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Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione del 3 dicembre 2009 relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

viste le raccomandazioni dell’Agenzia ferroviaria europea n. ERA/REC/SAF/04-2008, del 19 dicembre 2008, sui formati armonizzati delle licenze di conduzione treni, dei certificati complementari e delle copie autenticate dei certificati complementari per i macchinisti, in conformità della direttiva 2007/59/CE, e n. ERA/REC/SAF/06-2008, del 19 dicembre 2008, sull’uso di un modello armonizzato per il modulo di domanda di licenza di conduzione treni,

La direttiva 2007/59/CE stabilisce che i macchinisti devono avere l’idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni e possedere la documentazione seguente: una licenza che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale e uno o più certificati che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a condurre e che specificano il materiale rotabile che il titolare è autorizzato a condurre.

La legislazione in vigore negli Stati membri riguardante le condizioni di certificazione per i macchinisti differisce in misura notevole. Occorre pertanto adottare modelli armonizzati per la certificazione dei macchinisti al fine di incentivare l’attuazione delle norme comunitarie pertinenti.

L’obiettivo principale dell’armonizzazione delle licenze e dei certificati complementari è agevolare la mobilità dei macchinisti fra gli Stati membri e da una impresa ferroviaria all’altra e, in termini generali, favorire il riconoscimento delle licenze e dei certificati complementari da parte di tutti i soggetti operanti nel settore ferroviario. A tal fine è fondamentale definire i requisiti minimi che il richiedente deve soddisfare per ottenere una licenza o un certificato complementare armonizzato. Per garantire la necessaria uniformità e trasparenza, gli Stati membri devono adottare un modello armonizzato per le licenze di conduzione treni, mentre le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura devono rilasciare certificati complementari armonizzati.

Per le imprese ferroviarie e i gestori di infrastruttura che impiegano o hanno sotto contratto macchinisti, e soprattutto per le imprese ferroviarie che effettuano servizi internazionali, è importante che il formato dei certificati complementari sia identico in tutti gli Stati membri; il formato deve pertanto essere armonizzato per attestare il possesso, da parte dei macchinisti, di alcuni requisiti minimi, delle qualifiche professionali e delle conoscenze linguistiche.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE, l’Agenzia ferroviaria europea è tenuta a elaborare un progetto di modello comunitario per la licenza, il certificato complementare e la copia autenticata del certificato complementare, e a determinarne le caratteristiche fisiche, tenendo conto delle misure anticontraffazione. Lo stesso articolo impone all’Agenzia di raccomandare i codici comunitari per i vari tipi delle categorie di licenza A o B che devono figurare sul certificato complementare. L’allegato I, punto 2, lettera g), della direttiva 2007/59/CE stabilisce che la Commissione decide i codici per informazioni supplementari o restrizioni mediche da includere nelle licenze di conduzione treni.

Ogni licenza di conduzione treni rilasciata dagli Stati membri deve essere provvista di un numero unico; tale numero deve anche agevolare la registrazione della licenza nel registro nazionale delle licenze, da istituirsi a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/59/CE.

Tutte le informazioni presenti nelle licenze di conduzione treni, nei certificati complementari e nei relativi registri devono essere utilizzate dalle autorità preposte alla sicurezza per agevolare la valutazione della procedura di certificazione del personale di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)2. Le informazioni in oggetto devono essere inoltre usate per accelerare il rilascio dei certificati di sicurezza di cui agli articoli in questione.

L’impiego di macchinisti certificati a norma della direttiva 2007/59/CE non deve dispensare le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura dall’obbligo di istituire un sistema di monitoraggio e di controllo interno delle competenze e dei comportamenti dei rispettivi macchinisti ai sensi dell’articolo 9 e dell’allegato III della direttiva 2004/49/CE e deve essere parte di tale sistema. Il certificato complementare armonizzato non deve dispensare le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura dalla loro responsabilità ai fini del funzionamento sicuro della loro parte del sistema ferroviario e, in particolare, della formazione del personale.

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE stabilisce che la licenza è valida su tutto il territorio della Comunità, mentre l’articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva impone l’adozione di un modello comunitario. Un modulo armonizzato di domanda di licenza agevolerebbe quindi il lavoro delle autorità competenti negli Stati membri che devono raccogliere le informazioni necessarie per rilasciare la licenza.

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE impone alle autorità competenti negli Stati membri di pubblicare la procedura da seguire per ottenere una licenza. Quando definiscono tali procedure, le autorità competenti devono includere disposizioni per l’uso del modulo armonizzato di domanda.

Il modulo armonizzato di domanda può essere usato per fornire informazioni adeguate sulle disposizioni nazionali di applicazione per la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati3. Le autorità competenti possono usarlo per ottenere l’autorizzazione a elaborare i dati riguardanti i richiedenti o i titolari di una licenza di conduzione treni, qualora sia richiesto.

L’adozione di un modulo armonizzato di domanda ha un impatto economico molto limitato e rappresenta un onere amministrativo molto ridotto, vista la possibilità di scegliere fra un documento cartaceo e un’interfaccia informatica che utilizza un’applicazione comune.

A norma dell’articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE, quest’ultima non si applica a Cipro e Malta. Il presente regolamento non si applica pertanto a Cipro e Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza e l’interoperabilità ferroviaria istituito ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Modello comunitario per la licenza di conduzione treni

Il modello comunitario di cui all’allegato I del presente regolamento è utilizzato per le licenze di conduzione treni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/59/CE. Il formato in questione è utilizzato per rilasciare, rinnovare, aggiornare, modificare o revocare una licenza di conduzione treni. La lingua utilizzata è una lingua ufficiale o più lingue ufficiali della Comunità europea.

Art. 2 Modello comunitario per i certificati complementari

Il modello comunitario di cui all’allegato II del presente regolamento è utilizzato per i certificati complementari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/59/CE. Il formato in questione è utilizzato per rilasciare, rinnovare, aggiornare, modificare o revocare i certificati complementari. La lingua utilizzata è una lingua ufficiale o più lingue ufficiali della Comunità europea.

Art. 3 Modello comunitario per le copie autenticate dei certificati complementari

Il modello comunitario di cui all’allegato III del presente regolamento è utilizzato per le copie autenticate dei certificati complementari rilasciati a norma dell’articolo 17 della direttiva 2007/59/CE.

Art. 4 Modulo di domanda per la licenza di conduzione treni

1. Il modello comunitario per il modulo di domanda di cui all’allegato IV del presente regolamento può essere utilizzato per i moduli di domanda di licenza di conduzione treni di cui all’articolo 14 della direttiva 2007/59/CE. Il modello in questione consente l’inclusione di requisiti nazionali che possono completare le informazioni di cui all’allegato IV del presente regolamento.

2. Il modello comunitario del modulo di domanda può essere utilizzato per chiedere il rilascio di una nuova licenza, un aggiornamento dei dati della licenza, un rinnovo o un duplicato.

3. L’allegato IV presenta le istruzioni per completare il modello comunitario di domanda.

4. Le autorità competenti possono trasferire il formato del modello comunitario nella procedura che deve essere pubblicata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE e nelle interfacce IT.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2009. Per la Commissione José Manuel Barroso Presidente