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Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 156 e l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,

L’economia europea attraversa una fase di forte recessione dovuta alla crisi finanziaria. Sono necessari sforzi straordinari e immediati per rispondere a una situazione economica grave senza precedenti. Per ripristinare la fiducia tra gli operatori del mercato occorre mettere a punto senza indugio misure aventi un impatto sull’economia.

Allo stesso tempo è chiaro che la forza e la sostenibilità a lungo termine dell’economia europea dipendono dalla sua riorganizzazione, per soddisfare le richieste in termini di sicurezza energetica e l’esigenza di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Questa conclusione è rafforzata dalle crescenti preoccupazioni sulla necessità di assicurare l’affidabilità delle forniture di gas.

Alla luce di queste preoccupazioni, il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 ha approvato, nelle sue conclusioni, il piano europeo di ripresa economica, presentato dalla Commissione il 26 novembre 2008, che fissa le modalità secondo le quali gli Stati membri e l’Unione europea possono coordinare le rispettive politiche e dare un nuovo impulso all’economia europea, concentrandosi sugli obiettivi comunitari a lungo termine.

Una parte importante del piano di ripresa è costituita dalla proposta di aumentare le spese comunitarie in settori strategici ben definiti, per ridare fiducia agli investitori e contribuire a tracciare la strada verso un’economia più forte per il futuro. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare un elenco di progetti specifici, tenendo conto di un adeguato equilibrio geografico, per rafforzare gli investimenti a favore, in particolare, dello sviluppo di progetti infrastrutturali.

Per l’efficacia del piano di ripresa è fondamentale finanziare misure che consentano di affrontare rapidamente sia la crisi economica che gli urgenti bisogni energetici della Comunità. Nondimeno, tale programma speciale, istituito dal presente regolamento, non dovrebbe creare in alcun modo un precedente per i futuri tassi di cofinanziamento nell’ambito degli investimenti nelle infrastrutture.

Per avere un impatto tangibile e sostanziale occorre che gli investimenti si concentrino su pochi settori specifici in cui l’azione consenta di dare un chiaro contributo al conseguimento degli obiettivi della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, esistano progetti maturi di ampia portata che consentano un uso efficiente ed efficace di un sostegno finanziario di consistente entità e che facciano da catalizzatore di notevoli investimenti provenienti da altre fonti, tra cui la Banca europea per gli investimenti, e l’azione a livello europeo possa creare valore aggiunto. I settori delle infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica, dell’energia eolica in mare e della cattura e dello stoccaggio del carbonio soddisfano tali criteri. La scelta dei detti settori rispecchia le circostanze particolari del piano di ripresa e non dovrebbe mettere in questione l’elevata priorità accordata all’efficienza energetica e alla promozione dell’energia generata da fonti rinnovabili, affrontate nel piano di ripresa.

La Commissione ha dichiarato che, quando presenterà nel 2010 una relazione sull’attuazione del presente regolamento, intende proporre, se del caso, misure che consentano il finanziamento di progetti coerenti con il piano di ripresa, quali progetti nei settori dell’efficienza energetica e dell’energia generata da fonti rinnovabili, ove non fosse possibile impegnare tutti i fondi entro il 2010.

Per quanto riguarda le infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica, nel corso degli ultimi anni si sono manifestati taluni problemi. Le recenti crisi del gas (inverno del 2006 e del 2009) e l’aumento dei prezzi del petrolio fino alla metà del 2008 hanno evidenziato la vulnerabilità dell’Europa. Le risorse energetiche autoctone (gas e petrolio) stanno diminuendo, in modo tale da accrescere la dipendenza dell’Europa dalle importazioni per il suo approvvigionamento energetico. In questo contesto, le infrastrutture energetiche avranno un ruolo determinante.

Tuttavia, la crisi economica e finanziaria in corso incide negativamente sulla realizzazione di progetti di infrastrutture energetiche. Alcuni progetti importanti, tra cui progetti di interesse comunitario, potrebbero subire forti ritardi a causa della scarsità dei finanziamenti. Occorrono pertanto azioni urgenti per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche. Dati i tempi lunghi richiesti per la progettazione e la realizzazione dei progetti, è importante che la Comunità investa immediatamente in queste infrastrutture in modo da accelerare, in particolare, lo sviluppo di progetti di particolare importanza per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità. Ciò sarà determinante per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità a prezzi competitivi quando l’economia ripartirà e la domanda mondiale di energia aumenterà.

