesto. Fatte salve le eventuali sanzioni imposte in precedenza dagli Stati membri, la sanzione applicabile per mancato rispetto all’obbligo di estirpazione delle superfici piantate illegalmente dovrà essere sufficientemente elevata da indurre i produttori a conformarvisi. La sanzione, pertanto, deve essere almeno equivalente al doppio del valore medio del premio di estirpazione.

L’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 fa obbligo di richiedere la prova della non circolazione poiché i prodotti provenienti da vigneti piantati illegalmente possono essere messi in circolazione soltanto ai fini della distillazione. Per un controllo più rigoroso è opportuno limitare le possibilità di non circolazione a tre casi: la consegna alla distillazione, la vendemmia verde a spese del produttore, oppure il consumo familiare se la superficie totale del vigneto del produttore non supera 0,1 ha. Occorre stabilire un termine per la presentazione dei contratti di distillazione previsti dal citato articolo. Per permettere l’organizzazione efficace dei controlli è necessario disporre che i produttori che intendono procedere alla vendemmia verde ne informino per tempo le autorità competenti. Per una maggiore controllabilità è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di imporre ai produttori l’obbligo di comunicare in anticipo a quale dei tre modi di non circolazione intendano ricorrere, nonché di limitare ulteriormente la scelta dei produttori circa i possibili modi di non circolazione.

Per garantire l’uso corretto e controllabile delle risorse del bilancio della Comunità è opportuno prevedere sanzioni con conseguenze finanziarie nei casi in cui gli Stati membri non ottemperino agli obblighi di comunicazione relativi agli impianti illegali di vigneti.

L’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede la concessione di diritti di nuovo impianto in caso di attuazione di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità. I diritti di nuovo impianto non devono essere superiori a quelli necessari per l’impianto di una superficie equivalente al 105 % di quella persa dai produttori nell’ambito delle suddette misure, in modo che non sia compromesso il divieto di impianto di viti di cui all’articolo 90, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

L’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede la concessione di diritti di nuovo impianto anche per le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze. Le superfici coltivate in virtù di tali diritti di nuovo impianto devono essere utilizzate soltanto per i fini specificati e i prodotti vitivinicoli elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici non possono essere commercializzati. È opportuno che le sperimentazioni viticole in corso e i vivai di piante madri possano proseguire, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede anche la concessione di diritti di nuovo impianto nel caso di superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. Questo potrebbe però comportare in certi casi oneri amministrativi eccessivi perché in alcuni Stati membri questa situazione è molto diffusa. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a permettere l’esistenza di queste superfici anche se non è stato concesso alcun diritto di impianto ai rispettivi produttori purché, per non perturbare l’equilibrio del mercato, si tratti di particelle di piccole dimensioni e il viticoltore non pratichi la produzione di vino a fini commerciali. Le suddette superfici e i detti produttori devono essere soggetti a sorveglianza e a congrue sanzioni, come l’estirpazione, in caso di mancata osservanza delle disposizioni applicabili.

Non devono essere concessi diritti di reimpianto per le superfici sottoposte a estirpazione obbligatoria in violazione di disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008. Per lo stesso motivo, non si devono concedere diritti di reimpianto per l’estirpazione di superfici che beneficiano di diritti di nuovo impianto assegnati per scopi diversi dalla produzione di vino a fini commerciali.

L’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede l’assegnazione di diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano ad estirpare in futuro una superficie vitata. È necessario limitare la concessione dei tali diritti esclusivamente ai casi in cui il produttore non possiede un numero di diritti di impianto sufficiente per piantare una superficie corrispondente a quella che intende estirpare. L’assegnazione di diritti di reimpianto sulla base del suddetto impegno deve aver luogo contestualmente alla costituzione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione dell’impegno di estirpazione. Durante il periodo di coesistenza della superficie appena piantata e di quella da estirpare, per non perturbare l’equilibrio del mercato potrà essere autorizzata la produzione di vino per fini commerciali soltanto su una delle due superfici.

