diritto.io

Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Il trattato sull’Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell’Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell’Unione, prevedendo, tra l’altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione mediante l’iniziativa dei cittadini europei. Tale procedura offre la possibilità ai cittadini di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell’Unione, ai fini dell’applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell’articolo 241 TFUE.

Le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell’iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei cittadini e rendere l’Unione più accessibile. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

Tali procedure e condizioni dovrebbero inoltre assicurare che i cittadini dell’Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un’iniziativa dei cittadini, indipendentemente dallo Stato membro al quale appartengono.

È opportuno che la Commissione fornisca ai cittadini, su richiesta, informazioni e consigli informali sulle iniziative dei cittadini, in particolare per quanto riguarda i criteri di registrazione.

È necessario stabilire il numero minimo di Stati membri cui devono appartenere i cittadini. Per garantire che un’iniziativa dei cittadini sia rappresentativa di un interesse dell’Unione, è opportuno stabilire questo numero a un quarto degli Stati membri, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento.

Ai medesimi fini è anche opportuno stabilire il numero minimo di firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Per assicurare che i cittadini dell’Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un’iniziativa dei cittadini, tali numeri minimi dovrebbero essere in proporzione decrescente. Ai fini della chiarezza, si dovrebbe stabilire tale numero minimo per ciascuno Stato membro in un allegato del presente regolamento. Il numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. La Commissione dovrebbe avere facoltà di modificare tale allegato per rispecchiare eventuali modifiche della composizione del Parlamento europeo.

È opportuno fissare un’età minima per poter sostenere un’iniziativa dei cittadini. Tale età minima dovrebbe corrispondere all’età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

Perché un’iniziativa dei cittadini possa avere buon esito si rende necessaria una struttura organizzativa minima. Tale struttura dovrebbe assumere la forma di un comitato dei cittadini composto di persone fisiche (organizzatori) provenienti da almeno sette Stati membri diversi, onde incoraggiare l’emergere di questioni di dimensione europea e promuovere una riflessione in merito. Ai fini della trasparenza e di una comunicazione fluida ed efficace, il comitato dei cittadini dovrebbe designare rappresentanti che mettano in collegamento il comitato dei cittadini e le istituzioni dell’Unione durante l’intera procedura.

Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere un’iniziativa dei cittadini, purché lo facciano in piena trasparenza.

Per assicurare la coerenza e trasparenza nelle proposte d’iniziativa dei cittadini e per evitare la raccolta di firme per una proposta di iniziativa dei cittadini che non soddisfa le condizioni di cui al presente regolamento, dovrebbe essere obbligatorio registrare tali iniziative in un sito web messo a disposizione dalla Commissione prima di raccogliere le necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini. Tutte le proposte di iniziativa dei cittadini che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere registrate dalla Commissione. Nelle questioni relative alla registrazione, la Commissione dovrebbe attenersi ai principi della buona amministrazione.

Una volta che una proposta di iniziativa dei cittadini è registrata, gli organizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno dei cittadini.

È opportuno che nell’allegato del presente regolamento figuri il modulo della dichiarazione di sostegno in cui si specificano i dati richiesti per la verifica a cura degli Stati membri. La Commissione dovrebbe avere il potere di modificare tale allegato ai sensi dell’articolo 290 TFUE, tenendo conto delle informazioni trasmessele dagli Stati membri.

Nel rispetto del principio secondo cui i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e proporzionati alle finalità per le quali sono raccolti, la comunicazione di dati personali, incluso, ove applicabile, un numero di identificazione personale oppure il numero di un documento d’identità personale, da parte dei firmatari di un proposta d’iniziativa dei cittadini è richiesta nella misura in cui ciò può essere necessario per consentire la verifica delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

Per fare buon uso della tecnologia moderna quale strumento di democrazia partecipativa, è opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno siano raccolte per via elettronica ma anche su carta. Nei sistemi di raccolta elettronica dovrebbero essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l’altro, la sicurezza nella raccolta e nell’archiviazione dei dati. A tale scopo, la Commissione dovrebbe stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica.

È opportuno che gli Stati membri accertino la rispondenza di sistemi di raccolta elettronica alle norme del presente regolamento prima della raccolta delle dichiarazioni di sostegno.

La Commissione dovrebbe mettere a disposizione un software con codice sorgente aperto che presenti le pertinenti caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per soddisfare le disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di raccolta per via elettronica.