Tra i progetti in materia di infrastrutture energetiche è necessario selezionare progetti importanti per il funzionamento del mercato interno dell’energia, per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e che, inoltre, contribuiscano alla ripresa dell’economia.

Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio e, nello specifico, l’energia eolica in mare, il presente regolamento dovrebbe basarsi sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche, presentato dalla Commissione il 22 novembre 2007, che ha invitato a elaborare un piano strategico congiunto per la ricerca e l’innovazione nel settore dell’energia in linea con gli obiettivi della politica energetica dell’Unione europea, impegnandosi allo stesso tempo alla realizzazione di sei iniziative industriali europee. Nelle conclusioni della riunione del 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad accelerare in misura significativa l’attuazione del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Il programma avvia il finanziamento dei progetti di cattura e stoccaggio del carbonio e dell’eolico in mare, fatta salva la futura realizzazione delle sei iniziative industriali su progetti di dimostrazione nel settore dell’energia descritte nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

Per ottenere un impatto immediato sulla crisi economica, è essenziale che il presente regolamento elenchi i progetti che possono beneficiare immediatamente del sostegno finanziario, su riserva del rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza e dei limiti fissati dal pacchetto finanziario.

Per quanto riguarda i progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica, dovrebbe essere redatto un elenco in funzione del contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi della sicurezza e della diversificazione degli approvvigionamenti, indicati dalla Commissione nel secondo riesame strategico della politica energetica del 13 novembre 2008 e approvati dal Parlamento europeo nella risoluzione del 3 febbraio 2009 e dal Consiglio nelle conclusioni del 19 febbraio 2009. I progetti dovrebbero essere selezionati sulla base della loro capacità a realizzare le priorità individuate nel riesame, del raggiungimento di un grado ragionevole di maturità e del loro contributo alla sicurezza e diversificazione delle fonti energetiche e degli approvvigionamenti, all’ottimizzazione della capacità della rete e all’integrazione del mercato interno dell’energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera, allo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l’isolamento delle regioni meno favorite o insulari della Comunità, alla connessione delle fonti di energia rinnovabili, alla sicurezza, affidabilità e interoperabilità delle reti interconnesse e alla solidarietà tra Stati membri. La realizzazione di tali progetti richiederà l’impegno da parte delle autorità nazionali, regionali e locali ad accelerare le procedure amministrative e la concessione delle autorizzazioni. Per numerosi progetti, il sostegno non potrà essere messo a disposizione entro i termini prescritti se questa accelerazione non verrà realizzata.

Per quanto riguarda l’energia eolica in mare, l’elenco dovrebbe contenere progetti che, sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti interessati nel quadro della piattaforma tecnologica europea per l’energia eolica, dall’industria e da altre fonti, possono essere considerati approvati e pronti per la realizzazione, innovativi, anche se basati su concetti consolidati, capaci di accelerazione in risposta ad uno stimolo finanziario, aventi un’importanza transfrontaliera, su vasta scala, e in grado di dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno effettivamente diffusi, in funzione degli obiettivi e delle strutture approvati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010.

Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio, occorre che l’elenco sia in larga misura redatto sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti interessati nel quadro del forum sulle energie fossili, della piattaforma tecnologica sulle centrali elettriche a combustibile fossile e zero emissioni e da altre fonti. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010. Occorre valutare il grado di preparazione sulla base dell’esistenza di un concetto maturo e realizzabile di impianto industriale, ivi compresa la componente della cattura del carbonio, dell’esistenza di un concetto maturo e realizzabile per il trasporto e lo stoccaggio di CO2 e di un chiaro impegno da parte delle autorità locali a sostenere il progetto. I progetti dovrebbero anche dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno effettivamente diffusi e in che modo consentiranno di accelerare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

Occorrerà fare una selezione tra le proposte ammissibili. Tale selezione dovrà, tra l’altro, garantire che in ogni Stato membro non si sostenga più di una proposta di cattura e stoccaggio del carbonio, per garantire che sia studiata un’ampia gamma di condizioni di stoccaggio geologico e per sostenere l’obiettivo della ripresa economica in tutta Europa.

