Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)1, in particolare l’articolo 121, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 4,
A decorrere dal 1o luglio 2008, il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile2, è abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 non riprende alcune disposizioni ed obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 2782/75.
È pertanto opportuno adottare alcune disposizioni ed obblighi nell’ambito di un regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, per consentire la continuità e l’efficace funzionamento dell’organizzazione comune di mercato, con particolare riguardo alle norme di commercializzazione.
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce i requisiti fondamentali che le uova da cova ed i pulcini di volatili da cortile devono soddisfare per poter essere commercializzati nella Comunità. Per motivi di chiarezza, è opportuno definire nuove modalità di applicazione concernenti tali requisiti. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione3, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75, e sostituirlo con un nuovo regolamento.
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 ha stabilito alcune norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile. Per l’attuazione di tali norme è necessario stabilire disposizioni di applicazione intese, tra l’altro, ad evitare che uova ritirate dalle incubatrici possano essere commercializzate senza alcun marchio distintivo particolare, a stabilire le diciture da apporre sulle uova e sugli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini nonché a prevedere le necessarie comunicazioni.
È opportuno attribuire ad ogni stabilimento un numero di registrazione distintivo, basato su un codice stabilito in ciascuno Stato membro al fine di poter determinare il settore di attività dello stabilimento.
È inoltre opportuno mantenere il sistema di raccolta dei dati relativi al commercio intracomunitario ed alla produzione di pulcini e di uova da cova, con il rigore necessario per consentire l’elaborazione di previsioni di produzione a breve termine. Spetta a ciascuno Stato membro prevedere le sanzioni applicabili ai contravventori.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
1) uova da cova: le uova di volatili da cortile dei codici 04070011 e 04070019 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate in conformità del presente regolamento, prodotte nella Comunità o importate da paesi terzi;
2) pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, dei codici 010511 e 010519 della nomenclatura combinata, prodotti nella Comunità o importati da paesi terzi, delle seguenti categorie:
a) pulcini da utilizzazione: i pulcini di uno dei seguenti tipi:
i) pulcini da carne: i pulcini destinati a essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale;
ii) pulcini da produzione di uova: i pulcini destinati a essere allevati per la produzione di uova da consumo;
iii) pulcini per uso misto: i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne;
b) pulcini da moltiplicazione: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione;
c) pulcini riproduttori: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione;
3) stabilimento: lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività:
a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini riproduttori, di pulcini da moltiplicazione o da utilizzazione;
b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione;
c) centro di incubazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell’incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini;
4) capacità: il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa.
Art. 2 Registrazione degli stabilimenti
1.
Ogni stabilimento che ne fa richiesta è registrato dall’organismo competente designato dallo Stato membro e riceve un numero distintivo.
È prevista la possibilità di ritirare il numero distintivo agli stabilimenti che non si conformano alle disposizioni del presente regolamento.
2. Qualsiasi richiesta di registrazione proveniente da uno degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 è inviata all’organismo competente dello Stato membro sul cui territorio è situato lo stabilimento. Detto organismo attribuisce allo stabilimento registrato un numero distintivo, formato da uno dei codici di cui all’allegato I e da una cifra identificativa attribuita in modo da poter determinare il settore di attività dello stabilimento.
3.
Art. 3 Stampigliatura delle uova da cova e dei relativi imballaggi
1. Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono stampigliate individualmente.
2. Lo stabilimento di produzione procede alla stampigliatura individuale delle uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini, imprimendo il proprio numero distintivo sulle uova. Le lettere e le cifre, stampigliate utilizzando inchiostro nero indelebile, sono alte almeno 2 millimetri e larghe almeno 1 millimetro.
3. Gli Stati membri possono prevedere una deroga per autorizzare la stampigliatura di uova da cova secondo modalità diverse da quelle stabilite nel paragrafo 2, a condizione che la stampigliatura sia apposta con colore nero indelebile, sia chiaramente visibile e copra una superficie di almeno 10 millimetri quadrati. Questa stampigliatura deve essere effettuata prima di mettere le uova nell’incubatrice, in uno stabilimento di produzione o in un centro di incubazione. Lo Stato membro che si avvale di questa facoltà ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, ai quali comunica le disposizioni all’uopo stabilite.
