Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii),
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato1,
Conformemente all’articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio in cui le persone possano circolare liberamente dovrebbe essere accompagnata da misure in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione.
Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del trattato, le misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri definiscono le regole in materia di visti relativi ai soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri.
Per quanto riguarda la politica in materia di visti, la costituzione di un «corpus normativo comune», soprattutto tramite il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis [le disposizioni pertinenti della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 19852 e l’istruzione consolare comune3], è uno degli elementi fondamentali per «sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina tramite un’ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali», come indicato nel programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea4.
È opportuno che gli Stati membri siano presenti o rappresentati, ai fini del rilascio dei visti, in tutti i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto. Gli Stati membri che non hanno un proprio consolato in un dato paese terzo o in una parte specifica di un dato paese terzo dovrebbero adoperarsi per concludere accordi di rappresentanza per evitare uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti il visto per avere accesso ad un consolato.
È necessario stabilire delle norme sul transito dalle zone internazionali degli aeroporti per combattere l’immigrazione illegale. I cittadini dei paesi terzi figuranti su un elenco comune dovrebbero così essere in possesso di un visto di transito aeroportuale. Tuttavia, in casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre tale obbligo ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli che figurano nell’elenco comune. Le decisioni individuali degli Stati membri dovrebbero essere riesaminate su base annuale.
È opportuno che le modalità d’accoglienza dei richiedenti siano stabilite nel pieno rispetto della dignità umana. Il trattamento delle domande di visto dovrebbe avvenire in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che la qualità del servizio offerto al pubblico sia elevata e conforme a corrette prassi amministrative. Dovrebbero stanziare personale preparato in numero adeguato e risorse sufficienti al fine di agevolare il più possibile la procedura di domanda del visto. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il principio «una tantum» sia applicato a tutti i richiedenti.
Purché talune condizioni siano soddisfatte, i visti per ingressi multipli dovrebbero essere rilasciati al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei consolati degli Stati membri e agevolare lo spostamento rapido di chi viaggia frequentemente o regolarmente. I richiedenti noti al consolato per integrità e affidabilità dovrebbero per quanto possibile beneficiare di una procedura semplificata.
Considerata la registrazione degli identificatori biometrici nel sistema di informazione visti (VIS) istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)5, la presentazione di persona del richiedente — almeno per la prima domanda — dovrebbe essere un requisito fondamentale per la domanda del visto.
Per agevolare la procedura di domanda di visto relativa alle domande successive, dovrebbe essere possibile copiare le impronte digitali da quelle inserite per la prima volta nel VIS entro un periodo di cinquantanove mesi. Trascorso tale periodo di tempo, le impronte digitali dovrebbero essere nuovamente rilevate.
Qualsiasi documento, dato o identificatore biometrico che uno Stato membro riceve nell’ambito della procedura di domanda del visto è considerato un documento consolare ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, ed è trattato in modo appropriato.
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati6, si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento.
Per agevolare la procedura dovrebbero essere previste varie forme di cooperazione quali la rappresentanza limitata, la coubicazione, i centri comuni per la presentazione delle domande di visto, il ricorso a consoli onorari e la cooperazione con fornitori esterni di servizi, che tengano conto in particolare delle norme sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE. Conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire il tipo di struttura organizzativa da adottare in ciascun paese terzo.
È necessario fissare modalità per le situazioni in cui uno Stato membro decida di cooperare con un fornitore esterno di servizi per la raccolta delle domande. Una decisione del genere è opportuna se, in particolari circostanze o per ragioni legate alle condizioni locali, la cooperazione con altri Stati membri in forma di rappresentanza, di rappresentanza limitata, di coubicazione o di un centro comune per la presentazione delle domande non risulta appropriata per lo Stato membro interessato. Dette modalità dovrebbero essere stabilite secondo i principi generali di rilascio dei visti e nel rispetto delle esigenze in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE. Si dovrebbe inoltre tener conto dell’esigenza di evitare il «visa shopping» al momento di stabilire e attuare modalità di questo genere.
Qualora uno Stato membro abbia deciso di cooperare con un fornitore esterno di servizi, dovrebbe mantenere la possibilità per tutti i richiedenti di presentare domande direttamente alle loro rappresentanze diplomatiche o consolari.
Lo Stato membro dovrebbe cooperare con un fornitore esterno di servizi sulla base di uno strumento giuridico che stabilisca con precisione le responsabilità dello stesso, nonché un accesso diretto e totale ai suoi locali, le informazioni da dare ai richiedenti, gli obblighi di riservatezza e le circostanze, le condizioni e le procedure per la sospensione o l’interruzione della cooperazione.
