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Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «trasporti internazionali»:

    1. a) gli spostamenti dei veicoli, i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;

    2. b) gli spostamenti dei veicoli i cui punti di partenza e di arrivo siano situati nello stesso Stato membro, mentre l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo;

    3. c) gli spostamenti dei veicoli da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi; o

    4. d) gli spostamenti dei veicoli tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri;

  2. 2) «servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite;

  3. 3) «servizi regolari specializzati»: i servizi, da chiunque organizzati, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri passeggeri;

  4. 4) «servizi occasionali»: i servizi che non rientrano né nella definizione di servizi regolari né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso;

  5. 5) «trasporti per conto proprio»: i trasporti effettuati senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, in cui:

    l’attività di trasporto costituisca soltanto un’attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e

    i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica o siano stati acquistati a rate dalla medesima ovvero abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall’impresa o messo a disposizione dell’impresa in base a un obbligo contrattuale;

  6. 6) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui il vettore opera, che non sia lo Stato membro di stabilimento del vettore;

  7. 7) «trasporti di cabotaggio»:

    servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in uno Stato membro ospitante, o

    l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell’obiettivo fondamentale del servizio;

  8. 8) «infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un’infrazione che può portare alla perdita dell’onorabilità ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.

Art. 3 Libera prestazione dei servizi

1. Qualsiasi vettore per conto terzi di cui all’articolo 1 è autorizzato, conformemente al presente regolamento, ad effettuare servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati e i servizi occasionali con autobus, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento a condizione che:

  1. a) sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti sotto forma di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o servizi occasionali con autobus, conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;

  2. b) soddisfi le condizioni stabilite conformemente alla normativa comunitaria riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di passeggeri su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; e

  3. c) soddisfi i requisiti legali in materia di norme applicabili ai conducenti e ai veicoli fissati, in particolare, dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità9, dalla direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale10, e dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri11.

2. Qualsiasi vettore per conto proprio di cui all’articolo 1 è autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento a condizione che:

  1. a) sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale; e

  2. b) soddisfi i requisiti legali prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli fissati, in particolare, dalle direttive 92/6/CEE, 96/53/CE e 2003/59/CE.

Capo II. Licenza comunitaria e accesso al mercato

Art. 4 Licenza comunitaria

1. Il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus è subordinato al possesso di una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rilasciano al titolare l’originale della licenza comunitaria, custodito dal vettore, e il numero delle relative copie certificate conformi corrispondenti al numero dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di passeggeri dei quali il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto d’acquisto rateale, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing. La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi devono essere conformi al modello che figura nell’allegato II. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I. La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2. La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. I numeri di serie della licenza comunitaria e delle relative copie certificate conformi sono annotati nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 nella sezione riservata ai dati relativi al vettore.

3. La licenza comunitaria è rilasciata a nome del vettore e non è cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ogni veicolo del vettore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

4. La licenza comunitaria è rilasciata per una durata massima rinnovabile di dieci anni. Le licenze comunitarie e le relative copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.

5. Allorché una domanda di licenza comunitaria viene presentata o una licenza comunitaria viene rinnovata ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il vettore soddisfi o continui a soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 1.

6. Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria oppure la ritirano.

7. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa impugnare la decisione delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare la licenza.

8. Gli Stati membri possono decidere che la licenza comunitaria sia valida anche per l’effettuazione di trasporti nazionali.

Art. 5 Accesso al mercato

1. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare. Tali servizi sono soggetti ad autorizzazione, a norma delle disposizioni del capo III. I servizi regolari da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa sono soggetti ad autorizzazione in conformità dell’accordo bilaterale tra lo Stato membro e il paese terzo e, se del caso, lo Stato membro di transito fintanto che il necessario accordo tra la Comunità ed il paese terzo in questione non sia stato concluso. Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.

2. I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

  1. a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;

  2. b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti. Il fatto che l’organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati. I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione in conformità del capo III nel caso in cui siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzatore ed il vettore.