Occorre che il finanziamento comunitario non crei distorsioni ingiustificate della concorrenza o del funzionamento del mercato interno e tenga conto in particolare delle regole sull’accesso dei terzi e delle eventuali deroghe in materia di accesso dei terzi. Ulteriori fondi nazionali in aggiunta al finanziamento comunitario dovrebbero rispettare le norme sugli aiuti di Stato. A prescindere dalla sua forma, occorre che il sostegno finanziario della Comunità sia concesso in conformità delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3 (il regolamento finanziario), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4, tranne nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento derogano espressamente a tali regole.

Data l’urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i bisogni urgenti della Comunità in materia energetica, il presente regolamento contiene già disposizioni dettagliate, tra cui un elenco di progetti ammissibili, sulle disposizioni finanziarie per il sostegno da concedere. Inoltre, data l’urgente necessità di misure di stimolo, tutti gli impegni giuridici che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e nel 2010 dovrebbero essere assunti prima della fine del 2010.

Nel realizzare azioni finanziate a norma del presente regolamento, occorre che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, procedendo a controlli efficaci e recuperando gli importi indebitamente versati e, qualora siano rilevate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità5, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità6, e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)7.

In funzione delle tematiche oggetto dei sottoprogrammi, la Commissione dovrebbe essere assistita da vari comitati nella selezione delle proposte che beneficeranno di un finanziamento e nella determinazione dell’importo del finanziamento da concedere ad ogni sottoprogramma.

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione8.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire sostenere la ripresa economica nella Comunità, soddisfare la richiesta di sicurezza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra aumentando la spesa in settori strategici ben definiti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, in ragione dell’ambito di applicazione del presente regolamento e della natura dei settori e dei progetti selezionati, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Data l’urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i pressanti bisogni energetici della Comunità, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario denominato programma energetico europeo per la ripresa (European Energy Programme for Recovery, «EEPR»), per lo sviluppo di progetti nel settore dell’energia nella Comunità che contribuiscano, dando un impulso finanziario, alla ripresa economica, alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il presente regolamento istituisce sottoprogrammi per promuovere il conseguimento dei predetti obiettivi nei settori:

  1. a) delle infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica;

  2. b) dell’energia eolica in mare; e

  3. c) della cattura e dello stoccaggio del carbonio.

Il presente regolamento individua progetti da finanziare nel quadro di ogni sottoprogramma e stabilisce i criteri per individuare e attuare azioni per realizzare detti progetti.

Il presente regolamento prevede la creazione di uno strumento finanziario («lo strumento») a sostegno di iniziative in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) «cattura e stoccaggio del carbonio» la cattura dell’anidride carbonica (CO2) prodotta dagli impianti industriali, il trasporto sul sito di stoccaggio e l’iniezione in una formazione geologica sotterranea idonea ai fini del suo stoccaggio permanente;

  2. b) «costi ammissibili» lo stesso significato di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002;

  3. c) «infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica»:

    1. i) tutte le linee ad alta tensione, tranne quelle delle reti di distribuzione, e i collegamenti sottomarini, purché tali infrastrutture siano utilizzate per la trasmissione o i collegamenti interregionali o internazionali;

    2. ii) i gasdotti ad alta pressione, tranne quelli delle reti di distribuzione;

    3. iii) i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui al punto ii);

    4. iv) i terminali di arrivo, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL); e

    5. v) le attrezzature e gli impianti indispensabili per il funzionamento regolare delle infrastrutture di cui ai punti i), ii), iii) o iv) compresi i sistemi di protezione, di controllo e di regolazione;

  4. d) «parte di progetto» ogni attività che sia indipendente finanziariamente, tecnicamente o nel tempo e che contribuisca al completamento di un progetto;

  5. e) «fase di investimento» la fase di un progetto durante la quale avviene la costruzione e si sostengono i costi di capitale;

  6. f) «energia eolica in mare» l’energia elettrica generata da turbine azionate dal vento situate in mare, vicino alla costa o lontano da essa;

  7. g) «fase di pianificazione» la fase di un progetto che precede la fase di investimento, nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto, ivi compresi, se del caso, la valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici e l’ottenimento di tutte le licenze e autorizzazioni, e si sostengono i costi di capitale.

Art. 3 Bilancio

1. La dotazione finanziaria per la realizzazione dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è di 3980000000 EUR, ripartiti come segue:

  1. a) progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica: 2365000000 EUR;

  2. b) progetti di energia eolica in mare: 565000000 EUR;

  3. c) progetti di cattura e stoccaggio del carbonio: 1050000000 EUR.