Il presente regolamento, consentendo agli Stati membri di cooperare con fornitori esterni di servizi per la raccolta delle domande e stabilendo nel contempo il principio «una tantum» per la presentazione delle domande, crea una deroga alla regola generale secondo cui un richiedente deve presentarsi di persona presso la rappresentanza diplomatica o consolare. Ciò lascia impregiudicata la possibilità di convocare il richiedente per un colloquio.
La cooperazione locale Schengen è fondamentale per l’applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti e per una corretta valutazione dei rischi migratori e/o di sicurezza. Date le differenze nelle situazioni locali, l’applicazione operativa di particolari disposizioni legislative dovrebbe essere valutata fra le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri nei singoli luoghi al fine di assicurare un’applicazione armonizzata delle disposizioni legislative per impedire il «visa shopping» e un trattamento diverso fra i richiedenti il visto.
I dati statistici sono un mezzo importante per monitorare i flussi migratori e possono servire come efficace strumento di gestione. È pertanto opportuno che questi dati siano compilati regolarmente in un formato comune.
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione7.
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare modifiche degli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Per garantire l’applicazione armonizzata del presente regolamento a livello operativo, occorre formulare istruzioni sulle prassi e procedure che devono seguire gli Stati membri nel trattare le domande di visto.
Un sito Internet comune per i visti Schengen deve essere creato per migliorare la visibilità e l’immagine uniforme della politica comune in materia di visti. Siffatto sito servirà come mezzo per fornire al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto.
Dovrebbero essere adottate misure adeguate per il controllo e la valutazione del presente regolamento.
Il regolamento VIS e il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)8, dovrebbero essere modificati per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti possono derogare alle disposizioni del presente regolamento.
Quando uno Stato membro ospita i Giochi olimpici e paraolimpici, dovrebbe applicarsi un particolare regime che faciliti il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione delle procedure e delle condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi nel territorio degli Stati membri, non può essere realizzato in åmisura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Le condizioni riguardanti l’ingresso nel territorio degli Stati membri o il rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel suo diritto interno.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen9, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio10, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti dell’Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione ai sensi del presente regolamento. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere fra il Consiglio dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi11, allegato al summenzionato accordo. La Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di raccomandazione ai fini della negoziazione di tale regime.
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen12, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio13 relativa alla conclusione di detto accordo.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio14 sulla firma di detto protocollo.
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen15. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen16. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.
Il presente regolamento, a eccezione dell’articolo 3, costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivo e ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo17, fermi restando:
a) i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell’Unione;
b) i diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di paesi terzi e loro familiari in virtù di accordi fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro.
c) i diritti di soggiorno di cui godono nello Stato ospitante, quale definito nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica2 («accordo di recesso UE-Regno Unito»), i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari di tale accordo.
3. Il presente regolamento elenca anche i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di un visto di transito aeroportuale in deroga al principio di libero transito stabilito dall’allegato 9 della convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale e definisce le procedure e le condizioni per il rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri.
4. In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni sulle domande ai sensi del presente regolamento sono adottate su base individuale.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «cittadino di paesi terzi»: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato;
2) «visto»: autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:
a) di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; o
b) del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli Stati membri;
3) «visto uniforme»: visto valido per l’intero territorio degli Stati membri;
4) «visto con validità territoriale limitata»: visto valido per il territorio di uno o più Stati membri ma non per tutti gli Stati membri;
5) «visto di transito aeroportuale»: visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;
6) «visto adesivo»: formato uniforme per i visti quale definito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti18;
7) «documento di viaggio riconosciuto»: documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e dell'apposizione del visto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3;
8) «foglio separato per l’apposizione del visto»: modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio19;
9) «consolato»: rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, abilitata a rilasciare visti e diretta da un funzionario consolare di carriera, quale definita dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963;
10) «domanda»: domanda di visto;
11) «intermediari commerciali»: agenzie amministrative private, società di trasporto o agenzie di viaggio (operatori turistici o venditori).
12) «marittimo»: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave in navigazione marittima o di una nave che opera in acque interne internazionali;
13) «firma elettronica»: una firma elettronica quale definita all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Titolo II. Visto di transito aeroportuale
Art. 3 Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale
1. I cittadini dei paesi terzi figuranti nell’elenco di cui all’allegato IV devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri.
2. In casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali, singoli Stati membri possono richiedere ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul loro territorio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali decisioni prima della relativa entrata in vigore nonché la revoca dell’obbligo del visto di transito aeroportuale.
3. Nell’ambito del comitato di cui all’articolo 52, paragrafo 1, tali comunicazioni sono riesaminate annualmente allo scopo di trasferire il paese terzo interessato nell’elenco di cui all’allegato IV.