3. I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione in conformità del capo III. Tuttavia, l’organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al capo III. I servizi occasionali non perdono il carattere di servizio occasionale per il mero fatto di essere effettuati con una certa frequenza. I servizi occasionali possono essere prestati da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e i viaggiatori possono prendere una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo nel territorio di uno Stato membro. La Commissione stabilisce le modalità della comunicazione dei nomi di tali vettori e dei punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

4. Parimenti, non sono soggetti ad autorizzazione gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi ai trasporti di cui al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 3, primo comma.

5. I trasporti effettuati per conto proprio non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione. Le attestazioni sono rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide per l’intero percorso, compreso il transito. La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le attestazioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Capo III. Servizi regolari soggetti ad autorizzazione

Art. 6 Natura dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione è rilasciata a nome del vettore e non è cedibile. Tuttavia, un vettore che ha ricevuto un’autorizzazione può, con il consenso dell’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza (in prosieguo «l’autorità competente per l'autorizzazione»), far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Ai fini del presente paragrafo, per «punto di partenza» si intende «uno dei capolinea del servizio». Nel caso di imprese associate per l’esercizio di un servizio regolare, l’autorizzazione è rilasciata a nome di tutte le imprese e indica i nomi di tutti i vettori che partecipano all’esercizio del servizio. Essa è rilasciata all’impresa che gestisce il servizio, con copia alle altre imprese.

2. La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni. Essa può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri.

3. L’autorizzazione definisce quanto segue:

  1. a) il tipo di servizio;

  2. b) l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;

  3. c) il periodo di validità dell’autorizzazione;

  4. d) le fermate e gli orari.

4. La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatta l’autorizzazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

5. L’autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari nel territorio di tutti gli Stati membri su cui si svolge l’itinerario del servizio.

6. L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell’autorizzazione di cui al paragrafo 3. In tal caso, il vettore provvede affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:

  1. a) una copia dell’autorizzazione del servizio regolare;

  2. b) una copia del contratto stipulato tra l’impresa che gestisce il servizio regolare e l’impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente;

  3. c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria rilasciata all’impresa che fornisce i veicoli di rinforzo per effettuare il servizio.

Art. 7 Presentazione delle domande di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per i servizi regolari sono presentate all’autorità competente per l’autorizzazione.

2. La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le domande. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dall’autorità competente per l’autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l’osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria.

Art. 8 Procedura di autorizzazione

1. L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri. L’autorità competente per l’autorizzazione inoltra a queste ultime, nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo notificano entro due mesi all’autorità competente per l’autorizzazione la loro decisione sulla domanda. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di accordo che figura nell’avviso di ricevimento. La decisione notificata dalle autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo, se negativa, è opportunamente motivata. Qualora l’autorità competente per l’autorizzazione non riceva risposta entro due mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro accordo e l’autorità competente per l’autorizzazione può rilasciare l’autorizzazione. Le autorità degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri possono far conoscere all’autorità competente per l’autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato dal primo comma.

3. L’autorità competente per l’autorizzazione prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.

4. L’autorizzazione è rilasciata, a meno che:

  1. a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;

  2. b) il richiedente non abbia rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o abbia commesso infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;

  3. c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ultima non siano state rispettate;

  4. d) uno Stato membro decida, in base ad un’analisi dettagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate. In tal caso, lo Stato membro stabilisce criteri, su base non discriminatoria, in base ai quali determinare se il servizio oggetto della domanda comprometta gravemente l’esistenza del summenzionato servizio comparabile e li comunica alla Commissione, su richiesta della stessa;

  5. e) uno Stato membro decida, in base ad un’analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate in Stati membri diversi.

Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell’autorizzazione, uno Stato membro può, con l’accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore. Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda.

5. L’autorità competente per l’autorizzazione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri che intervengono nella procedura per il conseguimento dell’accordo previsto al paragrafo 1 non possono respingere le domande se non per i motivi previsti dal presente regolamento.

