Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso1 ha subito numerose e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione di tale regolamento.
I prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità europea.
È necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri, in particolare in materia di non proliferazione, e dell’Unione europea (EU).
L’esistenza di un sistema comune di controllo e di politiche armonizzate di applicazione e controllo in tutti gli Stati membri rappresenta un presupposto indispensabile per la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all’interno della Comunità.
La responsabilità delle decisioni in merito alle autorizzazioni di esportazione specifiche, globali o nazionali generali, alle autorizzazioni di servizi di intermediazione, al transito di prodotti a duplice uso non comunitario o alle autorizzazioni di trasferimento, nella Comunità, dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato IV spetta alle autorità nazionali. Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso devono essere adottate nell’ambito della politica commerciale comune e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni2.
Le decisioni relative all’aggiornamento dell’elenco comune di beni a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni devono essere conformi agli obblighi e agli impegni che gli Stati membri hanno assunto in quanto membri dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in materia di controllo delle esportazioni, oppure a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
Elenchi comuni di prodotti a duplice uso, di destinazioni e di linee direttrici sono elementi essenziali per un regime di controllo delle esportazioni efficace.
Anche la trasmissione di software e di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al di fuori della Comunità dovrebbe essere sottoposta a controllo.
Occorre prestare particolare attenzione alle questioni relative alla riesportazione e all’uso finale.
Il 22 settembre 1998 i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea hanno firmato protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sui trasferimenti delle attrezzature e delle materie non nucleari specificate.
La Comunità ha istituito un complesso organico di norme doganali contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario3 («il codice doganale comunitario»), e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione4, che attua il regolamento (CEE) n. 2913/92, i quali stabiliscono, tra l’altro, le disposizioni relative all’esportazione e riesportazione di beni. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d’applicazione.
A norma ed entro i limiti dell’articolo 30 del trattato e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri manterranno il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all’interno della Comunità al fine di salvaguardare l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Tali controlli, essendo correlati all’efficacia dei controlli sulle esportazioni dalla Comunità, dovrebbero essere periodicamente riesaminati dal Consiglio.
Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare misure intese a conferire adeguati poteri alle autorità competenti.
Nel giugno 2003, i capi di Stato o di governo dell’UE hanno adottato un piano d’azione sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa (piano d’azione di Salonicco). Tale piano è stato integrato dalla strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003. A norma del capitolo III di tale strategia, l’Unione europea deve servirsi di tutti gli strumenti di cui dispone per prevenire, dissuadere, bloccare e, se possibile, eliminare i programmi di proliferazione che causano preoccupazione a livello globale. Il punto 30.A 4 di detto capitolo fa uno specifico riferimento al rafforzamento delle politiche e prassi per il controllo delle esportazioni.
La risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 28 aprile 2004, stabilisce che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali connessi, e che a tal fine devono, tra l’altro, istituire controlli sul transito e sull’intermediazione. Per materiali connessi si intendono i materiali, le attrezzature e le tecnologie contemplate dai pertinenti trattati e accordi multilaterali, o inclusi negli elenchi di controllo nazionali, che potrebbero essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori.
Il presente regolamento riguarda i prodotti che si limitano ad attraversare il territorio della Comunità, ossia i prodotti che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno o che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco e non devono essere iscritti in una contabilità di magazzino approvata. Pertanto, bisognerebbe prevedere la possibilità che le autorità degli Stati membri vietino, a seconda dei casi, il transito di prodotti a duplice uso non comunitari qualora abbiano fondati motivi di sospettare, in base ad intelligence o ad altre fonti, che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori.
È opportuno inoltre introdurre controlli sulla fornitura dei servizi di intermediazione quando l’intermediario è stato informato dalle autorità nazionali competenti o è a conoscenza del fatto che tale fornitura potrebbe portare alla produzione di armi di distruzione di massa o dei loro vettori in un paese terzo.
È opportuno arrivare a un’applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l’UE, per promuovere la sicurezza dell’Unione europea e internazionale e offrire parità di condizioni agli esportatori europei. È quindi opportuno, in linea con le raccomandazioni del piano d’azione di Salonicco e con le richieste della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottata il 12 dicembre 2003, ampliare l’ambito di consultazione tra gli Stati membri prima di concedere un’autorizzazione di esportazione. Tale approccio offrirebbe, ad esempio, tra gli altri vantaggi, la garanzia che gli interessi vitali di sicurezza di uno Stato membro non siano minacciati da esportazioni provenienti da un altro Stato membro. Una maggiore convergenza delle condizioni di attuazione dei controlli nazionali sui prodotti a duplice uso non elencati nel presente regolamento e l’armonizzazione delle condizioni d’uso dei diversi tipi di autorizzazioni che possono essere concesse a norma del presente regolamento comporterebbero un’applicazione più uniforme e coerente dei controlli. Il miglioramento della definizione di trasferimenti immateriali di tecnologia, in modo da includere la messa a disposizione di tecnologia controllata alle persone stabilite al di fuori dell’UE, aiuterebbe gli sforzi intesi a promuovere la sicurezza come pure l’ulteriore allineamento delle modalità di scambio delle informazioni sensibili tra Stati membri a quelle dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni, in particolare dando la possibilità di istituire un sistema elettronico sicuro per lo scambio d’informazioni tra Stati membri.
Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto e definizioni
Art. 1
Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso.
Art. 2
Ai fini del presente regolamento:
1) «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;
2) «esportazione» è:
i) un regime di esportazione ai sensi dell’articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario);
ii) una riesportazione, ai sensi dell’articolo 182 di detto codice, esclusi i prodotti in transito; e
iii) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori della Comunità europea; comprende la messa a disposizione in forma elettronica di tale software e tecnologie a persone giuridiche e fisiche e a consorzi al di fuori della Comunità. L’esportazione include anche la trasmissione orale di tecnologia quando tale tecnologia è descritta al telefono;
3) «esportatore» è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio:
i) per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell’accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto l’esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità;
ii) che decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori della Comunità.
Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l’esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella Comunità;
4) «dichiarazione d’esportazione» è l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione;
5) «servizi di intermediazione» sono:
la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
la vendita o l’acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.
Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l’assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;
6) «intermediario» è qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro della Comunità che svolga i servizi definiti all’articolo 5 dalla Comunità verso il territorio di un paese terzo;
7) «transito» è il trasporto di prodotti a duplice uso non comunitari che entrano e attraversano il territorio doganale della Comunità con una destinazione esterna alla Comunità stessa;
8) «autorizzazione di esportazione specifica» è un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso;
9) «autorizzazione generale di esportazione dell’Unione» è un’autorizzazione all’esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti d’uso elencati negli allegati da II bis a II septies;
10) «autorizzazione globale di esportazione» è un’autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici;
11) «autorizzazione generale di esportazione nazionale» è un’autorizzazione all’esportazione concessa a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, e definita dalla legislazione nazionale conformemente all’articolo 9 e all’allegato III c;
12) «territorio doganale dell’Unione europea» è il territorio ai sensi dell’articolo 3 del codice doganale comunitario;
13) «prodotti a duplice uso non comunitari» sono i prodotti che hanno lo status di merci non comunitarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario).
Capo II. Ambito d’applicazione
Art. 3
1. L’esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad autorizzazione.
2. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma degli articoli 4 o 8, anche l’esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.
Art. 4
1. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.
2. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l’esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini del presente paragrafo per «scopi militari» si intende:
a) l’inserimento in prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
b) l’utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell’elenco summenzionato;
c) l’utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell’elenco summenzionato.
3. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione anche nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.
4. Un esportatore, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende esportare e che non sono compresi nell’elenco di cui all’allegato I sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, deve informarne le autorità di cui al paragrafo 1, che decideranno in merito all’opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.
5. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I qualora l’esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1.
6. Uno Stato membro che, in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, subordina ad autorizzazione l’esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell’elenco di cui all’allegato I, ne informa, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e le trasmettono alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7 si applicano ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.
8. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2603/69.
Art. 5
1. I servizi di intermediazione relativi a prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I sono subordinati alla presentazione di un’autorizzazione nel caso in cui l’intermediario sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è residente o stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Un intermediario, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I per i quali propone i servizi d’intermediazione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, deve informarne le autorità competenti che decideranno in merito all’opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.
2. Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano alle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 6
1. Il transito di prodotti a duplice uso non comunitari compresi nell’elenco di cui all’allegato I può essere vietato dalle autorità competenti degli Stati membri in cui il transito ha luogo nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Ai fini della decisione di divieto, gli Stati membri tengono conto degli obblighi e impegni assunti in quanto parti di trattati internazionali o membri di regimi internazionali di non proliferazione.
2. Prima di decidere se vietare o meno il transito, uno Stato membro può prevedere che le sue autorità competenti possano, in singoli casi, subordinare ad autorizzazione il transito specifico di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
3. Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
4. Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano alle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 7
Il presente regolamento non si applica alla fornitura di servizi o alla trasmissione di tecnologie qualora esse comportino un movimento transfrontaliero di persone.
Art. 8
1. Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, uno Stato membro può vietare l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, immediatamente dopo la loro adozione, indicandone con precisione i motivi.
3. Gli Stati membri notificano inoltre immediatamente alla Commissione ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
Capo III. Autorizzazioni all’esportazione e autorizzazione di servizi di intermediazione
Art. 9
1.