2. Gli impegni giuridici specifici di cui al capo II che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e 2010 sono assunti entro il 31 dicembre 2010. Gli impegni giuridici specifici di cui al capo II bis sono assunti entro il 31 marzo 2011.

3. Gli intermediari finanziari di cui all’allegato II si adoperano per assegnare tutti i fondi del contributo dell’Unione di cui dispone lo strumento a progetti di investimento e all’assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili entro il 31 marzo 2014. Dopo tale data non potrà essere più assegnato alcun finanziamento a titolo di contributo dell’Unione. Tutti i finanziamenti a titolo di contributo dell’Unione non assegnati dagli intermediari finanziari entro il 31 marzo 2014 sono restituiti al bilancio generale dell’Unione. Il finanziamento a titolo di contributo dell’Unione destinato a progetti di investimento rimane investito per un determinato periodo di tempo che non può protrarsi oltre il 31 marzo 2034. L’Unione ha diritto a profitti dai propri investimenti nello strumento per tutta la durata dello strumento, in proporzione al suo contributo allo strumento e in conformità con i suoi diritti di azionista.

Capo II. Sottoprogrammi

Sezione 1. Progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica

Art. 4 Obiettivi

La Comunità promuove i progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica che presentano il maggiore valore aggiunto comunitario e contribuiscono ai seguenti obiettivi:

  1. a) la sicurezza e la diversificazione delle fonti di energia, dei percorsi e degli approvvigionamenti;

  2. b) l’ottimizzazione della capacità della rete elettrica e l’integrazione del mercato interno dell’energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera;

  3. c) lo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l’isolamento delle regioni meno favorite o insulari della Comunità;

  4. d) la connessione e l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili; e

  5. e) la sicurezza, l’affidabilità e l’interoperabilità delle reti energetiche interconnesse, compresa la capacità di utilizzare flussi di gas multidirezionali ove necessario.

Art. 5 Priorità

L’EERP contribuisce ad adeguare e sviluppare urgentemente le reti energetiche di particolare importanza per la Comunità a sostegno del funzionamento del mercato interno dell’energia e, in particolare, ad accrescere la capacità di interconnessione, la sicurezza e la diversificazione dell’approvvigionamento e a superare gli ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È necessario un sostegno comunitario speciale per intensificare lo sviluppo delle reti energetiche e accelerarne la costruzione, specialmente dove c’è scarsa diversificazione di percorsi e di fonti di approvvigionamento.

Art. 6 Concessione del sostegno finanziario comunitario

1. Il sostegno finanziario nel quadro dell’EEPR («sostegno EEPR») per progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica è concesso per le azioni che realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte A, o parti degli stessi, finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 4.

2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità di tali proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’articolo 7 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’articolo 8.

3. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Art. 7 Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte A, e non superano il massimale di sostegno EERP fissato nello stesso allegato e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’articolo 8.

2. Possono presentare le proposte:

  1. a) uno o più Stati membri congiuntamente;

  2. b) con l’accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione:

    1. i) una o più imprese pubbliche o private ovvero uno o più organismi pubblici o privati congiuntamente;

    2. ii) una o più organizzazioni internazionali congiuntamente; oppure

    3. iii) un’impresa comune.

3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

Art. 8 Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:

  1. a) la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’importazione;

  2. b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento dell’azione.

2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:

  1. a) grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d’investimento, e sostenimento di sostanziali spese in conto capitale entro la fine del 2010;

  2. b) la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;

  3. c) la misura in cui il sostegno EEPR stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;

  4. d) l’impatto socio-economico;

  5. e) l’impatto ambientale;

  6. f) il contributo alla continuità e all’interoperabilità della rete energetica, nonché all’ottimizzazione delle sue capacità;

  7. g) il contributo al miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza;

  8. h) il contributo alla creazione di un mercato dell’energia ben integrato.

Art. 9 Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR contribuisce alle spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi incaricati della realizzazione del progetto.

2. Il sostegno EEPR non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Art. 10 Strumenti

1. A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.

2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di decisioni della Commissione.

Art. 11 Responsabilità finanziarie degli Stati membri

1. Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano l’importo e la conformità con il presente regolamento delle spese sostenute per progetti o parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione nei controlli in loco.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.