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Regolamento (CE) n. 613/2009 del Consiglio del 6 luglio 2009 relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2008 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X,

vista la proposta della Commissione,

Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2008 alle retribuzioni versate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

I coefficienti correttori, facenti oggetto di un pagamento sulla base del regolamento (CE) n. 624/2008 del Consiglio2, possono comportare degli adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

È opportuno prevedere un versamento di arretrati nel caso di aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

È opportuno prevedere un recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

In analogia a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all’interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è opportuno prevedere che un eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Nell’allegato del presente regolamento sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2008, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Art. 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2.

Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 2009. Per il Consiglio Il presidente C. Bildt