Il presente regolamento istituisce, per talune esportazioni, un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, come indicato negli allegati da II bis a II septies.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore possono vietare a quest’ultimo di ricorrere a tali autorizzazioni qualora vi sia un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare tale autorizzazione o una disposizione della normativa in materia di controllo delle esportazioni.
Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori privati del diritto di ricorrere a un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, a meno che non stabiliscano che l’esportatore non tenterà di esportare prodotti a duplice uso attraverso un altro Stato membro. A tale fine si ricorre al sistema di cui all’articolo 19, paragrafo 4.
Per garantire che le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione di cui agli allegati da II bis a II septies coprano solo le operazioni a basso rischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis per eliminare destinazioni dall’ambito di applicazione di tali autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione se tali destinazioni diventano soggette a un embargo sugli armamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
Qualora, in caso di tale embargo sugli armamenti, motivi imperativi di urgenza richiedano la rimozione di determinate destinazioni dall’ambito di applicazione di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, la procedura di cui all’articolo 23 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
2. Per tutte le altre operazioni di esportazione per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 4, questa autorizzazione può essere specifica, globale o generale. Tutte le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio della Comunità. Gli esportatori mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie relativamente alla loro domanda d’autorizzazione specifica o globale di esportazione, in modo da fornire informazioni complete alle autorità nazionali competenti in particolare per quanto riguarda l’utilizzatore finale, il paese di destinazione e l’uso finale del prodotto esportato. Se del caso, l’autorizzazione può essere subordinata ad una dichiarazione relativa all’uso finale.
3. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o globali entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale.
4. Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali:
a) escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati nell’allegato II octies;
b) sono definite dalla legislazione o prassi nazionale. Possono essere utilizzate da tutti gli esportatori stabiliti o residenti nello Stato membro che rilascia tali autorizzazioni qualora soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella legislazione nazionale complementare. Sono rilasciate conformemente alle indicazioni di cui all’allegato III c e alla legislazione o prassi nazionale. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C;
c) non possono essere utilizzate qualora l’esportatore sia stato informato dalle sue autorità del fatto che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3 o paragrafo 2 in un paese soggetto ad un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, qualora l’esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati alle utilizzazioni summenzionate.
5. Gli Stati membri mantengono o introducono nelle loro rispettive legislazioni nazionali la possibilità di concedere un’autorizzazione di esportazione globale.
6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate:
a) al rilascio delle autorizzazioni d’esportazione di prodotti a duplice uso;
b) alla decisione di vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari di cui al presente regolamento.
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, la Commissione pubblica l’elenco di tali autorità.
Art. 10
1. Le autorizzazioni di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri in cui l’intermediario è residente o stabilito. Tali autorizzazioni sono rilasciate per una determinata quantità di prodotti specifici circolanti tra due o più paesi terzi. L’ubicazione dei prodotti nei paesi terzi d’origine, l’utilizzatore finale e il luogo esatto in cui è stabilito devono essere chiaramente precisati. Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio della Comunità.
2. Gli intermediari mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie relativamente alla loro domanda di autorizzazione di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento, segnatamente i dati specifici relativi all’ubicazione dei prodotti a duplice uso nel paese terzo d’origine, una chiara descrizione dei prodotti e della quantità interessata, i terzi implicati nella transazione, il paese terzo di destinazione, l’utilizzatore finale in tale paese e il luogo esatto in cui è stabilito.
3. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di servizi di intermediazione entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale.
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento. La Commissione pubblica l’elenco di tali autorità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Art. 11
1. Se i prodotti a duplice uso, per i quali è stata chiesta un’autorizzazione di esportazione specifica verso una destinazione che non figura nell’allegato II bis o verso tutte le destinazioni, nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nell’allegato IV, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta, tale circostanza deve essere indicata nella richiesta. Le autorità competenti dello Stato membro al quale l’autorizzazione viene richiesta consultano immediatamente le corrispondenti autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono loro le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell’autorizzazione. La comunicazione di obiezioni vincola lo Stato membro cui è stata fatta la richiesta. Se non pervengono obiezioni entro dieci giorni lavorativi, si considera che lo Stato membro consultato o gli Stati membri consultati non hanno obiezioni. In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine di dieci giorni. Tuttavia la proroga non può superare i trenta giorni lavorativi.
2. Qualora un’esportazione possa recare pregiudizio a interessi vitali in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere ad un altro Stato membro di non concedere l’autorizzazione di esportazione, oppure, qualora siffatta autorizzazione sia stata concessa, chiederne l’annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente con lo Stato membro richiedente consultazioni di natura non vincolante, che dovranno terminare entro dieci giorni lavorativi. Qualora lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta decida di rilasciare l’autorizzazione, ciò va notificato alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico di cui all’articolo 13, paragrafo 6.