4. Se il paese terzo non è trasferito nell’elenco di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato, purché le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, può mantenere o revocare l’obbligo del visto di transito aeroportuale.
5. Sono esentate dall’obbligo di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 le seguenti categorie di persone:
a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;
b) i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all’adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen e i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell’allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d’America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare, o titolari di un permesso di soggiorno valido per uno o più paesi e territori d’oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);
c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all’adozione del presente regolamento, per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen, o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America, o i titolari di un visto valido per uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba), quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;
d) i familiari di cittadini dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), i familiari di cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e i familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c);
e) i titolari di passaporti diplomatici;
f) i membri dell’equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale.
Titolo III. Procedure e condizioni per il rilascio dei visti
Capo I. Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande
Art. 4 Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande
1. Le domande sono esaminate dai consolati, i quali decidono sul merito.
1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che le domande sono esaminate dalle autorità centrali, le quali decidono in merito. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità abbiano una conoscenza sufficiente delle circostanze locali del paese in cui è presentata la domanda al fine di valutare i rischi migratori e per la sicurezza e una conoscenza sufficiente della lingua ai fini dell'analisi dei documenti, e provvedono inoltre affinché i consolati siano coinvolti, ove necessario, al fine di procedere a esami e colloqui aggiuntivi.
2. In deroga al paragrafo 1, le domande possono essere esaminate alle frontiere esterne degli Stati membri dalle autorità responsabili dei controlli sulle persone a norma dell’articolo 35 e dell’articolo 36, le quali decidono sul merito.
3. Nei territori d’oltremare non europei degli Stati membri, le domande possono essere esaminate dalle autorità designate dallo Stato membro interessato, le quali decidono sul merito.
4. Uno Stato membro può chiedere di coinvolgere autorità diverse da quelle designate ai paragrafi 1 e 2 nell’esame delle domande e nelle decisioni sul merito.
5. Uno Stato membro può chiedere di essere consultato o informato da un altro Stato membro a norma degli articoli 22 e 31.
Art. 5 Stato membro competente per l’esame delle domande e per le decisioni sul merito
1. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito è:
a) lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica destinazione del viaggio o dei viaggi;
b) se il viaggio comprende più di una destinazione, o se devono essere effettuati più viaggi separati nell'arco di due mesi, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale del o dei viaggi in termini di durata, calcolata in giorni, o di finalità del soggiorno; oppure
c) qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.
2. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme ai fini del transito e per la decisione sul merito è:
a) in caso di transito attraverso un solo Stato membro, lo Stato membro interessato; oppure
b) in caso di transito attraverso più Stati membri, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende cominciare il transito.
3. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto di transito aeroportuale e per la decisione sul merito è:
a) in caso di un singolo transito aeroportuale, lo Stato membro nel cui territorio è situato l’aeroporto di transito; oppure
b) in caso di transito aeroportuale, duplice o multiplo lo Stato membro nel cui territorio è situato l’aeroporto del primo transito.
4. Gli Stati membri cooperano per evitare situazioni in cui una domanda non possa formare oggetto di esame e di decisione qualora lo Stato membro competente ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda a norma dell’articolo 6.
Art. 6 Competenza territoriale consolare
1. Una domanda è esaminata e la decisione sul merito è presa dal consolato dello Stato membro competente nella cui giurisdizione il richiedente risiede legalmente.
2. Un consolato dello Stato membro competente esamina e decide in merito a una domanda di un cittadino di un paese terzo presente legalmente ma non residente nella sua giurisdizione se il richiedente ha giustificato la domanda presso detto consolato.
Art. 7 Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro
I cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro e che devono essere in possesso di un visto per entrare nel territorio di uno o più altri Stati membri presentano la domanda presso il consolato dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 o 2.
Art. 8 Accordi di rappresentanza
1. Uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro che sia competente ai sensi dell'articolo 5 ai fini dell'esame e delle decisioni riguardo alle domande per conto di tale Stato membro. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro Stato membro in modo limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.
2.
3. Se la rappresentanza si limita conformemente al paragrafo 1, seconda frase, alla raccolta e alla trasmissione dei dati allo Stato membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e di sicurezza.
4. Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato è stabilito un accordo bilaterale. Tale accordo:
a) specifica la durata della rappresentanza, se temporanea, e le modalità di cessazione della stessa;
b) può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere la messa a disposizione di locali e personale e il versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato.
c)
d)
5. Gli Stati membri che non hanno un proprio consolato in un paese terzo si adoperano per concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in tale paese.
