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Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio del 16 gennaio 2009 che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca1, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti2, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale3, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica4, in particolare gli articoli 4 e 8,

visto il regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia5, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale6, in particolare gli articoli 3 e 5,

visto il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord7, in particolare gli articoli 6 e 9,

visto il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/20048, in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 12,

vista la proposta della Commissione,

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.

Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.

È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri9, del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci10, del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca11, del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale12, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca13, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali14, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame15, del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto16, del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde17, del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie18, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite19, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico20, del regolamento (CE) n. 811/2004, del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale21, del regolamento (CE) n. 2166/2005, del regolamento (CE) n. 388/2006, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo22, del regolamento (CE) n. 509/2007, del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori23, del regolamento (CE) n. 676/2007, del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale24, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie25, del regolamento (CE) n. 1300/2008, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e del regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde26.

È opportuno precisare che il presente regolamento si applica qualora organismi marini catturati nel corso di operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica siano venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita per qualsiasi finalità.

Sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è necessario mantenere l'applicazione di un sistema di gestione dei limiti di cattura dell'acciuga nella zona CIEM VIII. È opportuno che la Commissione fissi i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2008 e delle discussioni condotte nell'ambito del piano pluriennale per l'acciuga.

Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione dello sforzo della pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona IIa.

Il presente regolamento dovrebbe stabilire e ripartire una serie di nuove possibilità di pesca per le razze nelle zone VIId, IIIa, VIa-b, VIIa-c, e-k, VIII e IX. Per la ripartizione di queste nuove possibilità di pesca occorrerebbe definire un metodo basato su criteri obiettivi, tenendo presenti gli interessi di ciascuno Stato membro interessato. A tal fine, appare opportuno tener conto, per ciascuno Stato membro interessato, degli sbarchi di queste specie in dette zone nel corso di un periodo recente e sufficientemente rappresentativo.

Alla luce dei più recenti pareri scientifici del CIEM, occorre ridurre ulteriormente, a titolo di misura transitoria, lo sforzo di pesca per talune specie di acque profonde.

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o alle limitazioni dello sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia27, le isole Faerøer28 e la Groenlandia29.

La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni per la pesca e partecipa ad altre organizzazioni in qualità di parte non contraente cooperante. Inoltre, in virtù dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea, a decorrere dalla data di adesione, gli accordi precedentemente conclusi da tale paese, quale la Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dalla Comunità. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato per determinate specie l'introduzione di una serie di misure per il 2009, compresa la fissazione di limiti di cattura e/o di sforzo e altre norme di conservazione e di controllo correlate. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni. Per contribuire efficacemente alla conservazione degli stock ittici e in attesa dell'adozione dei pertinenti atti del Consiglio per il recepimento di tali misure nella normativa comunitaria, è necessario inserirle nel presente regolamento.

Nella riunione annuale del 2008 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato; nonostante la Comunità non sia membro della IATTC, è necessario adottare misure volte a garantire la gestione sostenibile delle risorse soggette alla giurisdizione di tale organizzazione.

Nella riunione annuale del 2008 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per due stock ittici supplementari e una misura di conservazione per proteggere l'ecosistema marino vulnerabile in seguito alla risoluzione 61/105 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla pesca sostenibile nella zona della convenzione SEAFO. Queste misure sono state convenute dalla Comunità sulla base di un mandato di negoziazione del Consiglio e con il contributo degli Stati membri e dei rappresentanti del settore presenti alla riunione annuale. Queste misure dovrebbero essere vincolanti per la Comunità a partire dal 2009. È necessario recepire tali misure nel diritto comunitario.

I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una nuova organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo nel Pacifico meridionale. È necessario recepire tali misure nel diritto comunitario.

Nel 2008 alcuni sistemi alternativi di gestione dello sforzo basati su massimali di chilowatt-giorni sono stati autorizzati a determinate condizioni in prospettiva della successiva generalizzazione di tale sistema. Nel 2009 dovrebbe essere effettuato un passaggio generale alla gestione basata sui massimali di chilowatt-giorni per le limitazioni dello sforzo legate al piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco, mentre, sempre nel 2009, il sistema attuale dovrebbe essere mantenuto nell'ambito di altri regimi di sforzo, con la possibilità di introdurre il sistema dei chilowatt-giorni a discrezione dello Stato membro.

Occorre mantenere alcune disposizioni temporanee riguardanti l'utilizzo dei dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza della gestione dello sforzo.

Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2007, occorre istituire alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento.

Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per la passera di mare e la sogliola ai sensi del regolamento (CE) n. 676/2007, occorre istituire alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento.

Per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale e per gli stock di nasello e di scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa devono essere adeguati i livelli dello sforzo ammissibile nell'ambito del regime di gestione.

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2009 siano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

Sulla base di ulteriori analisi scientifiche e delle consultazioni con le parti interessate svoltesi nel 2008, è opportuno adottare, oltre alle limitazioni di cattura, altre misure intese a regolamentare la pesca diretta e le catture accessorie di molva azzurra al fine di proteggere le aggregazioni riproduttive di tale specie nella zona CIEM VIa.

Studi scientifici hanno dimostrato che le attività di pesca praticate con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk, VIII, IX, X e XII costituiscono una seria minaccia per le specie di acque profonde. Tuttavia, in attesa dell'adozione di misure permanenti, è opportuno autorizzare tali attività di pesca a titolo transitorio a determinate condizioni.

Conformemente al verbale concordato di conclusioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 10 dicembre 2008, nei primi mesi del 2009 è necessario continuare a sottoporre a prove le misure tecniche per aumentare la selettività delle reti a strascico al fine di ridurre i rigetti di merlano nel Mare del Nord.

Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di scampo e di ridurre i rigetti occorre permettere il ricorso ai più recenti sviluppi in materia di attrezzi selettivi nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId.

È opportuno permettere l'uso di attrezzi che non catturano lo scampo in talune zone riservate alla protezione della specie nelle quali la pesca è vietata.

Sulla scorta del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), talune chiusure delle zone di deposito delle uova delle aringhe non sono necessarie per assicurare uno sfruttamento sostenibile della specie nella zona CIEM VIa.

Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario mantenere nel 2009 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), in attesa dell'adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98.

Sulla scorta del parere del CSTEP è opportuno autorizzare nel 2009, a determinate condizioni, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica nelle zone CIEM IVc e IVb.

Al fine di garantire che le catture di melù effettuate da navi di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario mantenere le disposizioni di controllo rafforzate applicabili a tali navi.

Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse e di occasionare eventuali difficoltà dovute alla scadenza del regolamento (CE) n. 40/2008 del 16 gennaio 2008 che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura30, è essenziale che questo tipo di pesca sia aperto il 1o gennaio 2009 e che alcune delle norme del suddetto regolamento siano mantenute in vigore nel mese di gennaio 2009. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al titolo I, articolo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per il 2009 e le condizioni associate cui è subordinato il loro utilizzo. Esso fissa inoltre determinati limiti di sforzo e le condizioni associate per il gennaio 2010 nonché, per taluni stock antartici, le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all'allegato IE.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:

  1. a) alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); nonché

  2. b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque comunitarie («acque CE»).

2. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione del punto 4.2 dell'allegato III e della nota 1 dell'allegato XI, non si applicano alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, delle quali la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

  1. a) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

  2. b) «contingente», la quota del TAC assegnata alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi;

  3. c) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un qualsiasi Stato.

Art. 4 Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

  1. a) «zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare)», le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

  2. b) «Skagerrak», la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

  3. c) «Kattegat», la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

  4. d) «Golfo di Cadice», la parte della zona CIEM IXa a est della longitudine 7°23′48″O;

  5. e) «zona CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)», la zona definita nella decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo31;

  6. f) «zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34)», le zone definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale32;

  7. g) «zona della convenzione NEAFC», le acque definite all'articolo 1 della convenzione acclusa alla decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale33;

  8. h) «zona di regolamentazione NEAFC», le acque della zona della convenzione NEAFC situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti della NEAFC;

  9. i) «zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale)», le zone definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale34;

  10. j) «zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

  11. k) «zone SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale)», le zone definite nella decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale35;

  12. l) «zona ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico)», la zona definita nella decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 198436;

  13. m) «zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico)», le zone definite nel regolamento (CE) n. 601/2004;

  14. n) «zona IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale)», la zona definita nella decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica37;

  15. o) «zona IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano)», la zona definita nella decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano38;

  16. p) «zona SPFO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale)», la zona d'alto mare situata a sud dell'equatore, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nella decisione 2006/496/CE del Consiglio, del 6 luglio 2006, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale39, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

  17. q) «zona WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale)», la zona definita nella decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale40;

  18. r) «acque d'altura del Mare di Bering», le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.

Capo II. Possibilità di pesca e condizioni ad esse associate per le navi comunitarie

Art. 5 Limiti di cattura e attribuzioni

1. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.

2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 11, 20 e 21.

3. La Commissione fissa i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato IID.

4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV, a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.

5. I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV e per lo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2009.

6. La Commissione può fissare i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2009.

7. In conseguenza di una revisione dello stock di busbana norvegese conformemente al paragrafo 5, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa e per gli stock di eglefino nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId e nella zona CIEM IV nonché nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per tener conto delle catture accessorie industriali nella pesca della busbana norvegese.

Art. 6 Specie vietate

Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

Pescecane (Carcharodon carcharias).

Art. 7 Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:

  1. a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

  2. b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

  3. c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

  4. d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

  5. e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2. Ai fini del riporto di contingenti al 2010, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico.

Art. 8 Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

1. Dal 1o febbraio 2009 al 31 gennaio 2010 le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui:

  1. a) all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak e nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e alle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e Vb;

  2. b) all'allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

  3. c) all'allegato IIC si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella zona CIEM VIIe;

  4. d) all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e alle acque comunitarie della zona CIEM IIa.

2. Per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 gennaio 2009, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IIA, IIB, IIC e IID del regolamento (CE) n. 40/2008 continuano ad applicarsi.

3. La Commissione fissa lo sforzo di pesca per il 2009 per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa in conformità delle norme previste ai punti 4 e 5 dell'allegato IID.

4. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2009 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde e/o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla grande argentina.

Art. 9 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

  1. a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

  2. b) se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita.

2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:

  1. a) tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se

    1. i) le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e

    2. ii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;

    oppure

  2. b) gli sgombri, se

    1. i) le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,

    2. ii) gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo e

    3. iii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

3. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente oppure alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, tranne nel caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2.

4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e la loro destinazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.

Art. 10 Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa

1. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1434/98, relativo al divieto di detenere a bordo aringhe in determinati casi, non si applica alle aringhe catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.

2. Quando uno Stato membro ha raggiunto i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, alle navi battenti bandiera di tale Stato membro registrate nella Comunità e operanti in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura è fatto divieto di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

3. Gli Stati membri provvedono a istituire un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.

4. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 3.

Art. 11 Limiti di accesso

Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a quattro miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.