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Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Il regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare i titoli III, IV e V, stabiliscono le prescrizioni fondamentali relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo dei prodotti biologici nel settore vegetale e animale. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tali prescrizioni.

La definizione di nuove norme di produzione relative a determinate specie animali, all'acquacoltura biologica, alle alghe marine e ai lieviti utilizzati nell'alimentazione umana o animale a livello comunitario richiederà ancora del tempo; esse andranno pertanto elaborate nell'ambito di una procedura successiva. È quindi opportuno che tali prodotti siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le norme comunitarie stabilite in materia di produzione, controlli ed etichettatura devono essere applicate mutatis mutandis a talune specie animali, a taluni prodotti dell'acquacoltura e a talune alghe marine, conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 834/2007.

Occorre stabilire alcune definizioni al fine di evitare ambiguità nonché di garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano la produzione biologica.

La produzione biologica vegetale si basa sul principio che le piante debbano essere essenzialmente nutrite attraverso l'ecosistema del suolo. Per questo motivo non deve essere autorizzata la coltura idroponica, che consiste nel far crescere i vegetali su un substrato inerte nutrendoli con l'apporto di minerali solubili ed elementi nutritivi.

Poiché la produzione biologica vegetale fa ricorso a pratiche colturali di vario tipo e all'apporto limitato di concimi e di ammendanti poco solubili, tali pratiche devono essere precisate. In particolare, occorre definire le condizioni di impiego di taluni prodotti non di sintesi.

L'impiego di pesticidi che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli deve essere fortemente limitato. È opportuno dare la preferenza all'applicazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Occorre inoltre stabilire le condizioni di utilizzo di taluni prodotti fitosanitari.

Ai fini dell'agricoltura biologica, il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio2 autorizzava, a condizioni ben precise, l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, nonché talune materie prime per mangimi non biologiche, taluni additivi e coadiuvanti tecnologici e taluni prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione. Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

L'approccio olistico dell'agricoltura biologica richiede che la produzione zootecnica sia legata alla terra, poiché il letame prodotto viene utilizzato come concime per la produzione vegetale. Poiché l'allevamento implica sempre la gestione delle terre agricole, è necessario prevedere il divieto della produzione animale «senza terra». Nell'ambito della produzione biologica animale è necessario che la scelta delle razze da utilizzare tenga conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; occorre inoltre incoraggiare una grande diversità biologica.

In determinate circostanze, dato il capitale genetico limitato, gli operatori possono incontrare difficoltà nel procurarsi riproduttori allevati secondo il metodo biologico, il che potrebbe ostacolare lo sviluppo del settore. Occorre pertanto prevedere la possibilità di introdurre in un'azienda a fini riproduttivi un numero ristretto di animali non allevati secondo il metodo biologico.

L'allevamento biologico dovrebbe garantire il rispetto delle esigenze comportamentali specifiche degli animali. In proposito, per tutte le specie, è necessario che i locali di stabulazione rispondano alle necessità degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e occorre pertanto prevedere una superficie sufficiente per consentire a ciascun animale un'ampia libertà di movimento nonché per sviluppare il comportamento sociale naturale dell'animale. Occorre definire le condizioni di stabulazione specifiche e le pratiche di allevamento di determinati animali, comprese le api. Tali condizioni di stabulazione specifiche devono garantire un livello elevato di benessere degli animali, una delle priorità dell'agricoltura biologica, e per questo motivo possono andare al di là delle norme comunitarie in materia di benessere applicabili all'agricoltura in generale. Le pratiche di allevamento biologico devono consentire di evitare un accrescimento troppo rapido dei volatili. Occorre pertanto stabilire disposizioni specifiche destinate a prevenire i metodi di allevamento intensivi. In particolare, occorre prevedere che i volatili raggiungano un'età minima oppure provengano da ceppi a crescita lenta, in modo che in entrambi i casi gli allevatori non siano incoraggiati a ricorrere a metodi di allevamento intensivi.

Nella maggior parte dei casi è opportuno che gli animali, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, possano accedere a spazi all'aperto nei quali possano pascolare. Tali spazi dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un programma di rotazione adeguato.

Per evitare l'inquinamento delle risorse naturali come il suolo e le acque causato dai nutrienti, occorre fissare il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato per ettaro, nonché il numero massimo di capi per ettaro. Tale limite deve tener conto del contenuto di azoto del letame.

