Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell’energia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato1,
Al fine di monitorare l’impatto e le conseguenze della sua politica in campo energetico, la Comunità necessita di dati precisi e tempestivi sulle quantità di energia, sulle sue forme, sulle sue fonti, sulla sua generazione, sul suo approvvigionamento, sulla sua trasformazione e sui suoi consumi.
Le statistiche dell’energia si sono tradizionalmente incentrate sull’approvvigionamento energetico e sulle energie fossili. Nei prossimi anni occorrerà incentrarsi maggiormente su una conoscenza e un monitoraggio accresciuti del consumo energetico finale, delle energie rinnovabili e dell’energia nucleare.
La disponibilità di informazioni accurate e aggiornate sull’energia è essenziale ai fini della valutazione dell’impatto dei consumi energetici sull’ambiente, in particolare con riferimento alle emissioni di gas a effetto serra. Tali informazioni sono richieste dalla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto2.
La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità3, e la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia4, impongono agli Stati membri di trasmettere dati quantitativi sull’energia. Al fine di controllare i progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti in tali direttive occorrono dati dettagliati e aggiornati sull’energia.
La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia5, la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici6, e la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia7, impongono agli Stati membri di trasmettere dati quantitativi sul consumo energetico. Al fine di controllare i progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti in tali direttive occorrono dati dettagliati e aggiornati sull’energia, nonché una migliore interfaccia tra tali dati sull’energia e le indagini statistiche pertinenti, come il censimento della popolazione e degli alloggi e i dati sui trasporti.
Nel libro verde della Commissione del 22 giugno 2005 sull’efficienza energetica e nel libro verde della Commissione dell’8 marzo 2006 su una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura si riflette sulle politiche energetiche dell’Unione europea per le quali è necessario disporre di statistiche dell’energia dell’Unione europea, anche ai fini dell’istituzione di un osservatorio europeo del mercato energetico.
L’istituzione di un modello di previsione energetica nel settore pubblico, chiesta dal Parlamento europeo nella risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura8, richiede dati dettagliati e aggiornati sull’energia.
Nei prossimi anni si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla sicurezza dell’approvvigionamento dei carburanti più importanti e saranno necessari dati più tempestivi e accurati a livello dell’Unione europea in modo da poter anticipare e coordinare le soluzioni dell’Unione europea a eventuali crisi di approvvigionamento.
In assenza, in particolare, di una base giuridica relativa alla fornitura di dati sull’energia, la liberalizzazione e la crescente complessità del mercato dell’energia rendono sempre più difficile ottenere dati attendibili e tempestivi in materia.
Il sistema di statistiche dell’energia deve offrire garanzie di comparabilità, trasparenza, flessibilità e capacità di evolvere per essere utile al processo decisionale politico dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, nonché per promuovere un dibattito pubblico che coinvolga i cittadini. Per questo motivo, in un prossimo futuro, è opportuno integrare dati statistici relativi all’energia nucleare e sviluppare ulteriormente dati pertinenti relativi alle energie rinnovabili. Analogamente, in materia di efficienza energetica, la disponibilità di dati statistici dettagliati sull’habitat e sul trasporto sarebbe di grande utilità.
La produzione di statistiche comunitarie è disciplinata dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie9.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ovvero l’istituzione di un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche comparabili dell’energia nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie ai sensi del presente regolamento le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica comunitaria dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico, istituito in forza della decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio10, e allegato alla raccomandazione della Commissione sull’indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione11.