6. Per evitare che un’infrastruttura di trasporto carente o lunghe distanze in una regione o area geografica specifica richiedano uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti per avere accesso a un consolato, gli Stati membri che non hanno una proprio consolato in tale regione o area si adoperano per concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in quella regione o area.
7. Lo Stato membro rappresentato notifica alla Commissione gli accordi di rappresentanza o la loro cessazione almeno 20 giorni di calendario prima della loro entrata in vigore o cessazione, tranne in caso di forza maggiore.
8. Contemporaneamente alla notifica di cui al paragrafo 7, il consolato dello Stato membro rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri sia la delegazione dell'Unione nella giurisdizione interessata degli accordi di rappresentanza o della loro cessazione.
9. Se il consolato dello Stato membro rappresentante decide di cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all’articolo 43, o con intermediari commerciali accreditati, come previsto all’articolo 45, tale cooperazione include le domande contemplate dagli accordi di rappresentanza. Le autorità centrali dello Stato membro rappresentato sono informate in anticipo dei termini di tale cooperazione.
10. Se uno Stato membro non è né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente intende presentare la domanda, detto Stato membro si adopera per cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 43, in tale paese terzo.
11. Qualora un consolato di uno Stato membro in un dato luogo subisca una prolungata forza maggiore per problemi di natura tecnica, tale Stato membro chiede di essere temporaneamente rappresentato da un altro Stato membro in detto luogo per alcune o tutte le categorie di richiedenti.
Capo II. Domanda di visto
Art. 9 Modalità pratiche per la presentazione delle domande
1. Le domande sono presentate non più di sei mesi o, per i marittimi nell'espletamento delle loro mansioni, non più di nove mesi prima dell'inizio del viaggio previsto e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto. In singoli casi d'urgenza giustificati, il consolato o le autorità centrali possono permettere che le domande siano presentate meno di 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto.
2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. L’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento.
3. In giustificati casi d’urgenza il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l’appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, le domande possono essere presentate:
a) dal richiedente;
b) da un intermediario commerciale accreditato;
c) da un'associazione o istituzione professionale, culturale, sportiva o d'istruzione, per conto dei suoi membri.
5. Il richiedente non può essere obbligato a presentarsi di persona in più di una sede per presentare una domanda.
Art. 10 Norme generali per la presentazione delle domande
1. I richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda ai fini del rilevamento delle impronte digitali, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 7, lettera b). Fatto salvo quanto disposto alla prima frase del presente paragrafo e all'articolo 45, i richiedenti hanno la facoltà di presentare le loro domande elettronicamente, ove possibile.
2.
3. Nel presentare la domanda, il richiedente:
a) presenta un modulo di domanda ai sensi dell’articolo 11;
b) presenta un documento di viaggio ai sensi dell’articolo 12;
c) presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 o, quando il VIS è operativo a norma dell’articolo 48 del regolamento VIS, conformemente alle norme di cui all’articolo 13 del presente regolamento;
d) consente il rilevamento delle proprie impronte digitali conformemente all’articolo 13, ove applicabile;
e) paga i diritti di visto ai sensi dell’articolo 16;
f) fornisce documenti giustificativi, conformemente all’articolo 14 e all’allegato II;
g) ove applicabile, dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all’articolo 15.
Art. 11 Moduli di domanda
1. Ogni richiedente presenta un modulo di domanda di cui all'allegato I compilato manualmente o elettronicamente. Il modulo di domanda deve essere firmato. Può essere firmato manualmente o, qualora la firma elettronica sia riconosciuta dallo Stato membro competente per l'esame della domanda e per la decisione in merito, elettronicamente. Le persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente presentano moduli di domanda separati. I minori presentano un modulo di domanda firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale permanente o temporanea o da un tutore legale.
1 bis. Qualora il richiedente firmi un modulo di domanda elettronicamente, la firma elettronica deve essere una firma elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014.
1 ter. Il contenuto della versione elettronica del modulo di domanda, ove applicabile, è conforme al modello di cui all'allegato I.
2. I consolati fanno sì che i moduli di domanda siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili ai richiedenti a titolo gratuito.
3.
I moduli sono disponibili come minimo:
a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto o dello Stato membro rappresentante; e
b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante;
c)
d)
Oltre che nelle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso disponibile in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.
4. Se le lingue ufficiali del paese ospitante non figurano nel modulo, è resa disponibile separatamente ai richiedenti una traduzione in tali lingue.
5. Una traduzione del modulo di domanda nelle lingue ufficiali del paese ospitante è fornita nell’ambito della cooperazione locale Schengen di cui all’articolo 48.
6. Il consolato informa i richiedenti in merito alle lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.