È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un’iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché le proposte d’iniziativa dei cittadini restino pertinenti e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell’operazione di raccolta di dichiarazioni di sostegno in tutta l’Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a dodici mesi con decorrenza dalla data di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini.

È opportuno che, quando un’iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno da parte dei firmatari, ogni Stato membro sia responsabile della verifica e della certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri firmatari. Data l’esigenza di limitare l’onere amministrativo degli Stati membri, entro un termine di tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda di certificazione questi dovrebbero effettuare tali verifiche mediante adeguati controlli, eventualmente mediante campionamento casuale, e rilasciare un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che siano state ricevute.

Prima di presentare alla Commissione un’iniziativa dei cittadini, gli organizzatori dovrebbero assicurare che siano rispettate tutte le pertinenti condizioni stabilite nel presente regolamento.

La Commissione dovrebbe esaminare l’iniziativa dei cittadini e presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche separatamente. Entro un termine di tre mesi, dovrebbe inoltre illustrare le azioni che intende intraprendere in risposta ad essa. Al fine di dimostrare che un’iniziativa dei cittadini sostenuta da almeno un milione di cittadini dell’Unione e il seguito eventualmente datole sono esaminati con attenzione, la Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire e, parimenti, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione. Qualora alla Commissione sia pervenuta un’iniziativa dei cittadini sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, gli organizzatori dovrebbero poter presentare tale iniziativa in un’audizione pubblica organizzata a livello dell’Unione.

Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati4. A questo riguardo, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che gli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini e le autorità competenti degli Stati membri sono i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE e precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di un’iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati, gli organizzatori devono prendere tutti i provvedimenti adeguati per ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento, la sicurezza delle operazioni di trattamento e l’informazione delle persone interessate, che gli organizzatori dovranno mettere al corrente del loro diritto di accedere ai propri dati personali e di apportarvi eventuali rettifiche o cancellazioni.

Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni del capo III su ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni della direttiva 95/46/CE. Gli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini dovrebbero rispondere degli eventuali danni da essi arrecati, in conformità del diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che gli organizzatori incorrano nelle appropriate sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento.

Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applica integralmente il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati5.

In vista di una futura necessità di apportare adeguamenti, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE allo scopo di modificare gli allegati del presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione6.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare all’articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere7,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni relative a un’iniziativa dei cittadini, quale prevista all’articolo 11 TUE e all’articolo 24 TFUE.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «iniziativa dei cittadini», un’iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati;

  2. 2) «firmatari», i cittadini dell’Unione che hanno dichiarato il proprio sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini, compilando la dichiarazione del modulo di sostegno per tale iniziativa;

  3. 3) «organizzatori», le persone fisiche che formano un comitato dei cittadini responsabile della preparazione di un’iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione.

Art. 3 Disposizioni riguardanti gli organizzatori ed i firmatari

1. Gli organizzatori devono essere cittadini dell’Unione e aver raggiunto l’età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

2.

Gli organizzatori istituiscono un comitato dei cittadini composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversi Stati membri.

Gli organizzatori designano un rappresentante e un supplente («le persone di contatto»), che mettono in collegamento il comitato dei cittadini e le istituzioni dell’Unione durante l’intera procedura e sono incaricati di parlare e agire a nome del comitato dei cittadini.

Gli organizzatori che sono deputati al Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero minimo necessario per formare un comitato dei cittadini.

Ai fini della registrazione di una proposta d’iniziativa dei cittadini a norma dell’articolo 4, la Commissione esamina solo le informazioni concernenti i sette membri del comitato dei cittadini necessarie per soddisfare i requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al presente paragrafo.

3. La Commissione può chiedere agli organizzatori di fornire la prova del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Per poter dichiarare il proprio sostegno a un’iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell’Unione e avere l’età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

Art. 4 Registrazione di una proposta d’iniziativa dei cittadini

1.

Prima d’iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d’iniziativa dei cittadini, gli organizzatori sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell’allegato II, riguardanti in particolare l’oggetto e gli obiettivi di tale iniziativa dei cittadini.

Le suddette informazioni sono introdotte in una delle lingue ufficiali dell’Unione, in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (il «registro»).

Gli organizzatori forniscono, per il registro e, se del caso, sul loro sito web, informazioni regolarmente aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento della proposta d’iniziativa dei cittadini.