È necessario vietare le mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza. Tuttavia, alcune operazioni specifiche essenziali per determinati tipi di produzione o necessarie per motivi di sicurezza degli animali o degli esseri umani possono essere autorizzate assoggettandole a condizioni rigorose.

Il bestiame deve essere alimentato con erba, foraggio e mangimi ottenuti conformemente alle norme dell'agricoltura biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguati ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, può essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise.

Poiché le differenze regionali esistenti, dovute a ragioni climatiche e alla disponibilità di fonti alimentari, relativamente alla possibilità per i ruminanti allevati secondo il metodo biologico di assumere le vitamine essenziali A, D ed E attraverso le loro razioni alimentari, sono prevedibilmente destinate a persistere, dovrebbe essere consentita la somministrazione di queste vitamine ai ruminanti.

La gestione della salute degli animali deve mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Occorre inoltre prevedere misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione.

Nell'ambito dell'agricoltura biologica non è consentito l'utilizzo preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica. Tuttavia, in caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti un trattamento immediato, l'uso di tali medicinali allopatici deve essere limitato allo stretto necessario. Inoltre, per garantire l'integrità della produzione biologica per i consumatori, in questi casi dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare misure restrittive quali il raddoppiamento del periodo di attesa successivamente all'utilizzo di tali medicinali.

Devono essere previste norme specifiche per la profilassi e i trattamenti veterinari in apicoltura.

È opportuno prevedere l'obbligo per gli operatori che producono alimenti o mangimi di applicare procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione biologica.

Taluni prodotti e talune sostanze non ottenuti con il metodo biologico sono necessari per garantire la produzione di taluni alimenti e mangimi biologici trasformati. L'armonizzazione delle norme in materia di vinificazione a livello comunitario richiederà ancora del tempo. Per questo motivo occorre escludere i suddetti prodotti nel caso della vinificazione fino a quando non vengano stabilite norme specifiche nell'ambito di una procedura successiva.

Ai fini della trasformazione degli alimenti biologici, il regolamento (CEE) n. 2092/91 ha autorizzato, in condizioni ben precise, l'impiego di determinati ingredienti non agricoli, di determinati ausiliari di fabbricazione e di determinati ingredienti non biologici di origine agricola. Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

La raccolta e il trasporto simultanei di prodotti biologici e non biologici sono autorizzati a determinate condizioni. È opportuno prevedere disposizioni specifiche che consentano di garantire una separazione effettiva tra prodotti biologici e non biologici nel corso di queste operazioni ed evitare ogni rischio di contatto fra questi due tipi di prodotti.

La conversione all'agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. È opportuno definire periodi di conversione specifici per i diversi settori di produzione in funzione della produzione agricola precedente.

Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, occorre fissare condizioni specifiche per l'applicazione delle deroghe previste in tale articolo. È opportuno stabilire tali condizioni con riguardo all'indisponibilità di animali, alimenti per animali, cera d'api, sementi e tuberi-seme di patate o altri ingredienti ottenuti dall'agricoltura biologica, nonché di problemi particolari connessi alla conduzione degli allevamenti e in caso di circostanze calamitose.

Le differenze geografiche e strutturali in materia di agricoltura e di vincoli climatici possono ostacolare lo sviluppo della produzione biologica in determinate regioni, il che giustifica l'introduzione di deroghe per quanto riguarda determinate pratiche relative alle caratteristiche dei fabbricati e degli impianti destinati all'allevamento. È dunque opportuno autorizzare, a condizioni ben precise, la stabulazione fissa nelle aziende che, a causa della posizione geografica e di vincoli strutturali, in particolare nelle zone di montagna, sono di piccole dimensioni e solo qualora non sia possibile tenere i bovini in gruppi adeguati ai loro bisogni comportamentali.

Per consentire lo sviluppo del settore dell'allevamento biologico allora nascente, il regolamento (CEE) n. 2092/91 aveva previsto varie deroghe temporanee per quanto concerne la stabulazione fissa, le condizioni di alloggio degli animali e la loro densità. Per non perturbare il settore dell'allevamento biologico, è opportuno mantenere tali deroghe fino alla data prevista per la loro scadenza.

Tenuto conto dell’importanza dell’impollinazione nel settore dell'apicoltura biologica, è opportuno prevedere la possibilità di concedere deroghe che autorizzino la coesistenza di unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda.