L’articolo 93 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede l’istituzione o il mantenimento di riserve nazionali e/o regionali di diritti di impianto per migliorare la gestione del potenziale produttivo. Per non perturbare l’equilibrio del mercato, il trasferimento di diritti attraverso la riserva non dovrà comportare un incremento globale del potenziale produttivo sul territorio degli Stati membri. Un simile divieto di aumento del potenziale produttivo è già previsto nei casi di trasferimento di diritti tra le aziende dall’articolo 92, paragrafo 5, del regolamento in esame. In questi casi gli Stati membri possono applicare un coefficiente di riduzione ai trasferimenti di diritti.

L’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede che gli Stati membri possano scegliere di non applicare il sistema delle riserve purché dimostrino di disporre nell’intero loro territorio di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto. In tal caso gli Stati membri possono disporre l’applicazione del sistema delle riserve in alcune parti del loro territorio e di un altro sistema efficace in altri parti. Gli Stati membri che intendano avvalersi della facoltà prevista dal suddetto articolo devono poter dimostrare che tale sistema esiste e comprovare la necessità di derogare alle disposizioni del titolo V, capo I, del medesimo regolamento.

L’articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 479/2008 dà agli Stati membri la facoltà di decidere di mantenere il divieto di impianto di viti di varietà di uve da vino fino al 31 dicembre 2018. È opportuno disporre che gli Stati membri che intendono avvalersi di tale facoltà lo comunichino per tempo alla Commissione.

L’articolo 100 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede che il premio di estirpazione può essere concesso solo se la superficie corrispondente è coltivata. Per permettere alle autorità di verificare l’effettiva coltivazione della superficie, oltre ai controlli obbligatori sul posto è opportuno prevedere la presentazione della prova della produzione del vigneto considerato. La prova è costituita dalla presentazione delle dichiarazioni di raccolta degli anni precedenti oppure, in assenza di tali dichiarazioni per motivi giustificati, da ogni altro mezzo previsto a tal fine dagli Stati membri, i quali ne verificano scrupolosamente l’attendibilità.

A norma dell’articolo 104, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono esentare dal regime di estirpazione i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza. L’esenzione deve comprendere anche le terrazze costruite in ragione della forte pendenza del terreno, in assenza delle quali la viticoltura sarebbe troppo ardua o comporterebbe gravi problemi di erosione del suolo. È opportuno stabilire i criteri in base ai quali le superfici possono beneficiare di tali esenzioni, in base a norme professionali largamente accettate. Inoltre, a norma dell’articolo 104, paragrafi 5 e 6 del medesimo regolamento, gli Stati membri possono anche esentare le superfici per motivi connessi alla protezione dell’ambiente e la Grecia può esentare dall’applicazione del regime di estirpazione le superfici vitate delle isole dell’Egeo e delle Isole Ionie, ad eccezione di Creta e dell’Eubea. È necessario che tali esenzioni siano debitamente giustificate e comunicate alla Commissione.

Alla luce dell’esperienza fatta con l’applicazione delle precedenti misure di abbandono definitivo appare opportuno mantenere il sistema delle tabelle per l’applicazione dei premi. Le nuove tabelle del premio di estirpazione corrispondono alle tabelle del premio applicabili nell’ambito del regime precedente l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008, maggiorate del 20 % nel 2009, del 10 % nel 2010 e dello 0 % nel 2011.

In virtù del principio di sussidiarietà è opportuno che gli Stati membri siano responsabili delle modalità amministrative relative alla procedura di presentazione delle domande di premio di estirpazione. È opportuno dare loro la facoltà di stabilire il termine entro cui i loro produttori sono tenuti a completare le operazioni di estirpazione, in modo da disporre del tempo sufficiente per eseguire i controlli necessari prima dei pagamenti, che devono essere effettuati entro il 15 ottobre.

Per garantire l’uso efficace dei fondi riservati alla misura di estirpazione, gli Stati membri devono istituire un sistema che permetta la verifica della fondatezza delle domande di premio, che contempla, se necessario, l’obbligo del produttore di presentare un impegno scritto e, in caso di ritiro della domanda senza giustificati motivi, di assumersi i costi del trattamento della domanda medesima.

