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Regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare1, in particolare l’articolo 31,

Il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca2, costituisce la base per l’analisi scientifica della pesca e per la fornitura di pareri scientifici di qualità ai fini dell’attuazione della politica comune della pesca.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, la Commissione è tenuta a adottare un programma comunitario pluriennale, sulla base del quale gli Stati membri definiscono a loro volta programmi pluriennali nazionali per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati.

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra le altre azioni, che la Comunità eroghi un contributo finanziario per misure nell’ambito della raccolta di dati di base. L’articolo 24 dello stesso regolamento stabilisce inoltre che la Commissione deve decidere con cadenza annua in merito al contributo comunitario per tali misure.

In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, occorre definire le norme e le procedure cui gli Stati membri devono attenersi per poter beneficiare del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per la raccolta dei dati. È inoltre opportuno stabilire che l’inosservanza di tali norme e procedure comporta l’esclusione delle spese.

Il contributo finanziario annuo della Comunità dovrebbe basarsi sulle previsioni annuali di bilancio da valutare tenendo conto dei programmi nazionali elaborati dagli Stati membri.

Al fine di assicurare che il contributo comunitario sia ripartito in modo efficace, le previsioni annuali di bilancio dovrebbero essere coerenti con le attività previste dai programmi nazionali.

Al fine di semplificare le procedure è necessario definire le norme e il formato per la presentazione da parte degli Stati membri delle previsioni annuali di bilancio in relazione all’esecuzione dei programmi nazionali. È opportuno considerare ammissibili soltanto i costi direttamente connessi con l’attuazione dei programmi nazionali che siano debitamente giustificati e siano stati effettivamente sostenuti dagli Stati membri. A tal fine è opportuno inoltre chiarire il ruolo e gli obblighi dei partner e dei subcontraenti nell’attuazione dei programmi nazionali.

Per quanto riguarda la possibilità di modificare gli aspetti tecnici dei programmi pluriennali, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008, occorre definire le norme in virtù delle quali gli Stati membri possono modificare adeguatamente l’entità dei fondi necessari a una corretta attuazione dei programmi nazionali. Occorre consentire agli Stati membri di ridistribuire i fondi tra diverse categorie di costi, se si ritiene che ciò consenta una migliore attuazione del programma nazionale.

È opportuno definire norme atte a garantire che le domande di rimborso delle spese siano conformi alla decisione della Commissione che approva il contributo finanziario annuo della Comunità. Dette norme dovrebbero precisare la procedura di presentazione e approvazione delle domande. Se del caso, le domande non conformi alle norme in parola dovrebbero essere escluse dal contributo.

È opportuno che i pagamenti siano erogati in due rate per consentire agli Stati membri di beneficiare del contributo finanziario della Comunità già durante la fase di attuazione del programma.

Al fine di garantire un utilizzo corretto dei finanziamenti comunitari, è opportuno che la Commissione e la Corte dei conti possano verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e che, a tal fine, possano disporre di tutte le informazioni necessarie per effettuare gli audit e le rettifiche finanziarie di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca.

Art. 2 Presentazione delle previsioni annuali di bilancio

1. Gli Stati membri che desiderino beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione del loro programma pluriennale, di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008, di seguito il «programma nazionale», presentano alla Commissione, entro il 31 marzo dell’anno che precede il periodo di attuazione del programma:

  1. a) una previsione annuale di bilancio per il primo anno di attuazione del programma nazionale; e

  2. b) una previsione annuale di bilancio indicativa per ciascuno degli anni successivi di attuazione del programma nazionale.

2. Gli Stati membri presentano previsioni annuali di bilancio definitive per ciascuno degli anni di attuazione del programma nazionale successivi al primo, qualora dette previsioni siano diverse da quelle indicative precedentemente presentate. Le previsioni annuali di bilancio definitive sono presentate entro il 31 ottobre precedente l’anno di attuazione interessato.

3. Per il primo programma nazionale, relativo al periodo 2009-2010, le previsioni annuali di bilancio sono presentate entro il 15 ottobre 2008.

Art. 3 Contenuto delle previsioni annuali di bilancio

1. Le previsioni annuali di bilancio indicano la spesa annua che lo Stato membro prevede di sostenere per l’attuazione del programma nazionale.

2. Le previsioni annuali di bilancio sono presentate:

  1. a) per categoria di spesa, come indicato nell’allegato I del presente regolamento;

  2. b) per modulo, quale definito nella decisione della Commissione che istituisce il programma pluriennale comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura; e

  3. c) se pertinente, per regione, come stabilito dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione3.

3. Gli Stati membri presentano le previsioni annuali di bilancio in formato elettronico e utilizzando i moduli finanziari elaborati e trasmessi loro dalla Commissione.

Art. 4 Valutazione delle previsioni annuali di bilancio

1. La Commissione valuta le previsioni annuali di bilancio tenendo conto dei programmi nazionali approvati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.

2. Ai fini della valutazione delle previsioni annuali di bilancio, la Commissione può invitare gli Stati membri a fornire ulteriori chiarimenti sulle spese di cui trattasi, che questi ultimi sono tenuti a fornire entro 15 giorni di calendario dalla data della richiesta della Commissione.

3. In assenza di chiarimenti soddisfacenti da parte degli Stati membri entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione può escludere, se del caso, le spese di cui trattasi dalle pertinenti previsioni annuali di bilancio in attesa di approvazione.

Art. 5 Contributo finanziario della Comunità

La Commissione approva le previsioni annuali di bilancio e decide in merito al contributo finanziario annuale della Comunità a ciascun programma nazionale conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4.

Art. 6 Modifiche delle previsioni annuali di bilancio approvate

1. Gli Stati membri sono autorizzati a trasferire gli importi indicati nelle previsioni annuali di bilancio, approvate in conformità dell’articolo 5, tra moduli e categorie di costo esclusivamente all’interno della stessa regione, a condizione che:

  1. a) gli importi trasferiti non siano superiori a 50000 EUR o al 10 % del bilancio annuo totale approvato per la regione in cui l’importo di tale bilancio è inferiore a 500000 EUR;

  2. b) informino la Commissione della necessità di operare tale trasferimento.

2. Ogni altra modifica delle previsioni annuali di bilancio approvate in conformità dell’articolo 5 deve essere debitamente giustificata e deve essere approvata dalla Commissione prima che la spesa sia eseguita.

Art. 7 Spese ammissibili

1. Possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità le spese che:

  1. a) siano state effettivamente sostenute dagli Stati membri;

  2. b) siano relative ad azioni previste dal programma nazionale;

  3. c) siano indicate nelle previsioni annuali di bilancio;

  4. d) rientrino in una delle categorie di cui all’allegato I;

  5. e) siano relative a un’azione eseguita in conformità delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 199/2008 e delle sue misure di esecuzione;

  6. f) siano identificabili e verificabili, e in particolare siano iscritte nei registri contabili dello Stato membro e dei suoi partner;

  7. g) siano determinate conformemente ai principi contabili vigenti e siano conformi alle disposizioni della legislazione nazionale;

  8. h) siano ragionevoli e giustificate nonché rispondenti ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l’efficienza e l’economicità;

  9. i) siano state sostenute nel periodo di attuazione dell’azione come previsto dal programma nazionale.

2. Le spese ammissibili si riferiscono:

  1. a) alle seguenti attività di raccolta dei dati:

    raccolta di dati nei siti di campionamento di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 199/2008 mediante campionamento diretto o colloqui e quesiti,

    controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 199/2008,

    campagne di ricerca a mare di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 199/2008;

  2. b) alle seguenti attività di gestione dei dati, come stabilito dal programma pluriennale comunitario di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008:

    sviluppo di banche dati e siti web,

    inserimento dei dati (memorizzazione),

    controllo della qualità dei dati e convalida,

    elaborazione dei dati primari in dati dettagliati o aggregati,

    trasformazione dei dati socioeconomici primari in metadati;

  3. c) alle seguenti attività di uso dei dati, come stabilito dal programma pluriennale comunitario di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008:

    produzione di serie di dati e loro utilizzo a sostegno dell’analisi scientifica, come base per l’elaborazione di pareri per la gestione della pesca,

    stime sui parametri biologici (età, peso, sesso, maturità e fecondità),

    preparazione di serie di dati per la valutazione degli stock, modellazione bioeconomica e corrispondente analisi scientifica.

Art. 8 Spese non ammissibili

Non possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità le seguenti spese:

  1. a) margini di profitto, accantonamenti e crediti inesigibili;

  2. b) interessi debitori e commissioni bancarie;

  3. c) costo medio del lavoro;

  4. d) costi indiretti quali: siti e fabbricati, amministrazione, personale di sostegno, fornitura di materiale da ufficio, infrastrutture, spese di funzionamento e di manutenzione, quali spese per le telecomunicazioni, beni e servizi;

  5. e) attrezzature non utilizzate a fini di raccolta e gestione dei dati, quali scanner, stampanti, telefoni cellulari, walkie-talkie, videocamere e macchine fotografiche;

  6. f) acquisto di veicoli;

  7. g) costi delle attività di distribuzione, commercializzazione e pubblicità destinate a promuovere prodotti o attività commerciali;

  8. h) spese di rappresentanza, tranne quelle riconosciute dalla Commissione come assolutamente necessarie all’attuazione del programma nazionale;

  9. i) spese voluttuarie e pubblicità;

  10. j) qualsiasi spesa relativa ad altri programmi/progetti finanziati da terzi;

  11. k) qualsiasi spesa sostenuta per proteggere i risultati dei lavori effettuati nell’ambito del programma nazionale;

  12. l) qualsiasi tipo di prelievo recuperabile (compresa l’IVA);

  13. m) risorse messe a disposizione dello Stato membro a titolo gratuito;

  14. n) valore dei contributi in natura;

  15. o) spese non necessarie o non giustificate.

Art. 9 Attuazione dei programmi

1. Ai fini dell’attuazione dei programmi nazionali gli Stati membri possono essere assistiti da partner, ovvero organismi che il programma nazionale indica esplicitamente come necessari per assistere gli Stati membri nell’attuazione dell’intero programma nazionale o di una parte significativa di esso. I partner sono direttamente coinvolti nell’attuazione tecnica di uno o più aspetti del programma nazionale e sono soggetti agli stessi obblighi degli Stati membri in relazione all’attuazione dei programmi nazionali.

2. I partner non agiscono, nel contesto del programma, come fornitori o subcontraenti dello Stato membro o di altri partner.

3. Per una durata definita, compiti specifici del programma nazionale possono essere eseguiti da subcontraenti, che tuttavia non sono considerati alla stregua di partner. I subcontraenti sono persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi agli Stati membri e/o ai partner. L’eventuale ricorso al subappalto nel corso della realizzazione dell’azione, se non previsto nella proposta iniziale del programma, è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta della Commissione.

Art. 10 Presentazione delle domande di rimborso

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di rimborso delle spese sostenute per l’attuazione dei programmi nazionali entro il 31 maggio di ciascun anno seguente l’anno civile interessato. Le domande di rimborso comprendono:

  1. a) una lettera che indichi l’importo totale per il quale è chiesto il rimborso e menzioni esplicitamente i punti di cui all’allegato II;

  2. b) una relazione finanziaria presentata per categoria di spesa, modulo e, dove pertinente, per regione, come indicato nei moduli finanziari di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Essa è presentata in un formato elaborato e comunicato agli Stati membri dalla Commissione;

  3. c) una dichiarazione delle spese quale definita nell’allegato III; e

  4. d) i pertinenti giustificativi quali indicati nell’allegato I.

2. Le domande di rimborso devono essere trasmesse alla Commissione in formato elettronico.

3. Quando presentano la domanda di rimborso delle spese, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per verificare e certificare che:

  1. a) le azioni effettuate e la dichiarazione delle spese sostenute in virtù della decisione di cui all’articolo 5 corrispondano al programma nazionale quale approvato dalla Commissione;

  2. b) la domanda di rimborso sia conforme alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8;

  3. c) le spese siano state sostenute in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 861/2006, al presente regolamento, alla decisione di cui all’articolo 5 e alla legislazione comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

Art. 11 Valutazione delle domande di rimborso

1. La Commissione valuta le domande di rimborso sulla base della loro conformità al presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione delle domande di rimborso, la Commissione può invitare gli Stati membri a fornire ulteriori chiarimenti, che questi ultimi sono tenuti a fornire entro 15 giorni di calendario dalla data della richiesta della Commissione.