Poiché in determinate circostanze gli agricoltori possono incontrare difficoltà nel garantire l'approvvigionamento di bestiame allevato secondo le norme dell'agricoltura biologica o di mangimi biologici, è opportuno autorizzare l'utilizzo in quantità limitate di un numero ristretto di fattori di produzione agricoli non ottenuti con il metodo biologico.

I produttori della filiera biologica hanno messo in atto sforzi considerevoli per incrementare la produzione di sementi e specie vegetali biologiche al fine di diversificare l'offerta di varietà e specie vegetali per le quali sono disponibili sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici. Per numerose specie non esiste tuttavia allo stato attuale una quantità sufficiente di sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici; in questi casi occorre dunque autorizzare l'utilizzo di sementi e materiali di propagazione vegetativa non biologici.

Al fine di aiutare gli operatori a reperire sementi e tuberi-seme di patate biologici, è opportuno che ogni Stato membro provveda a istituire una banca dati contenente le varietà delle quali sono reperibili sul mercato sementi e tuberi seme di patate biologici.

I bovini adulti possono costituire un pericolo per l'allevatore e per le altre persone che si occupano degli animali. È pertanto opportuno autorizzare deroghe nel corso della fase finale di ingrasso dei mammiferi, e in particolare dei bovini adulti.

Le circostanze calamitose, le epizoozie o le fitopatie possono avere gravi conseguenze sulla produzione biologica nelle regioni interessate. È opportuno prendere misure adeguate per garantire il proseguimento dell'attività agricola o il suo ripristino. Nelle zone colpite è dunque necessario autorizzare, per un periodo limitato, la fornitura di animali o di mangimi non ottenuti con il metodo biologico.

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno fissare criteri specifici per quanto concerne la presentazione e la composizione del logo comunitario, nonché la presentazione e composizione del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo e dell'indicazione del luogo in cui il prodotto agricolo è stato prodotto.

Conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno stabilire prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi biologici tenendo conto delle varietà di mangimi e della loro composizione nonché delle disposizioni orizzontali applicabili all'etichettatura dei mangimi.

In aggiunta al sistema di controllo fondato sul regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali3, è opportuno prevedere misure di controllo specifiche, in particolare per quanto concerne le prescrizioni applicabili a tutte le fasi di produzione, di preparazione e di distribuzione dei prodotti biologici.

Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione delle informazioni statistiche e dei dati referenziali. Per raggiungere questo obiettivo occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica o in forma digitalizzata.

Gli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica o in forma digitalizzata. Al fine di migliorare il funzionamento di tali scambi di informazioni nel quadro delle norme applicabili alla produzione biologica e di generalizzarne l'uso, è necessario adattare i sistemi informatici esistenti o crearne di nuovi. È opportuno provvedere affinché tali azioni siano realizzate dalla Commissione e vengano applicate previa informazione degli Stati membri tramite il comitato per la produzione biologica.

Le condizioni alle quali le informazioni vengono trattate da questi sistemi informatici, nonché la forma e il contenuto dei documenti di cui è richiesta la comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, richiedono frequenti adeguamenti in linea con l'evoluzione della normativa applicabile o delle esigenze in materia di gestione. È inoltre necessaria una presentazione uniforme dei documenti che devono essere trasmessi dagli Stati membri. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici interessati, è opportuno definire la forma e il contenuto dei documenti sulla base di modelli o di questionari, che verranno adattati e aggiornati dalla Commissione previa informazione del comitato per la produzione biologica.

Occorre prevedere misure transitorie per quanto concerne talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 al fine di non compromettere la continuità della produzione biologica.

È opportuno abrogare e sostituire con un nuovo regolamento il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 44, il regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di propagazione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga5 e il regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio6.

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1o gennaio 2009. Tuttavia, molte delle sue disposizioni devono continuare ad essere applicate, con alcune modifiche, e occorre pertanto recepirle nel presente regolamento. Per motivi di chiarezza, è opportuno stabilire la corrispondenza tra le suddette disposizioni e le disposizioni del presente regolamento.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni introduttive

Titolo II. Norme sulla produzione, la conservazione, la trasformazione, l'imballaggio, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti biologici

Titolo III. Etichettatura

Titolo IV. Controlli

Titolo V. Trasmissione di informazioni alla commissione, disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2008. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione