Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (versione codificata)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 175,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,
Il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale3, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese4. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
Il trattato prevede lo sviluppo e l’attuazione di una politica comunitaria in materia ambientale ed enuncia gli obiettivi e i principi che dovrebbero guidare una simile politica.
Le esigenze connesse con la salvaguardia dell’ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità.
A norma dell’articolo 174 del trattato, la Comunità deve, nel predisporre l’azione in materia ambientale, tener conto, tra l’altro, dei dati scientifici e tecnici disponibili.
La raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati ambientali a livello europeo sono necessarie per fornire informazioni oggettive, attendibili e comparabili che consentano alla Comunità e agli Stati membri di adottare le misure indispensabili alla protezione dell’ambiente, di valutarne l’attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell’ambiente.
Già esistono nella Comunità e negli Stati membri organismi che forniscono tali informazioni e servizi.
A partire da tale base, è stata istituita una rete europea di informazione e osservazione in materia ambientale, di cui l’Agenzia europea per l’ambiente costituisce l’ente di coordinamento a livello comunitario.
I principi generali e i limiti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso ai documenti, previsto dall’articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione5.
L’Agenzia dovrebbe collaborare con le strutture esistenti a livello comunitario affinché la Commissione possa assicurare la piena applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente.
Lo status giuridico e la struttura dell’Agenzia dovrebbero corrispondere al carattere oggettivo dei risultati che deve raggiungere e permettere lo svolgimento delle sue funzioni in stretta cooperazione con gli enti nazionali e internazionali esistenti.
L’Agenzia deve avere un’autonomia giuridica, pur mantenendo uno stretto rapporto con le istituzioni della Comunità e degli Stati membri.
È opportuno prevedere che l’Agenzia sia aperta ad altri paesi che condividono l’interesse della Comunità e degli Stati membri per i suoi obiettivi, in virtù di accordi che essi potranno concludere con la Comunità,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Il presente regolamento istituisce l’Agenzia europea per l'ambiente, in prosieguo denominata «l’Agenzia», e ha lo scopo di attuare una rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale.
2. Per raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dell’ambiente stabiliti nel trattato e nei successivi programmi di azione della Comunità in materia ambientale, così come lo sviluppo sostenibile, l’obiettivo dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale è di fornire alla Comunità e agli Stati membri:
a) informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo che consentano di adottare le misure necessarie per la protezione dell’ambiente, di valutarne l’attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell’ambiente e a tal fine;
b) il supporto tecnico e scientifico necessario.
Art. 2
Per raggiungere l’obiettivo stabilito all’articolo 1, i compiti dell’Agenzia sono i seguenti:
a) istituire, in collaborazione con gli Stati membri, e coordinare la rete di cui all’articolo 4; a tal fine l’Agenzia provvede alla raccolta, al trattamento e all’analisi dei dati, in particolare nei settori di cui all’articolo 3;
b) fornire alla Comunità e agli Stati membri le informazioni oggettive necessarie per formulare e attuare politiche ambientali oculate ed efficaci; a tale riguardo, fornire in particolare alla Commissione le informazioni necessarie perché possa svolgere i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle attività e della legislazione in materia di ambiente;
c) contribuire al controllo dei provvedimenti concernenti l’ambiente mediante un’appropriata attività di supporto per quanto riguarda l’obbligo di presentare relazioni, (anche partecipando alla messa a punto di questionari, al trattamento delle relazioni degli Stati membri e alla diffusione dei risultati), in base al suo programma pluriennale di lavoro e allo scopo di coordinare le relazioni;
d) a loro richiesta, assistere i singoli Stati membri, qualora ciò sia conforme al suo programma di lavoro annuale, nella messa a punto, nell’elaborazione e nell’ampliamento dei rispettivi sistemi di controllo dei provvedimenti ambientali, purché siffatte attività non pongano in pericolo l’assorbimento degli altri compiti stabiliti dal presente articolo; tale assistenza può comprendere anche valutazioni condotte da esperti di pari competenza a seconda delle richieste specifiche degli Stati membri;
e) registrare, collazionare e valutare dati sullo stato dell’ambiente, redigere relazioni di esperti sulla qualità e la sensibilità dell’ambiente nonché sulle pressioni cui è sottoposto nella Comunità, fornire criteri di valutazione uniformi in ordine ai dati ambientali, da applicare in tutti gli Stati membri, sviluppare ulteriormente e mantenere un centro di informazione ambientale di riferimento; la Commissione si serve di queste informazioni nell’ambito dei suoi compiti di garante dell’applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente;
f) contribuire ad assicurare la comparabilità dei dati ambientali a livello europeo e, se necessario, promuovere con i mezzi adeguati una maggiore armonizzazione dei metodi di misurazione;
g) promuovere l’integrazione delle informazioni ambientali europee nei programmi internazionali di sorveglianza dell’ambiente, così come definito nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate;
h) pubblicare ogni cinque anni una relazione sullo stato dell’ambiente, le relative tendenze e prospettive, completata dalla pubblicazione di statistiche incentrate su temi specifici;
i) stimolare lo sviluppo e l’applicazione delle tecniche di previsione ambientale, in modo che si possano adottare adeguate misure preventive in tempo opportuno;
j) stimolare lo sviluppo di metodi per valutare il costo dei danni all’ambiente e i costi delle politiche di prevenzione, di protezione e di risanamento dell’ambiente;
k) stimolare lo scambio di informazioni sulle migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre i danni all’ambiente;
l) cooperare con gli organismi e con i programmi di cui all’articolo 15;
m) assicurare un’ampia diffusione fra i cittadini di informazioni ambientali affidabili e paragonabili, in particolare sullo stato dell’ambiente, e incoraggiare l’utilizzazione della nuova tecnologia telematica a tal fine;
n) assistere la Commissione nel processo di scambio di informazioni sull’elaborazione di metodologie delle valutazioni ambientali e migliori pratiche;
o) assistere la Commissione nella diffusione di informazioni sui risultati della pertinente ricerca in campo ambientale, in una forma che meglio contribuisca all’elaborazione di politiche.
p) sviluppare metodologie di valutazione relative alle sostanze chimiche nei settori che rientrano nel suo mandato.
Art. 3
1. I principali campi di attività dell’Agenzia includono, nella più ampia misura possibile, tutti gli elementi che permettono di acquisire le informazioni utili a descrivere lo stato attuale e prevedibile dell’ambiente dai seguenti punti di vista:
a) la qualità dell’ambiente;
b) le pressioni sull’ambiente;
c) la sensibilità dell’ambiente;
anche nel contesto dello sviluppo sostenibile.
2. L’Agenzia fornisce i dati direttamente utilizzabili nell’attuazione della politica della Comunità in materia di ambiente. È accordata la priorità ai seguenti settori di attività:
a) qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche;
b) qualità dell’acqua, inquinanti e risorse idriche;
c) stato dei suoli, della fauna e della flora nonché dei biotopi;
d) utilizzazione del suolo e risorse naturali;
e) gestione dei rifiuti;
f) emissioni sonore;
g) sostanze chimiche pericolose per l’ambiente;
h) protezione del litorale e del mare.
Saranno compresi in particolare i fenomeni transfrontalieri, plurinazionali o globali. Si deve altresì tener conto della dimensione socioeconomica.
3. L’Agenzia può inoltre cooperare allo scambio di informazioni con altri organismi, compresa la rete europea per l’attuazione e il rispetto del diritto dell’ambiente (la rete IMPEL). Nelle sue azioni l’Agenzia evita doppioni con le attività già intraprese da altre istituzioni e altri organismi.
Art. 4
1. La rete comprende:
a) i principali elementi delle reti nazionali di informazione;
b) punti focali nazionali;
c) i centri tematici operativi.
2. Gli Stati membri tengono l’Agenzia informata dei principali elementi che compongono le rispettive reti nazionali d’informazione sull’ambiente in particolare nei settori prioritari di cui all’articolo 3, paragrafo 2 compresa qualsiasi istituzione che, a loro parere, potrebbe collaborare ai lavori dell’Agenzia, tenendo conto della necessità di garantire la copertura geografica più completa possibile del loro territorio. Gli Stati membri, ove opportuno, collaborano con l’Agenzia e contribuiscono all’attività svolta dalla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale in base al programma di lavoro dell’Agenzia mediante la raccolta, la collazione e l’analisi dei dati in ambito nazionale. Gli Stati membri possono parimenti contribuire a cooperare nell’ambito di dette attività a livello transnazionale.
3. Gli Stati membri possono in particolare designare, tra le istituzioni di cui al paragrafo 2 o altre organizzazioni stabilite nel loro territorio, un «punto focale nazionale», incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all’Agenzia, alle istituzioni o agli organismi facenti parte della rete compresi i centri tematici di cui al paragrafo 4.
4. Gli Stati membri possono parimenti individuare, entro il 30 aprile 1994, le istituzioni o altre organizzazioni stabilite nel loro territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l’Agenzia per quanto riguarda determinati argomenti di interesse particolare. Un’istituzione così individuata dovrebbe essere in grado di concludere un accordo con l’Agenzia per agire in qualità di centro tematico della rete per compiti specifici. Questi centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete.
5. I centri tematici sono designati dal consiglio d’amministrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma pluriennale di lavoro previsto all’articolo 8, paragrafo 4. Tuttavia questa designazione può essere rinnovata.
6. L’assegnazione dei compiti specifici ai centri tematici deve figurare nel programma pluriennale di lavoro dell’Agenzia di cui all’articolo 8, paragrafo 4.
7. Alla luce, in particolare, del programma di lavoro pluriennale, l’Agenzia riesamina periodicamente i principali elementi della rete menzionati al paragrafo 2 e apporta loro le eventuali modifiche decise dal consiglio d’amministrazione tenendo conto, se del caso, di nuove designazioni fatte dagli Stati membri.
Art. 5
L’Agenzia potrà concludere con le istituzioni o enti che fanno parte della rete di cui all’articolo 4 gli accordi necessari, in particolare i contratti, per condurre a buon fine i compiti che essa potrà loro affidare. Uno Stato membro può prevedere che, per quanto riguarda le istituzioni o gli organismi nazionali nel suo territorio, siffatti accordi con l’Agenzia siano conclusi in accordo con il punto focale nazionale.
Art. 6
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso dell’Agenzia.
2. Le decisioni adottate dall’Agenzia a titolo dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.
Art. 7
L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.
Art. 8
1. L’Agenzia ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. Ci può essere inoltre un rappresentante di ciascun altro paese che partecipi all’Agenzia in base alle disposizioni pertinenti. Inoltre il Parlamento europeo designerà come membri del consiglio di amministrazione due personalità del mondo scientifico particolarmente qualificate nel settore della protezione dell’ambiente, scelte in base al contributo che saranno in grado di dare all’attività dell’Agenzia. Ogni membro del consiglio di amministrazione può farsi sostituire da un membro supplente.
2. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni e adotta il regolamento interno. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha diritto di voto. Il consiglio di amministrazione elegge un comitato esecutivo al quale può delegare le decisioni esecutive, secondo le norme da esso adottate.
3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma pluriennale di lavoro fondato sui settori prioritari elencati all’articolo 3, paragrafo 2; esso si basa su un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all’articolo 9, previa consultazione del comitato scientifico di cui all’articolo 10 e parere della Commissione. Il programma pluriennale di lavoro, nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità europea, include un progetto di proposta di bilancio pluriennale.
5. Nell’ambito del programma pluriennale, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il programma di lavoro dell’Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e parere della Commissione. Il programma può essere adeguato nel corso dell’anno, secondo la stessa procedura.
6. Il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.
7. L’Agenzia trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.
Art. 9
1. L’Agenzia è diretta da un direttore esecutivo nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia. Ha la responsabilità dei seguenti compiti:
a) adeguata preparazione ed esecuzione delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di amministrazione;
b) ordinaria amministrazione dell’Agenzia;
c) esecuzione dei compiti di cui agli articoli 12 e 13;
d) preparazione e pubblicazione delle relazioni di cui all’articolo 2, lettera h;
e) tutte le questioni relative al personale, l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5.
Il direttore esecutivo raccoglie il parere del comitato scientifico di cui all’articolo 10 per l’assunzione del personale scientifico dell’Agenzia.
2. Il direttore esecutivo è responsabile delle sue attività di fronte al consiglio di amministrazione.
Art. 10
1. Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo sono assistiti da un comitato scientifico, incaricato di emettere un parere nei casi previsti dal presente regolamento e su ogni questione scientifica relativa alle attività dell’Agenzia che il consiglio di amministrazione o il direttore esecutivo gli sottopongano. I pareri del comitato scientifico vengono pubblicati.
2. Il comitato scientifico è composto da membri particolarmente qualificati in materia ambientale, nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenendo conto, tra l’altro, dei settori scientifici che devono essere rappresentati in seno al comitato al fine di assistere l’Agenzia nei suoi campi di attività. Il regolamento interno previsto all’articolo 8, paragrafo 2 disciplina il suo funzionamento.
Art. 10 bis
1. È istituito un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici («comitato consultivo»).
2. Il comitato consultivo è composto da 15 esperti scientifici ad alto livello in una vasta gamma di discipline pertinenti. I membri del comitato consultivo soddisfano i criteri stabiliti al paragrafo 3. Non più di due membri del comitato consultivo sono di nazionalità dello stesso Stato membro. I membri del comitato consultivo offrono tutte le garanzie di indipendenza.
3. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato consultivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, in seguito a una procedura di selezione aperta, equa e trasparente. Nella selezione dei membri del comitato consultivo, il consiglio di amministrazione si adopera per garantire una varietà di competenze disciplinari e settoriali così come l’equilibrio geografico e di genere. La selezione si basa sui criteri seguenti:
a) eccellenza scientifica;
b) esperienza nello svolgimento di valutazioni scientifiche e nel fornire consulenza scientifica nei settori di competenza;
c) ampia esperienza nel campo delle scienze climatiche e ambientali o in altri settori scientifici pertinenti per il conseguimento degli obiettivi climatici dell’Unione;
d) esperienza professionale in un ambiente interdisciplinare in un contesto internazionale.
4. I membri del comitato consultivo sono designati a titolo personale e svolgono il loro incarico in completa indipendenza dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione. Il comitato consultivo elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di quattro anni e adotta il regolamento interno.
5. Il comitato consultivo integra il lavoro dell’Agenzia pur agendo autonomamente nello svolgimento dei suoi compiti. Il comitato consultivo stabilisce in modo indipendente il proprio programma di lavoro annuale e nel farlo consulta il consiglio di amministrazione. Il presidente del comitato consultivo informa il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo in merito a tale programma e alla sua attuazione.