6. Dopo aver espletato la procedura prevista nei paragrafi da 1 a 5, l’autorità competente per l’autorizzazione rilascia l’autorizzazione o ne respinge in modo formale la domanda. La decisione di rigetto di una domanda è motivata. Gli Stati membri garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda. L’autorità competente per l’autorizzazione informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1 della sua decisione, inviando loro una copia dell’autorizzazione.

7. Se la procedura per il conseguimento dell’accordo di cui al paragrafo 1 non consente all’autorità competente per l’autorizzazione di decidere sulla domanda, entro due mesi a decorrere dalla data di comunicazione di una decisione negativa la Commissione può essere adita da uno o più Stati membri consultati conformemente al paragrafo 1.

8. Previa consultazione degli Stati membri interessati ed entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione dell’autorità competente per l’autorizzazione, la Commissione adotta una decisione i cui effetti decorrono trenta giorni dopo la notifica agli Stati membri interessati.

9. La decisione della Commissione continua ad applicarsi sino al conseguimento di un accordo tra gli Stati membri interessati.

Art. 9 Rinnovo e modifica dell’autorizzazione

L’articolo 8 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo di un’autorizzazione o di modifica delle condizioni dei servizi soggetti ad autorizzazione. In caso di una modifica di minore importanza delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità competente per l’autorizzazione informi della modifica gli altri Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati possono convenire che spetti esclusivamente all’autorità competente per l’autorizzazione decidere in merito alle modifiche da apportare alle condizioni di esercizio di un servizio.

Art. 10 Decadenza di un’autorizzazione

1. Fatto salvo il disposto del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia12, l’autorizzazione per un servizio regolare decade al termine del periodo di validità o tre mesi dopo che l’autorità competente per l’autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell’intenzione di quest’ultimo di porre fine all’esercizio del servizio. Tale comunicazione è opportunamente motivata.

2. Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è di un mese.

3. L’autorità competente per l’autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati della decadenza dell’autorizzazione.

4. Il titolare dell’autorizzazione deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.

Art. 11 Obblighi dei vettori

1. Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3.

2. Il vettore pubblica l’itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.

3. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1370/2007, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.

Capo IV. Servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione

Art. 12 Documenti di controllo

1. Per i servizi occasionali è necessario un foglio di viaggio, ad eccezione dei servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma.

2. I vettori che effettuano servizi occasionali compilano il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.

3. Nel foglio di viaggio figurano almeno le seguenti informazioni:

  1. a) il tipo di servizio;

  2. b) l’itinerario principale;

  3. c) il vettore o i vettori interessati.

4. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati.

5. La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatti il foglio di viaggio e i libretti di fogli di viaggio ed il modo in cui devono essere usati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

6. Nel caso dei servizi regolari specializzati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, il contratto, o una copia certificata conforme del contratto, funge da documento di controllo.

Art. 13 Escursioni locali

Nell’ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare servizi occasionali (escursioni locali) in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. Tali servizi sono destinati a passeggeri non residenti trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali di cui al primo comma e sono effettuati con lo stesso veicolo o un altro veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.

Capo V. Cabotaggio

Art. 14 Principio generale

Qualsiasi vettore che svolga servizi di trasporto di passeggeri su strada per conto terzi e sia titolare di una licenza comunitaria è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo e senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul suo luogo di stabilimento, ad effettuare i trasporti di cabotaggio di cui all’articolo 15.

Art. 15 Trasporti di cabotaggio autorizzati

I trasporti di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi:

  1. a) i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzatore e il vettore;

  2. b) i servizi occasionali;

  3. c) i servizi regolari eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del presente regolamento ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano o quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. I trasporti di cabotaggio non possono essere eseguiti indipendentemente da questo servizio internazionale.

Art. 16 Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio

1. L’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:

  1. a) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

  2. b) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;

  3. c) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di passeggeri e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie;

  4. d) i tempi di guida e i periodi di riposo;

  5. e) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.

