Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II Restrizioni applicabili ai materiali e agli oggetti di materia plastica
Ai materiali e agli oggetti di materia plastica si applicano le restrizioni seguenti.
1. I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono rilasciare le sostanze di cui alla tabella 1 riportata di seguito in quantità superiori ai limiti di migrazione specifica, espressi in mg/kg di prodotto o simulante alimentare, specificati nella colonna 3 e fatte salve le osservazioni di cui alla colonna 4. Le sostanze elencate nella tabella 1 devono essere utilizzate solo conformemente ai requisiti di composizione di cui al capo II. Se il capo II non autorizza l’uso di tale sostanza, quest’ultima può essere presente solo come impurità, fatte salve le restrizioni di cui alla tabella 1.
Tabella 1 Elenco generale dei limiti di migrazione per le sostanze che migrano dai materiali e dagli oggetti di materia plastica
(1) (2) (3) (4) Denominazione Sali autorizzati conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a) LMS [mg/kg di prodotto o simulante alimentare] Osservazioni Alluminio sì 1 Ammonio sì - (1) Antimonio no 0,04 (2) Arsenico no NR Bario sì 1 Cadmio no NR (LDR 0,002) Calcio sì - (1) Cromo no NR (3) Cobalto sì 0,05 Rame sì 5 Europio sì 0,05 (4) Gadolinio sì 0,05 (4) Ferro sì 48 Lantanio sì 0,05 (4) Piombo no NR Litio sì 0,6 Magnesio sì - (1) Manganese sì 0,6 Mercurio no NR Nichel no 0,02 Potassio sì - (1) Sodio sì - (1) Terbio sì 0,05 (4) Zinco sì 5 2. Le ammine aromatiche primarie («PAA») elencate nell’allegato XVII, appendice 8, voce 43, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e per le quali nell’allegato I, tabella 1, non è specificato alcun limite di migrazione, non devono migrare né devono essere altrimenti rilasciate dai materiali e dagli oggetti di materia plastica nel prodotto o simulante alimentare. Non devono essere rilevabili mediante apparecchiature analitiche con un limite di rilevamento di 0,002 mg/kg di prodotto o simulante alimentare applicato a ciascuna ammina aromatica primaria, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4. Per quanto riguarda le PAA non elencate all’allegato XVII, appendice 8, voce 43, del regolamento (CE) n. 1907/2006, ma per le quali nell’allegato I non è indicato alcun limite di migrazione specifica, la conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 deve essere verificata conformemente all’articolo 19. La somma di tali PAA non deve tuttavia superare 0,01 mg/kg nel prodotto o simulante alimentare.