A fini di controllo, il pagamento del premio deve di norma essere effettuato solo dopo l’avvenuta estirpazione.

A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, una volta che la superficie estirpata sul suo territorio o in una sua regione raggiunga cumulativamente l’8 %, o rispettivamente il 10 %, della superficie vitata del paese, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio. È opportuno disporre l’obbligo per gli Stati membri di comunicare tale decisione alla Commissione.

Per controllare l’applicazione dei titoli II e V del regolamento (CE) n. 479/2008 e per la corretta gestione del mercato è necessario che siano trasmessi alla Commissione i dati pertinenti sul potenziale produttivo. In tale contesto è necessario stabilire i dettagli riguardanti i dati da inserire nell’inventario di cui all’articolo 109 del medesimo regolamento.

Per creare una base più uniforme per il pagamento del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, dell’aiuto per la vendemmia verde e del premio di estirpazione, appare opportuno definire a livello comunitario le norme in materia di misurazione delle superfici e, in particolare, stabilire che cosa si intende per superficie vitata.

Occorre disciplinare i controlli necessari per garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente regolamento, e le sanzioni da irrogare per le irregolarità riscontrate. Si tratta sia dei controlli e delle sanzioni specificamente previsti a livello comunitario, che di eventuali controlli e sanzioni nazionali supplementari. Tali controlli e sanzioni devono essere efficaci, dissuasivi e proporzionati.

I controlli sul potenziale produttivo devono basarsi principalmente sullo schedario viticolo.

Vista l’importanza del controllo del potenziale produttivo e considerata l’entità delle risorse assorbite dal regime di estirpazione è opportuno disporre che siano eseguiti controlli sistematici in loco delle superfici, sia prima che dopo l’esecuzione della estirpazione. Tuttavia negli Stati membri che dispongono di una base grafica attendibile e di informazioni aggiornate sulle superfici è opportuno ammettere che i controlli prima dell’estirpazione siano controlli amministrativi. Per il controllo successivo all’estirpazione si può invece ricorrere al telerilevamento per verificare l’avvenuta estirpazione dei vigneti ed è quindi opportuno permetterne l’utilizzazione in questa fase (ex post) del controllo. In considerazione delle difficoltà di calcolo della superficie mediante telerilevamento è opportuno autorizzare tale metodo solo in caso di estirpazione di particelle viticole intere, oppure a condizione che la risoluzione del telerilevamento sia almeno pari a 1 m2. In ogni caso, almeno uno dei due controlli, prima o dopo l’estirpazione, deve essere eseguito sul posto.

Ai fini dell’applicazione uniforme della normativa nel settore vitivinicolo, è necessario adottare regole volte, da un lato, a precisare le procedure di controllo vigenti a livello nazionale e comunitario e, dall’altro, ad assicurare la collaborazione diretta tra gli organismi preposti ai controlli in questo settore.

Occorre definire le regole in base alle quali gli organismi nazionali e la Commissione devono prestarsi reciproca assistenza per la corretta applicazione della normativa vitivinicola. Tali regole non devono ostare all’applicazione delle disposizioni specifiche in materia di spese comunitarie, oppure in materia penale o di applicazione di sanzioni amministrative nazionali.

Gli Stati membri devono garantire l’efficienza operativa degli organismi preposti ai controlli nel settore vitivinicolo. A tale scopo deve essere designato un organo responsabile di mantenere i contatti con la Commissione. È inoltre indispensabile prevedere il coordinamento delle azioni di controllo tra gli organismi competenti negli Stati membri in cui i controlli vitivinicoli sono affidati a più organismi.

Ai fini dell’applicazione uniforme delle norme in tutta la Comunità, è opportuno che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per attribuire al personale degli organismi competenti i poteri d’indagine necessari per garantire il rispetto delle norme.

Lo sviluppo degli scambi tra i diversi Stati membri, e in particolare la costante progressione del numero di società multinazionali in questo settore d’attività, come pure le possibilità previste dalle norme di gestione di far eseguire o di trasferire operazioni, sovvenzionate o meno, in un luogo diverso da quello in cui il prodotto è ottenuto, rispecchiano l’interdipendenza dei mercati vitivinicoli. Questa situazione esige una maggiore armonizzazione dei metodi di controllo e una più stretta collaborazione tra i diversi organismi preposti ai controlli.