I pesi e le dimensioni di cui alla lettera b) del primo comma possono eccedere, ove opportuno, quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i limiti imposti dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure le caratteristiche tecniche citate nelle prove di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE.

2. Salvo quanto disposto dalla normativa comunitaria, l’esecuzione dei trasporti di cabotaggio per i servizi di trasporto di cui all’articolo 15, lettera c), è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante relative alle autorizzazioni, alle procedure per le gare d’appalto, ai collegamenti da effettuare, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza e agli itinerari.

3. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento, che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare, sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

4. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai vettori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

Art. 17 Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio

1. I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un foglio di viaggio di cui all’articolo 12 che deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.

2. Le seguenti informazioni sono riportate nel foglio di viaggio:

  1. a) i luoghi di partenza e di arrivo del servizio;

  2. b) le date di partenza e di fine servizio.

3. I fogli di viaggio di cui all’articolo 12 sono rilasciati in libretti certificati dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di stabilimento.

4. Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l’organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, funge da documento di controllo. Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile.

5. I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all’autorità o all’organismo competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall’autorità o dall’organismo suddetti.

Capo VI. Controlli e sanzioni

Art. 18 Documenti di trasporto

1. I vettori che effettuano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, emettono un documento individuale o collettivo di trasporto sul quale figurano:

  1. a) i punti di partenza e di arrivo nonché, se del caso, il percorso di ritorno;

  2. b) la durata di validità del documento;

  3. c) la tariffa del trasporto.

2. Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.

Art. 19 Controlli durante il trasporto e nelle imprese

1. L’autorizzazione o il documento di controllo devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti a richiesta degli agenti preposti al controllo.

2. I vettori che effettuano trasporti internazionali di passeggeri con autobus autorizzano controlli volti a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento gli agenti addetti al controllo sono abilitati a:

  1. a) controllare i libri e ogni altro documento pertinente alla gestione dell’impresa;

  2. b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell’impresa;

  3. c) accedere a tutti i locali, i terreni e i veicoli dell’impresa;

  4. d) farsi produrre qualsiasi dato informativo contenuto nei libri, nei documenti e nelle banche dati.

Art. 20 Mutua assistenza

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del controllo sull’applicazione stessa. Essi si scambiano informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Art. 21 Ritiro delle licenze comunitarie e delle autorizzazioni

1. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore ritirano la licenza comunitaria nel caso in cui il titolare:

  1. a) non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1; o

  2. b) abbia fornito informazioni inesatte relative ai dati necessari al fine del rilascio della licenza comunitaria.

2. L’autorità competente per l’autorizzazione ritira quest’ultima nel caso in cui il titolare non soddisfi più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente regolamento e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dallo Stato membro in cui è stabilito il vettore. Tale autorità ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.

Art. 22 Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento

1. In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l’infrazione adottano misure appropriate per procedere nei suoi confronti, compresa eventualmente una diffida se prevista dal diritto nazionale. Ciò potrebbe portare, in particolare, all’imposizione delle seguenti sanzioni amministrative:

  1. a) il ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;

  2. b) il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.

Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria nonché del numero complessivo di copie certificate conformi di detta licenza in suo possesso in relazione al traffico internazionale.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui al paragrafo 1 sia stata eventualmente applicata. Qualora non siano state applicate tali sanzioni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento ne indicano i motivi.

3. Le autorità competenti provvedono affinché le sanzioni adottate nei confronti del vettore siano complessivamente proporzionate all’infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni, tenendo conto della sanzione eventualmente applicata per la stessa infrazione nello Stato membro in cui l’infrazione è stata accertata.

4. Il presente articolo non osta a che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore promuovano un’azione legale dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale. Qualora l’azione legale sia promossa, l’autorità competente in questione ne dà informazione alle autorità competenti degli Stati membri in cui le infrazioni sono state accertate.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i vettori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.