4. Le uova da cova sono trasportate all’interno di imballaggi perfettamente puliti, contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, provenienti da un solo stabilimento e recanti una delle indicazioni che figurano nell’allegato II.
5. Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni paesi terzi importatori, sulle uova da cova destinate all’esportazione e sui relativi imballaggi possono figurare indicazioni diverse da quelle prescritte nel presente regolamento, purché non diano adito a confusione con queste ultime e con quelle previste nell’articolo 121, lettera d) del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dai relativi regolamenti di applicazione.
6. Gli imballaggi o gli altri recipienti di qualsiasi genere in cui queste uova sono trasportate recano il numero distintivo dello stabilimento di produzione.
7. Soltanto le uova da cova stampigliate a norma del presente articolo possono essere trasportate o commercializzate tra gli Stati membri.
8. Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate soltanto se recano, in caratteri alti almeno 3 millimetri, il nome del paese d’origine e la dicitura stampigliata «à couver», «valenje», «broedei», «rugeaeg», «Bruteier», «προς εκκόλαψιν», «para incubar», «hatching», «cova», «para incubação», «haudottavaksi», «för kläckning», «líhnutí», «haue», «inkubācija», «perinimas», «keltetésre», «tifqis», «do wylęgu», «valjenje», «liahnutie», «за люпене», «incubare». Gli imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, di uno stesso paese d’origine e di uno stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:
a) le indicazioni che compaiono sulle uova;
b) la specie di pollame da cui provengono le uova;
c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.
Art. 4 Stampigliatura degli imballaggi che contengono i pulcini
1. I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria di pollame.
2. Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso centro di incubazione e recano almeno l’indicazione del numero distintivo di detto centro.
3.
I pulcini provenienti da paesi terzi possono essere importati solo se sono suddivisi come indicato nel paragrafo 1. Le scatole devono contenere esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:
a) il nome del paese d’origine;
b) la specie di pollame cui appartengono i pulcini;
c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.
Le iscrizioni che devono figurare sugli imballaggi sono apposte con inchiostro nero indelebile, in caratteri alti almeno 20 millimetri e larghi almeno 10 millimetri, con tratti aventi uno spessore di 1 millimetro.
Art. 5 Documenti di accompagnamento
1. Per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini, è compilato un documento d’accompagnamento che contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello stabilimento nonché il suo numero distintivo;
b) il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie, la categoria e il tipo di pollame;
c) la data di spedizione;
d) il nome e l’indirizzo del destinatario.
2. Per le partite di uova da cova e di pulcini importate da paesi terzi, il numero distintivo dello stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d’origine.
Art. 6 Registrazioni
Ogni centro di incubazione registra, per specie, per categoria (selezione, riproduzione o utilizzazione) e per tipo (carne, produzione di uova o uso misto):
a) la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe a incubare, nonché il numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova;
b) la data della schiusa e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati a essere effettivamente utilizzati;
c) il numero di uova covate ritirate dall’incubatrice e l’identità dell’acquirente.
Art. 7 Utilizzazione delle uova ritirate dall’incubatrice
Le uova covate ritirate dall’incubatrice devono essere utilizzate a fini diversi dal consumo umano. Esse possono essere utilizzate come uova industriali ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera h), del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione4.
Art. 8 Comunicazioni
1. Ogni centro di incubazione comunica con periodicità mensile all’organismo competente dello Stato membro il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio destinati a essere effettivamente utilizzati.
2. Agli stabilimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono richiesti, se necessario, dati relativi al patrimonio di pollame da selezione e da moltiplicazione, secondo le modalità e in base alle condizioni adottate con la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3.
4.
5.
6. Gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento di cui all’articolo 5 sia compilato per i pulcini in diversi esemplari. In tal caso, un esemplare di questo documento è inviato all’organismo competente di cui all’articolo 9 in occasione dell’importazione, dell’esportazione nonché degli scambi intracomunitari.
7. Gli Stati membri che fanno ricorso alla procedura di cui al paragrafo 6, ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.
Art. 9 Organismi di controllo
Il controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dagli organismi designati da ciascuno Stato membro.
Art. 10 Sanzioni
Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per sanzionare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti relativi alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile.