diritto.io

Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione del 28 luglio 2008 che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali1, in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie2, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1,

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori comunitari di riferimento per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento.

La direttiva 2006/88/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito nella Comunità di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti nonché determinate misure minime di prevenzione e lotta contro alcune malattie che colpiscono tali animali. A norma di tale direttiva i laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli animali acquatici esercitano le competenze ed espletano i compiti stabiliti nell'allegato VI, parte I, della direttiva stessa.

A conclusione della procedura di selezione, è opportuno designare il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, quale laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei crostacei.

A conclusione della procedura di selezione, è opportuno designare il Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages dell'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) quale laboratorio comunitario di riferimento per la rabbia.

A conclusione della procedura di selezione, è opportuno designare il Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) della Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna, quale laboratorio comunitario di riferimento per la tubercolosi bovina.

Occorre designare i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, per la rabbia e per la tubercolosi bovina per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dal 1o luglio 2008 per consentire la valutazione dei risultati raggiunti e della conformità delle norme.

Oltre alle funzioni e ai compiti generali di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, è opportuno che alcune responsabilità e alcuni compiti specifici collegati alle caratteristiche degli agenti patogeni siano espletati a livello comunitario per garantire un maggiore coordinamento. Occorre pertanto stabilire nel presente regolamento tali responsabilità e compiti supplementari specifici dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e per la tubercolosi bovina.

È necessario dunque modificare l'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 di conseguenza.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, è designato laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei crostacei dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2018.

Art. 4

Nell'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 sono aggiunti i punti 15, 16, e 17 seguenti: «15. Laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei crostacei Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) Weymouth Laboratory The Nothe Barrack Road Weymouth Dorset DT4 8UB Regno Unito 16. Laboratorio comunitario di riferimento per la rabbia AFSSA — Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, France 54220 Malzéville Francia 17. Laboratorio comunitario di riferimento per la tubercolosi bovina VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria 28040 Madrid Spagna».

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione