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Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio del 16 gennaio 2009 che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

Testo vigente

Art. 11 Limiti di accesso

Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a quattro miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

Art. 12 Determinazione della dimensione di maglia e dello spessore del filo ritorto

Le dimensioni di maglia e lo spessore del filo ritorto di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca41 allorché i pescherecci comunitari sono ispezionati da ispettori comunitari, ispettori della Commissione e ispettori nazionali.

Art. 13 Misure tecniche e di controllo transitorie

Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate nell'allegato III.

Capo III. Limiti di cattura e condizioni ad essi associate per le navi da pesca dei paesi terzi

Art. 14 Autorizzazione

Le navi battenti bandiera del Venezuela o della Norvegia nonché le navi registrate nelle Isole Færøer sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I, nel rispetto delle condizioni di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008 e agli articoli da 15 a 18 e da 22 a 27 del presente regolamento.

Art. 15 Specie vietate

Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

Pescecane (Carcharodon carcharias).

Art. 16 Restrizioni geografiche

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Norvegia, o registrate nelle Isole Færøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV, nel Kattegat e nell'Oceano Atlantico a nord di 43°00' di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Le attività di pesca praticate nello Skagerrak da navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.

3. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento della Guiana francese.

Art. 17 Transito in acque comunitarie

Le navi di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti:

  1. a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

  2. b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

Art. 18 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Art. 19 Misure tecniche e di controllo transitorie

Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate nell'allegato III.

Capo IV. Autorizzazioni di pesca delle navi comunitarie

Art. 20 Autorizzazioni di pesca e condizioni associate

1. Le seguenti navi comunitarie sono esentate dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1006/2008 quando esercitano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord:

  1. a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,

  2. b) navi dedite alla cattura di specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro, oppure

  3. c) navi battenti bandiera svedese, secondo la prassi abituale.

2. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e le altre condizioni ad esse associate per le navi comunitarie che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo sono fissati nella parte I dell'allegato IV.

3. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell'allegato IV, sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell'allegato IV.

4. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

Art. 21 Isole Færøer

Le navi comunitarie titolari di un'autorizzazione per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Isole Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica alle autorità delle Isole Færøer.

Capo V. Autorizzazioni di pesca delle navi di paesi terzi

Art. 22 Obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca

1. Le navi da pesca di stazza inferiore a 200 GT battenti bandiera norvegese sono esentate dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1006/2008 quando esercitano attività di pesca nelle acque comunitarie.

2. L'autorizzazione di pesca rilasciata a una nave da pesca di un paese terzo operante nelle acque comunitarie deve essere tenuta a bordo. Tuttavia le navi da pesca registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

Art. 23 Domanda di autorizzazione di pesca

Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008, la domanda di autorizzazione di pesca presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:

  1. a) il nome della nave

  2. b) il numero di immatricolazione

  3. c) lettere e cifre esterne di identificazione

  4. d) il porto di registrazione

  5. e) il nome e l'indirizzo del proprietario o del noleggiatore

  6. f) la stazza lorda e la lunghezza fuori tutto

  7. g) la potenza motrice

  8. h) l'indicativo di chiamata e la frequenza radio

  9. i) il metodo di pesca previsto

  10. j) la zona di pesca prevista

  11. k) le specie che si intendono catturare

  12. l) il periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Art. 24 Numero di autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e le altre condizioni ad esse associate per le navi di paesi terzi operanti nelle acque comunitarie sono fissati nella parte II dell'allegato IV.

Art. 25 Annullamento

Fatto salvo il capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008, le autorizzazioni di pesca possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni di pesca. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove autorizzazioni di pesca da parte della Commissione. La validità delle nuove autorizzazioni di pesca decorre dalla data del rilascio.

Art. 26 Obblighi del detentore dell'autorizzazione di pesca

1. Oltre a rispettare i requisiti in materia di trasmissione dei dati stabiliti in conformità all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V.

2. Quando trasmettono informazioni a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle navi battenti bandiera norvegese operanti nella zona CIEM IIIa.

Art. 27 Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese

1. Oltre alle condizioni stabilite al capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008, il rilascio di autorizzazioni per la pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per il proprietario della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

2. Oltre a soddisfare i requisiti in materia di trasmissione dei dati stabiliti in conformità all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi operanti nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. I dati sulle catture sono inviati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tramite le autorità francesi.

Capo VI. Disposizioni speciali per la pesca nella zona della cgpm

Sezione 1. Misure di conservazione

Art. 28 Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

1. Al fine di proteggere la lampuga (Coryphaena hippurus), in particolare il novellame, la pesca di questa specie con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce è vietata dal 1o gennaio 2009 al 14 agosto 2009 in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato VII.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri, se sono in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i loro giorni di pesca normali, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione del pesce fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri che intendono avvalersi del riporto devono presentare alla Commissione, anteriormente al 1o gennaio 2010, una domanda per il numero aggiuntivo di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare la lampuga utilizzando dispositivi di concentrazione del pesce nel periodo di divieto compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 gennaio 2010. La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:

  1. a) una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico;

  2. b) il nome della nave;

  3. c) il numero di immatricolazione;

  4. d) la marcatura esterna di identificazione, quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria42.

La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM.

3. Anteriormente al 1o novembre 2009 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2 per l'anno 2008.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2010 il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel 2009 dai pescherecci battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato VII. La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM.

Art. 29 Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde

1. La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche delimitate da una linea che unisce le coordinate seguenti:

  1. a) Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca»

    39° 27,72' N, 18° 10,74' E

    39° 27,80' N, 18° 26,68' E

    39° 11,16' N, 18° 32,58' E

    39° 11,16' N, 18° 04,28' E;

  2. b) Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo»

    31° 30,00' N, 33° 10,00' E

    31° 30,00' N, 34° 00,00' E

    32° 00,00' N, 34° 00,00' E

    32° 00,00' N, 33° 10,00' E;

  3. c) Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene»

    33° 00,00' N, 32° 00,00' E

    33° 00,00' N, 33° 00,00' E

    34° 00,00' N, 33° 00,00' E

    34° 00,00' N, 32° 00,00' E.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui al paragrafo 1 e, in particolare, garantiscono che tali zone siano protette dagli impatti di altre attività diverse dalla pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat particolari.

Art. 30 Dimensione minima di maglia delle reti da traino utilizzate per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico nel Mar Mediterraneo

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1967/2006, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le navi battenti la loro bandiera ad utilizzare sacchi con maglie a losanga inferiori a 40 mm per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico dirette alla cattura di stock di pesce non condivisi con i paesi terzi.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività di pesca che sono state formalmente autorizzate dagli Stati membri in conformità della legislazione nazionale in vigore il 1o gennaio 2007, le quali non devono comportare un aumento dello sforzo di pesca rispetto al 2006.

3. Entro il 15 gennaio 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, l'elenco delle navi autorizzate in conformità del paragrafo 1.

4. L'elenco delle navi autorizzate comprende i dati seguenti:

  1. a) il nome della nave;

  2. b) il numero di registro della flotta comunitaria e la marcatura esterna quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004;

  3. c) le attività di pesca autorizzate praticate da ogni nave, con indicazione degli stock bersaglio, della zona di pesca quale definita nell'allegato VII e delle caratteristiche tecniche delle dimensioni di maglia dell'attrezzo da pesca utilizzato;

  4. d) il periodo di pesca autorizzato.

5. Se l'elenco delle navi autorizzate di cui al paragrafo 4 non contiene modifiche rispetto a quello comunicato nel 2008, gli Stati membri informano la Commissione entro il 15 gennaio 2009 dell'assenza di modifiche.

6. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.

Sezione 2. Trasmissione delle matrici statistiche

Art. 31 Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 30 giugno 2009, i dati relativi ai compiti 1.1 e 1.2 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato X.

2. Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 30 giugno 2009 e nella misura del possibile, i dati relativi ai compiti 1.3, 1.4 e 1.5 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato X.

3. Per la presentazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri utilizzano il sistema di inserimento dati disponibile sul sito internet della CGPM43.

4. Gli Stati membri informano la Commissione dei dati inviati sulla base del presente articolo.