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Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio del 13 luglio 2009 recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

Tenendo presente l’interesse della Comunità a sviluppare relazioni commerciali armoniose con i paesi terzi, è opportuno prevedere l’apertura, a titolo autonomo, di un contingente tariffario comunitario d’importazione di 20000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate.

Conformemente all’articolo 144 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)1, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento, i contingenti tariffari dei prodotti interessati dal presente regolamento sono aperti e gestiti dalla Commissione in base alle modalità di applicazione adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. È aperto un contingente tariffario annuo dell’Unione recante il numero d’ordine 09.4449 per l’importazione di 21500 tonnellate, espresse in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201, 0202, 02061095 e 02062991.

1 bis. A decorrere dal 1o agosto 2012, il contingente tariffario annuo dell’Unione di cui al paragrafo 1 è aumentato di 48200 tonnellate, espresse in peso del prodotto.

2. Il dazio all’importazione per il contingente di cui al paragrafo 1 è fissato allo 0 %.

3. L’anno contingentale inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno.

Art. 2

1. Il contingente tariffario di importazioni di cui all’articolo 1 è gestito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2.

2. La Commissione può sospendere, totalmente o parzialmente, l’applicazione del contingente tariffario di importazioni di cui all’articolo 1 mediante atti di esecuzione, qualora gli Stati Uniti o il Canada non adottino le misure previste, rispettivamente, dal protocollo d’intesa tra gli Stati Uniti e la Commissione europea2 o dal protocollo d’intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2.

Art. 2 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/20114.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009. Per il Consiglio Il presidente E. Erlandsson