Allo scopo di rendere più efficace la collaborazione tra gli Stati membri per l’applicazione della normativa nel settore vitivinicolo, è necessario che l’organismo competente di uno Stato membro possa collaborare, su richiesta, con l’organismo o gli organismi competenti di un altro Stato membro. Occorre definire le regole di tale collaborazione e assistenza.

Data la complessità di determinate questioni e l’urgenza di risolverle, è necessario che un organismo competente che abbia introdotto una richiesta di assistenza possa, con l’accordo dell’organismo competente interpellato, fare assistere allo svolgimento delle indagini agenti abilitati da esso designati.

In caso di grave rischio di frode o in caso di frode che coinvolge uno o più Stati membri, è necessario che i vari organismi competenti possano mettere in atto d’ufficio una procedura di assistenza denominata assistenza spontanea.

Vista la natura delle informazioni scambiate a norma del presente regolamento, è necessario tutelarne la riservatezza con il segreto professionale.

Per favorire l’armonizzazione dei controlli analitici in tutta la Comunità il regolamento (CEE) n. 2729/2000 ha istituito una banca di dati analitici presso il Centro comune di ricerca (CCR). La banca suddetta riceve dagli Stati membri i campioni e i bollettini di analisi.

L’applicazione dei metodi di analisi isotopici di riferimento permette un migliore controllo dell’arricchimento dei prodotti vinicoli o l’individuazione dell’aggiunta di acqua a tali prodotti o, in correlazione con i risultati delle analisi di altre caratteristiche isotopiche degli stessi, può contribuire a verificarne la conformità con l’origine indicata nella designazione. Per agevolare l’interpretazione dei risultati di questi metodi di analisi, è necessario poter confrontare i risultati ottenuti con quelli ricavati precedentemente con gli stessi metodi nelle analisi di prodotti aventi caratteristiche analoghe e la cui origine ed elaborazione sono autenticate.

L’analisi isotopica dei vini o dei prodotti derivati è effettuata con i metodi di analisi di riferimento previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 479/2008.

Per facilitare l’interpretazione dei risultati ottenuti da queste analisi effettuate nei laboratori della Comunità che possiedono le attrezzature idonee e per consentire la comparabilità dei risultati di analisi ottenuti in questi laboratori occorre definire regole uniformi per il prelievo dei campioni di uve e per la vinificazione e la conservazione dei campioni.

Per garantire la qualità e la comparabilità dei dati analitici è necessario applicare un sistema di norme di qualità riconosciute ai laboratori a cui gli Stati membri affidano l’analisi isotopica dei campioni per la banca di dati.

L’analisi isotopica è un metodo analitico utilizzato per controllare e lottare contro le frodi nel settore vitivinicolo, che richiede una conoscenza scientifica e apparecchiature tecniche altamente specialistiche. La maggior parte degli Stati membri entrati a far parte della Comunità nel 2004 o nel 2007 non dispone delle attrezzature necessarie per usare tale metodo analitico. Per garantire un’applicazione uniforme delle procedure di controllo, è opportuno che per i suddetti Stati membri le analisi siano effettuate dal Centro comune di Ricerca fino a quando non saranno adeguatamente attrezzati e avranno acquisito la competenza necessaria per eseguire tale compito.

L’analisi isotopica dei prodotti vitivinicoli e la relativa interpretazione sono procedure delicate; per consentire un’interpretazione armonizzata dei risultati delle analisi è necessario disporre che la banca di dati del CCR sia accessibile ai laboratori ufficiali che praticano questo metodo di analisi e, su richiesta, ad altri organismi ufficiali degli Stati membri, nel rispetto dei principi della protezione dei dati privati.

Il regolamento (CE) n. 2729/2000 contiene norme per il prelievo dei campioni destinati ad essere inviati ad un laboratorio ufficiale in un altro Stato membro, nonché le norme comuni per il prelievo di campioni da analizzare con i metodi isotopici. Occorre pertanto confermare tali procedure, considerando il prelievo di campioni per la banca di dati comunitaria come un caso particolare di prelievo dei campioni di un prodotto vitivinicolo, nel contesto della collaborazione diretta tra gli organismi competenti.

