Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, l’articolo 44, paragrafo 1, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), l’articolo 175, paragrafo 1, l’articolo 179 e l’articolo 285,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere della Banca centrale europea2,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3,
La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione4, è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE5 che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.
Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione6 relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.
Poiché le modifiche apportate agli atti a tal fine sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, nel caso delle direttive non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.
Art. 2
Le disposizioni degli atti elencati nell’allegato cui è fatto riferimento si intendono adeguate ai sensi del presente regolamento.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. Pöttering Per il Consiglio Il presidente A. Vondra