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Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 18bis, paragrafo 3, lettera a),

La direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2008/101/CE2, include le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (in appresso il «sistema comunitario»).

Al fine di ridurre l’onere amministrativo per gli operatori aerei, la direttiva 2003/87/CE prevede che ogni operatore debba fare riferimento ad un solo Stato membro. L’articolo 18bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/87/CE contiene le disposizioni che disciplinano l’attribuzione di ogni operatore aereo al suo Stato membro di riferimento. L’elenco degli operatori aerei e dei rispettivi Stati membri di riferimento (in appresso «l’elenco») deve garantire che ogni operatore sappia da quale Stato membro verrà regolamentato e che gli Stati membri a loro volta sappiano con certezza quali operatori aerei devono regolamentare.

Nel redigere l’elenco, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione di un elenco preliminare di operatori aerei e dei rispettivi Stati di riferimento, l’11 febbraio 2009. L’elenco si basa sui dati forniti da Eurocontrol utilizzando le registrazioni dei piani di volo3.

Le disposizioni della direttiva 2003/87/CE si applicano agli operatori aerei definiti all’articolo 3, lettera o), della suddetta direttiva. L’inserimento nel sistema comunitario è collegato all’esercizio di un’attività di trasporto aereo e non è soggetto a inserimento nell’elenco. Gli operatori aerei che svolgono una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE rientrano pertanto nel sistema comunitario indipendentemente dalla circostanza che figurino nell’elenco al momento in cui svolgono la loro attività. Analogamente gli operatori aerei che cessano di svolgere una delle attività di trasporto aereo sono esclusi dal sistema comunitario nel momento in cui cessano una delle attività che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e non quando sono rimossi dall’elenco.

L’elenco comprende tutti gli operatori aerei che hanno intrapreso un’attività di trasporto aereo pertinente al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 2008. Come tali, gli operatori aerei che hanno cessato in modo permanente o temporaneo di esercitare attività di trasporto aereo potrebbero apparire in tale elenco. Esso non tiene conto del fatto che degli operatori aerei siano inclusi nell’elenco comunitario di vettori aerei che, per motivi di sicurezza, sono soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità, in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE4. Il presente regolamento lascia quindi impregiudicate le decisioni prese dalla Commissione o dagli Stati membri in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Ad ogni operatore aereo viene attribuito un codice unico nell’elenco. Tale codice deve permettere di individuare i partecipanti al sistema comunitario.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, 5 agosto 2009 Per la Commissione Stavros Dimas Membro della Commissione