Per garantire l’obiettività dei controlli, gli agenti di un organismo competente di uno Stato membro devono avere la facoltà di chiedere ad un organismo competente di un altro Stato membro di procedere ad un prelievo di campioni. È necessario che l’agente richiedente possa disporre dei campioni prelevati e precisare, in particolare, il laboratorio in cui dovranno essere esaminati.

Occorre stabilire le modalità per il prelievo ufficiale di campioni nell’ambito della collaborazione tra gli organismi competenti degli Stati membri e per l’utilizzazione di tali campioni, per garantire la loro rappresentatività e la possibilità di verificare i risultati delle analisi ufficiali in tutta la Comunità.

Allo scopo di semplificare a livello amministrativo la liquidazione delle spese per il prelievo e la spedizione dei campioni, gli esami analitici e organolettici e il ricorso ad un esperto, occorre stabilire il principio che tali spese siano a carico dell’organismo che ha ordinato il prelievo del campione o il ricorso all’esperto.

Occorre precisare il valore probante delle constatazioni effettuate nel corso dei controlli eseguiti nel quadro del presente regolamento.

Ai fini del normale svolgimento dei controlli e del prelievo dei campioni di uve nei vigneti, è necessario fare obbligo agli interessati di non ostacolare i controlli che li riguardano, di agevolare il prelievo dei campioni e di fornire le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.

È opportuno stabilire il tipo, il formato e i mezzi di trasmissione delle comunicazioni necessarie ai fini dell’attuazione del presente regolamento, comprese le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione.

Per garantire l’uso corretto e controllabile delle risorse del bilancio della Comunità è opportuno prevedere sanzioni con conseguenze finanziarie nei casi in cui gli Stati membri non ottemperino agli obblighi di comunicazione loro imposti.

Gli Stati membri dovranno conservare per un periodo adeguato le informazioni necessarie a fini di controllo e verifica dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

I pagamenti eseguiti a norma dei titoli II e V del regolamento (CE) n. 479/2008 devono essere interamente versati ai beneficiari. Per evitare inutili oneri amministrativi è opportuno autorizzare gli Stati membri a versare ai produttori l’aiuto per l’assicurazione del raccolto per il tramite delle compagnie di assicurazione, secondo determinate condizioni.

Occorre adottare le disposizioni necessarie per risolvere i casi di errore palese, di forza maggiore e altre circostanze eccezionali in modo da garantire la parità di trattamento dei produttori. È opportuno adottare disposizioni per i casi di situazioni create artificialmente in modo da evitare che possano derivarne eventuali vantaggi.

È opportuno adottare disposizioni per favorire il passaggio armonioso dal regime precedente al nuovo regime istituito dal presente regolamento e per garantire l’applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 128 del regolamento (CE) n. 479/2008.

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni introduttive

Titolo II. Programmi di sostegno

Capo I. Procedura di presentazione

Capo II. Misure ammissibili

Sezione 1. Promozione

Sezione 2. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Sezione 3. Vendemmia verde

Sezione 4. Fondi di mutualizzazione

Sezione 5. Assicurazione del raccolto

Sezione 6. Investimenti

Sezione 6 bis. Innovazione

Sezione 7. Eliminazione dei sottoprodotti

Art. 24 Oggetto dell’aiuto

1. L’aiuto di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 479/2008 è versato, fermo restando il disposto del paragrafo 3 ed entro i limiti fissati al paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo, ai distillatori che trasformano i prodotti conferiti alla distillazione in alcole greggio avente un titolo alcolometrico volumico minimo di 92 % vol.

2. L’aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei prodotti, importo che il distillatore è tenuto a trasferire al produttore se i costi sono stati da lui sostenuti.

3. Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo dell’aiuto a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.

4. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista dal presente articolo.

