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Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione deve fissare le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali ed hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento di tale impatto senza comportare costi eccessivi.

L'articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2005/32/CE stabilisce che secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione per gli apparecchi nei sistemi a motore elettrico e nelle apparecchiature di riscaldamento, come i circolatori.

La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei circolatori, di solito utilizzati negli edifici. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’UE e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

I circolatori consumano buona parte dell’energia utilizzata nei sistemi di riscaldamento degli edifici. Inoltre la maggior parte dei circolatori sono costantemente in funzione, indipendentemente dalle esigenze di riscaldamento I circolatori rappresentano pertanto uno dei prodotti prioritari per i quali occorre stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile.

L’elemento ambientale dei circolatori ritenuto significativo ai fini del presente regolamento è il consumo di energia elettrica in fase di utilizzo.

Lo studio preparatorio indica che nel mercato comunitario sono immessi ogni anno circa 14 milioni di circolatori e che il loro consumo energetico in fase di utilizzo rappresenta l’aspetto ambientale più significativo di tutte le fasi del ciclo di vita, con un consumo annuo di elettricità di 50 TWh nel 2005, pari all’emissione di 23 Mt di emissioni di CO2. In assenza di misure specifiche, si prevede che il consumo energetico aumenterà fino a raggiungere 55 TWh nel 2020. Lo studio preparatorio indica che il consumo di elettricità nella fase di utilizzo può migliorare sensibilmente.

Lo studio preparatorio dimostra che eventuali prescrizioni riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE non sono necessarie in quanto il consumo di elettricità in fase di utilizzo è di gran lunga l’aspetto ambientale più importante.

Si può migliorare l’efficienza dei circolatori utilizzando tecnologie esistenti, non brevettate ed economicamente convenienti, che consentono nel contempo di ridurre i costi totali sostenuti per l’acquisto e l’uso dei circolatori.

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile devono armonizzare i requisiti relativi al consumo di elettricità per i circolatori, in tutta la Comunità, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento del rendimento ambientale di tali prodotti.

Per incentivare il riutilizzo e il riciclaggio dei circolatori, è opportuno che i produttori forniscano informazioni relative all’assemblaggio e allo smontaggio dei circolatori.

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l'ambiente. In particolare, i benefici derivanti dalla riduzione del consumo di elettricità nella fase di utilizzo devono compensare ampiamente i possibili impatti ambientali nella fase di produzione.

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile devono essere introdotte gradualmente per lasciare ai produttori il tempo sufficiente per riprogettare, se necessario, i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario per l’introduzione di questi requisiti dovrebbe essere tale da evitare impatti negativi sulle funzionalità dei circolatori già presenti sul mercato e deve tenere conto dell'incidenza sui costi per i produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.

Occorre che la valutazione della conformità e le misurazioni dei parametri del prodotto pertinenti siano effettuate utilizzando procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche2.

Il presente regolamento deve rapidamente favorire l’immissione sul mercato di tecnologie che riducono l’impatto ambientale dei circolatori durante il loro ciclo di vita, con un risparmio di elettricità stimato a 23 TWh, entro il 2020, pari a 11 Mt di CO2 equivalente, rispetto una situazione invariata in assenza di misure.

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

Al fine di agevolare i controlli di conformità i produttori sono invitati a fornire le informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2005/32/CE.

Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti dal presente regolamento, l'identificazione di parametri indicativi di riferimento per le migliori tecnologie disponibili per i prodotti oggetto del presente regolamento deve contribuire ad assicurare che le informazioni sull'analisi della prestazione ambientale del ciclo di vita dei circolatori siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di circolatori senza premistoppa indipendenti e di circolatori senza premistoppa integrati in prodotti.

2. Il presente regolamento non si applica ai:

  1. a) circolatori destinati ad impianti per l’acqua potabile, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione di prodotto di cui all’allegato I, punto 2, paragrafo1, lettera d);

  2. b) circolatori destinati a essere integrati in prodotti e immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2022 in sostituzione di circolatori identici integrati in prodotti immessi sul mercato prima del 1o agosto 2015 e specificamente commercializzati in quanto tali, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione di prodotto di cui all’allegato I, punto 2, paragrafo1, lettera e).

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «circolatore», una pompa centrifuga, con o senza alloggiamento per la pompa, caratterizzata da una potenza idraulica nominale compresa tra 1 e 2500 W destinata ad essere utilizzata in sistemi di riscaldamento o in circuiti secondari di sistemi di distribuzione del freddo;

  2. 2) «circolatore senza premistoppa», un circolatore il cui rotore è direttamente accoppiato ad una turbina e il cui rotore è immerso nella sostanza pompata;

  3. 3) «circolatore indipendente», un circolatore progettato per funzionare indipendentemente dal prodotto;

  4. 4) «prodotto», un apparecchio che genera e/o trasferisce calore;

  5. 5) «circolatore integrato in un prodotto», un circolatore progettato per funzionare in quanto parte di un prodotto che presenta almeno uno dei seguenti elementi:

    1. a) l’alloggiamento della pompa è progettato per essere montato e usato internamente a un prodotto;

    2. b) il circolatore è progettato affinché la sua velocità sia controllata dal prodotto;

    3. c) il circolatore è progettato con caratteristiche di sicurezza non idonee al funzionamento indipendente (classi ISO IP);

    4. d) il circolatore è definito in quanto parte dell’approvazione o della marcatura CE del prodotto;

  6. 6) «circolatore di acqua potabile», un circolatore progettato appositamente per essere utilizzato nel ricircolo delle acque destinate al consumo umano quali definite all’articolo 2 della direttiva 98/83/CE del Consiglio3;

  7. 7) «alloggiamento della pompa», la parte di una pompa centrifuga destinata a essere collegata alle tubature dei sistemi di riscaldamento o in circuiti secondari di sistemi di distribuzione del freddo.

Art. 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori sono definite nell'allegato I.

La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata secondo i parametri stabiliti all’allegato II, punto 1.

Il metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica dei circolatori è illustrato all’allegato II, punto 2.

Art. 4 Valutazione della conformità

La procedura per la valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE è il sistema per il controllo della progettazione interno di cui all'allegato IV di tale direttiva o il sistema di gestione di valutazione della conformità di cui all'allegato V della stessa direttiva.

Art. 5 Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri, per i requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento, applicano la procedura di verifica di cui all'allegato III del presente regolamento.

Art. 6 Parametri di riferimento

I parametri indicativi di riferimento per i circolatori più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all'allegato IV.

Art. 7 Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento entro il 1o gennaio 2017, alla luce del progresso tecnologico.

Il riesame comprende la valutazione delle opzioni di progettazione suscettibili di agevolare il riutilizzo e il riciclaggio.

I risultati del riesame sono presentati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica secondo il calendario seguente:

  1. 1) dal 1o gennaio 2013, i circolatori senza premistoppa indipendenti soddisfano il livello di efficienza di cui all’allegato I, punto 1.1, ad eccezione di quelli progettati appositamente per i circuiti primari di sistemi termici solari e di pompe di calore;

  2. 2) dal 1o agosto 2015, i circolatori senza premistoppa indipendenti e i circolatori senza premistoppa integrati in prodotti soddisfano il livello di efficienza di cui all’allegato I, punto 1.2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009. Per la Commissione Andris Piebalgs Membro della Commissione