diritto.io

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

Testo vigente

ALLEGATO XI

ALLEGATO XI

PROCEDURE E CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA OLIMPICA PARTECIPANTI AI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI

CAPO I Scopo e definizioni

Articolo 1 Scopo

Scopo delle condizioni e procedure specifiche esposte di seguito è facilitare le domande e il rilascio di visti ai membri della famiglia olimpica per il periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici organizzati da uno Stato membro.

Sono inoltre d’applicazione le disposizioni pertinenti dell’acquis comunitario relativo alle procedure di domanda e di rilascio dei visti.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1. «organizzazioni responsabili», con riferimento alle misure volte a facilitare le procedure per la domanda e il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici: le organizzazioni ufficiali, ai sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici gli elenchi dei membri della famiglia olimpica per il rilascio delle tessere di accreditamento per i Giochi;

  2. 2. «membro della famiglia olimpica»: qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del Comitato paraolimpico internazionale, delle federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali, come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l’autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figuri negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici del [anno] come partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici del [anno];

  3. 3. «tessere olimpiche di accreditamento», rilasciate dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici a norma della legislazione nazionale: uno o due documenti di sicurezza, uno per i Giochi olimpici e uno per i Giochi paraolimpici, ciascuno recante la fotografia del titolare, che definiscono l’identità del membro della famiglia olimpica e consentono l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le gare e le altre manifestazioni previste per il periodo dei Giochi;

  4. 4. «periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici»: il periodo durante il quale si svolgono i Giochi olimpici e il periodo durante il quale si svolgono i Giochi paraolimpici;

  5. 5. «Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici»: il comitato costituito dallo Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni nazionali per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici, che decide l’accreditamento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;

  6. 6. «servizi competenti per il rilascio dei visti»: i servizi preposti dallo Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici all’esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.

CAPO II Rilascio del visto

Articolo 3 Condizioni

Può essere concesso un visto, ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti condizioni:

  1. a) è designata da una delle organizzazioni responsabili e accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici come partecipante ai Giochi olimpici e paraolimpici;

  2. b) è in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne ai sensi dell’articolo 5 del codice frontiere Schengen;

  3. c) non è segnalata ai fini della non ammissione;

  4. d) non è considerata pericolosa per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di nessuno degli Stati membri.

Articolo 4 Presentazione della domanda

1. Nello stabilire l’elenco delle persone selezionate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici, l’organizzazione responsabile può presentare, contestualmente alla domanda di rilascio della tessera olimpica di accreditamento per le persone selezionate, una domanda collettiva di visto per i membri della famiglia olimpica soggetti a obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, fatti salvi i casi in cui tali persone siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato dal Regno Unito o dall’Irlanda conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri1.

2. La domanda collettiva di visto per le persone interessate è trasmessa, insieme alle domande per la tessera olimpica di accreditamento, al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici secondo la procedura da questo stabilita.

3. È presentata una domanda individuale di visto per ogni singolo partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici.

4. Il Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme alle copie delle domande per il rilascio della tessera olimpica di accreditamento sulle quali figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, tipo di documento di viaggio e relativa data di scadenza).

Articolo 5 Esame della domanda collettiva e tipologia del visto

1. I servizi competenti rilasciano il visto in seguito a un esame diretto ad accertare se sussistono le condizioni di cui all’articolo 3.

2. È rilasciato un visto di tipo uniforme, per ingressi multipli, che autorizza un soggiorno di non più di 90 giorni per il periodo dei Giochi olimpici e/o paraolimpici.

3. Ove il membro della famiglia olimpica interessato non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3, lettera c) o d), i servizi competenti per il rilascio dei visti possono concedere un visto con validità territoriale limitata, a norma dell’articolo 25 del presente regolamento.

Articolo 6 Forma del visto

1. Il visto consta di due numeri apposti sulla tessera olimpica di accreditamento. Il primo è il numero del visto che, in caso di visto uniforme, si compone di sette (7) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalla lettera «C». In caso di visto con validità territoriale limitata, il numero si compone di otto (8) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalle lettere «XX2». Il secondo numero è il numero del documento di viaggio dell’interessato.

2. I servizi competenti per il rilascio dei visti comunicano al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici i numeri dei visti per il rilascio delle tessere olimpiche di accreditamento.

Articolo 7 Concessione gratuita del visto

I servizi competenti per l’esame delle domande di visto e il rilascio dei visti non riscuotono alcun diritto per l’esame della domanda e il rilascio del visto.

CAPO III Disposizioni generali e finali

Articolo 8 Annullamento del visto

Se l’elenco delle persone designate come partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici è modificato prima dell’inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano, senza indugio, il Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici affinché sia ritirata la tessera olimpica di accreditamento delle persone eliminate dall’elenco. Il Comitato organizzatore notifica ciò ai servizi competenti per il rilascio dei visti comunicando i numeri dei visti interessati.

I servizi competenti per il rilascio dei visti annullano il visto delle persone eliminate dall’elenco, ne informano immediatamente le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l’informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 9 Controlli alle frontiere esterne

1. I controlli di ingresso sui membri della famiglia olimpica cui sia stato rilasciato un visto a norma del presente regolamento si limitano, all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, alla verifica della conformità con le condizioni di cui all’articolo 3.

2. Nel periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici:

  1. a) i timbri d’ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del documento di viaggio dei membri della famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen. Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;

  2. b) quando un membro della famiglia olimpica è stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni per l’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen.

3. Il paragrafo 2 si applica ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che siano soggetti all’obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.