Art. 25 Importo dell’aiuto

1. L’importo massimo dell’aiuto di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 479/2008 da versare ai distillatori è fissato in % vol di alcol e per ettolitro nel modo seguente:

  1. a) per l’alcole greggio ottenuto dalle vinacce: 1,1 EUR/%vol/hl;

  2. b) per l’alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 0,5 EUR/%vol/hl.

2. Gli Stati membri fissano, nei limiti stabiliti al paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto e la compensazione forfettaria dei costi di raccolta di cui all’articolo 24, paragrafo 2, e li comunicano alla Commissione compilando le pertinenti parti degli allegati I, V e VII. Tali importi possono essere adeguati a seconda delle diverse tipologie di produzione, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

Art. 25 bis Verifica delle condizioni

Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per verificare il rispetto delle condizioni e del limite di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008. Gli Stati membri hanno la facoltà di verificare il rispetto di questo limite a livello dei singoli produttori o a livello nazionale. Gli Stati membri che optano per la verifica a livello nazionale non includono nel bilancio dell'alcole i quantitativi non destinati alla distillazione (ritiro controllato) e neppure quelli destinati all'elaborazione di prodotti diversi dall'alcole per uso industriale.

Sezione 8. Distillazione di alcole per usi commestibili

Sezione 9. Distillazione di crisi

Sezione 10. Impiego di mosto di uve concentrato

Capo III. Relazioni, valutazione e disposizioni generali

Art. 35 Relazioni e valutazione

1.

Entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure previste dai loro programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio20 durante l’esercizio finanziario precedente.

Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo unionale nell’ambito dei programmi di sostegno.

Gli Stati membri presentano alla Commissione le relazioni utilizzando il modulo di cui agli allegati V e VI del presente regolamento. Le informazioni contenute nelle relative tabelle si riferiscono, per ogni anno, alle misure previste dal programma di sostegno:

  1. a) una dichiarazione delle spese, per esercizio finanziario, già sostenute nel corso del periodo di programmazione, che in nessun caso superano il massimale di bilancio assegnato allo Stato membro in applicazione dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013;

  2. b) stime delle spese per gli esercizi finanziari successivi fino al termine del periodo previsto per l’attuazione del programma di sostegno, nei limiti del massimale di bilancio assegnato allo Stato membro in applicazione dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in linea con la versione più aggiornata del programma trasmesso in applicazione dell’articolo 3 del presente regolamento.

  1. a)

2. Nella stessa comunicazione gli Stati membri presentano, in base al modulo figurante nell’allegato VII, i dati tecnici relativi all’attuazione delle misure previste nel programma di sostegno. Gli Stati membri trasmettono i dati dettagliati sull’attuazione delle misure di promozione utilizzando il modulo figurante nell’allegato VIII.

3. I riferimenti a un determinato esercizio finanziario riguardano i pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre di un anno e il 15 ottobre dell’anno successivo.

4.

Entro il 1o marzo 2014 e, per la seconda volta, entro il 1o marzo 2017, gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l’efficienza.

Gli Stati membri presentano alla Commissione le valutazioni utilizzando il modulo di cui agli allegati V e VI. Inoltre, nelle conclusioni figurano i seguenti elementi:

— C1: valutazione dei costi e dei benefici del programma di sostegno,

— C2: indicazioni su come sia possibile accrescere l’efficienza del programma.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti presi per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d). Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano i moduli figuranti negli allegati VIII bis e VIII ter.

6. Gli Stati membri che decidono di trasferire, per il 2014 e a decorrere dal 2015, l’intero importo della rispettiva dotazione nazionale per i programmi di sostegno al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 non sono tenuti a presentare i moduli riportati negli allegati da V a VIII quater del presente regolamento.

7. Gli Stati membri tengono una registrazione particolareggiata dei programmi di sostegno, modificati o no, nonché di tutte le misure realizzate in applicazione dei medesimi.

Art. 36 Esclusione

Nell’ambito dei programmi nazionali di sostegno non possono essere concessi aiuti finanziari ai produttori che detengono superfici piantate illegalmente, a cui si applicano gli articoli 85 e 86 del regolamento (CE) n. 479/2008, né a favore di superfici destinate alla coltura di piante madri per marze, di cui all’articolo 60, paragrafo 3, del presente regolamento.