In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’elenco delle fonti dei dati, le statistiche nazionali e i chiarimenti o le definizioni applicabili nonché le disposizioni in merito alla trasmissione e di istituire e modificare le statistiche nucleari annuali, una volta incorporate, di modificare le statistiche sulle energie rinnovabili, una volta incorporate, e di istituire e modificare le statistiche sul consumo energetico finale. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
È necessario stabilire che la Commissione possa concedere esenzioni o deroghe agli Stati membri per gli aspetti della rilevazione di dati sull’energia che potrebbero comportare un onere eccessivo per i rispondenti. Le esenzioni o le deroghe dovrebbero essere concesse solo sulla base della fornitura di una motivazione adeguata che indichi in modo trasparente la situazione attuale e l’onere eccessivo. Il periodo di vigenza dovrebbe essere limitato allo stretto necessario.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell’energia comparabili nella Comunità.
2. Il presente regolamento si applica ai dati statistici riguardanti i prodotti energetici e i loro aggregati nella Comunità.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «statistiche comunitarie» le statistiche comunitarie quali definite all’articolo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
b) «produzione di statistiche» la produzione di statistiche quale definita all’articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
c) «Commissione (Eurostat)» l’autorità comunitaria quale definita all’articolo 2, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
d) «prodotti energetici» i combustibili, l’energia termica, l’energia rinnovabile, l’energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia;
e) «aggregati» i dati aggregati a livello nazionale sul trattamento o sull’uso dei prodotti energetici, segnatamente la produzione, gli scambi, le scorte, la trasformazione, i consumi e le caratteristiche strutturali del sistema energetico, quali le capacità installate per la generazione di energia elettrica o le capacità di produzione per i prodotti petroliferi;
f) «qualità dei dati» i seguenti aspetti della qualità statistica: pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità, coerenza e completezza.
Art. 3 Fonti dei dati
1. Nel rispetto dei principi della riduzione degli oneri per i rispondenti e della semplificazione amministrativa, gli Stati membri elaborano dati sui prodotti energetici e sui loro aggregati nella Comunità a partire dalle seguenti fonti:
a) indagini statistiche specifiche condotte presso i produttori e i commercianti di energia primaria e trasformata, i distributori e i trasportatori, gli importatori e gli esportatori di prodotti energetici;
b) altre indagini statistiche condotte presso gli utilizzatori finali di energia nei settori dell’industria manifatturiera e dei trasporti, nonché in altri settori, comprese le famiglie;
c) altre procedure di stima statistica o altre fonti, comprese le fonti amministrative, come i regolatori dei mercati dell’elettricità e del gas.
2. Gli Stati membri fissano disposizioni dettagliate in merito alla rilevazione, presso le imprese e da altre fonti, dei dati necessari per le statistiche nazionali di cui all’articolo 4.
3. L’elenco delle fonti dei dati può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Art. 4 Aggregati, prodotti energetici e frequenza della trasmissione delle statistiche nazionali
1. Le statistiche nazionali da comunicare sono specificate negli allegati. Sono trasmesse con le seguenti frequenze:
a) annuale, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato B;
b) mensile, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato C;
c) mensile a breve termine, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato D.
2. I chiarimenti o le definizioni applicabili dei termini tecnici utilizzati sono contenuti nei singoli allegati nonché nell’allegato A (Chiarimenti terminologici).
3. I dati da trasmettere e i chiarimenti o le definizioni applicabili possono essere modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Art. 5 Trasmissione e diffusione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche nazionali di cui all’articolo 4.
2. Le disposizioni in merito alla loro trasmissione, compresi i termini, le deroghe e le esenzioni applicabili, sono specificate negli allegati.
3. Le disposizioni in merito alla trasmissione delle statistiche nazionali possono essere modificate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
4. La Commissione, su richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro, può concedere esenzioni o deroghe supplementari secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, con riguardo a quelle parti delle statistiche nazionali per le quali la rilevazione comporterebbe oneri eccessivi per i rispondenti.
5. La Commissione (Eurostat) diffonde statistiche annuali dell’energia entro il 31 gennaio del secondo anno successivo al periodo di riferimento.
Art. 6 Valutazione della qualità e relazioni
1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.
2. Ogni ragionevole sforzo è compiuto per garantire la coerenza tra i dati sull’energia dichiarati conformemente all’allegato B e i dati dichiarati conformemente alla decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto12.
3. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti parametri di valutazione della qualità:
a) «pertinenza» il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
b) «accuratezza» la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
c) «tempestività» l’intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o fenomeno da essi descritto;
d) «puntualità» l’intervallo di tempo che intercorre tra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo in cui avrebbero dovuto essere forniti;
e) «accessibilità» e «chiarezza» le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
f) «comparabilità» la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
g) «coerenza» la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.
4. Ogni cinque anni gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle modifiche metodologiche eventualmente effettuate.
5. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le inviano, al fine di consentirle di valutare la qualità dei dati trasmessi, una relazione contenente ogni pertinente informazione in merito all’applicazione del presente regolamento.
Art. 7 Calendario e frequenza
Gli Stati membri elaborano tutti i dati specificati nel presente regolamento dall’inizio dell’anno civile successivo all’adozione del presente regolamento e li trasmettono da quel momento in poi con le frequenze di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Art. 8 Statistiche nucleari annuali
La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il settore dell’energia nucleare dell’Unione europea, definisce una serie di statistiche nucleari annuali che sono raccolte e diffuse dal 2009 in poi, considerando tale anno come il primo periodo di riferimento, nel rispetto della riservatezza, laddove necessario, ed evitando qualsiasi duplicazione nella raccolta di dati, mantenendo allo stesso tempo bassi i costi di produzione e ragionevoli gli oneri di rilevazione. La serie di statistiche nucleari annuali è istituita e può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Art. 9 Statistiche sull’energia rinnovabile e sul consumo energetico finale
1. Al fine di migliorare la qualità delle statistiche dell’energia rinnovabile e del consumo energetico finale, la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, provvede a che tali statistiche siano comparabili, trasparenti, dettagliate e flessibili, mediante:
a) revisione della metodologia utilizzata per generare statistiche sulle energie rinnovabili, al fine di rendere disponibili statistiche supplementari, pertinenti e dettagliate su ciascuna fonte di energia rinnovabile, annualmente ed in maniera efficiente in termini di costi. La Commissione (Eurostat) presenta e diffonde le statistiche generate dal 2010 (anno di riferimento) in poi;
b) revisione e determinazione della metodologia utilizzata a livello nazionale e comunitario per generare statistiche sul consumo energetico finale (fonti, variabili, qualità, costi) basate sulla situazione attuale, sugli studi esistenti e sugli studi pilota di fattibilità nonché sulle analisi costi-benefici ancora da attuare, e valutazione dei risultati degli studi pilota e delle analisi costi-benefici al fine di stabilire chiavi di ripartizione delle energie finali per settore e per usi principali di energia, integrando gradualmente gli elementi risultanti nelle statistiche dal 2012 (anno di riferimento) in poi.
2. La serie di statistiche sulle energie rinnovabili può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
3. La serie di statistiche sul consumo energetico finale è istituita e può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Art. 10 Misure di esecuzione
1. Le seguenti misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2:
a) le modifiche dell’elenco delle fonti dei dati (articolo 3, paragrafo 3);
b) le modifiche delle statistiche nazionali e dei chiarimenti o delle definizioni applicabili (articolo 4, paragrafo 3);
c) le modifiche delle disposizioni in merito alla trasmissione (articolo 5, paragrafo 3);
d) istituzione e modifiche delle statistiche nucleari annuali (articolo 8, secondo comma);
e) modifiche delle statistiche sulle energie rinnovabili (articolo 9, paragrafo 2);
f) istituzione e modifiche delle statistiche sul consumo energetico finale (articolo 9, paragrafo 3).
2. Esenzioni o deroghe supplementari (articolo 5, paragrafo 4) sono concesse secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3.
3. Dev’essere tenuto in debita considerazione il principio secondo cui gli oneri di relazione e i costi aggiuntivi devono restare contenuti entro limiti ragionevoli.
Art. 11 Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.