Dopo la conferma della registrazione a norma del paragrafo 2, gli organizzatori possono inserire nel registro la proposta d’iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell’Unione. La traduzione della proposta d’iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell’Unione è di responsabilità degli organizzatori.

La Commissione istituisce un punto di contatto per la fornitura di informazioni e di assistenza.

2. Entro due mesi dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all’allegato II, la Commissione registra una proposta d’iniziativa dei cittadini attribuendole un numero individuale di registrazione e ne invia conferma agli organizzatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) il comitato dei cittadini è stato costituito e le persone di contatto sono state designate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2;

  2. b) la proposta d’iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati;

  3. c) la proposta d’iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio; e

  4. d) la proposta d’iniziativa dei cittadini non è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 TUE.

3.

La Commissione rifiuta la registrazione se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte.

Qualora rifiuti di registrare una proposta d’iniziativa dei cittadini, la Commissione informa gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

4. Una volta che è stata registrata, una proposta d’iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro. Fatti salvi i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, le persone interessate possono richiedere la cancellazione dei loro dati personali dal registro alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione di una proposta d’iniziativa dei cittadini.

5. Gli organizzatori possono ritirare una proposta d’iniziativa dei cittadini che è stata registrata in qualsiasi momento prima della presentazione delle dichiarazioni di sostegno a norma dell’articolo 8. In questo caso, un’indicazione in tal senso è inserita nel registro.

Art. 5 Procedure e condizioni di raccolta delle dichiarazioni di sostegno

1.

Gli organizzatori sono responsabili della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d’iniziativa dei cittadini registrata a norma dell’articolo 4.

Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto moduli che sono conformi ai modelli figuranti nell’allegato III e che sono redatti in una delle versioni linguistiche incluse nel registro per la proposta d’iniziativa dei cittadini in questione. Prima d’iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori compilano i moduli come prescritto nell’allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

2.

Gli organizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica. In questo secondo caso, si applica l’articolo 6.

Ai fini del presente regolamento le dichiarazioni di sostegno firmate in modo elettronico mediante firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche8, sono trattate alla stregua delle dichiarazioni di sostegno su carta.

3.

I firmatari completano le indicazioni richieste nel modulo di dichiarazione di sostegno fornito loro dagli organizzatori. Essi indicano solo i dati personali richiesti per la verifica a cura degli Stati membri, di cui all’allegato III.

I firmatari possono dichiarare una volta soltanto il loro sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui all’allegato III. In considerazione di tali modifiche la Commissione può adottare mediante atti delegati, ai sensi dell’articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, modifiche dell’allegato III.

5.

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte dopo la data di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Alla fine di tale periodo, il registro indica che il termine è scaduto e, se del caso, che non è stato raccolto il numero necessario di dichiarazioni di supporto.

Art. 6 Sistemi di raccolta per via elettronica

1.

Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, i dati ottenuti mediante i relativi sistemi sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.

Il sistema di raccolta per via elettronica è certificato ai sensi del paragrafo 3 nello Stato membro in cui saranno archiviati i dati raccolti tramite il sistema stesso. Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in vari o in tutti gli Stati membri gli organizzatori possono servirsi di un unico sistema di raccolta per via elettronica.

I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica.

2.

Gli organizzatori si accertano che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno rispetti il paragrafo 4.

Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori chiedono all’autorità competente dello Stato membro interessato di certificare che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato a tale scopo rispetta il paragrafo 4.

Gli organizzatori possono iniziare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno mediante il sistema per via elettronica solo una volta che hanno ottenuto la certificazione di cui al paragrafo 3. Gli organizzatori pubblicano copia della certificazione in parola nel sito web utilizzato per il sistema di raccolta.

Entro il 1o gennaio 2012, la Commissione sviluppa e successivamente mantiene un software con codice sorgente aperto che presenti le pertinenti caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di raccolta per via elettronica. Il software è messo a disposizione gratuitamente.

3.

Se il sistema di raccolta per via elettronica è rispondente al paragrafo 4, entro un mese l’autorità competente rilascia un certificato basato sul modello figurante nell’allegato IV.

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

4. I sistemi di raccolta per via elettronica presentano dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che:

  1. a) soltanto le persone fisiche possano presentare una dichiarazione di sostegno per via elettronica;

  2. b) i dati immessi per via elettronica siano raccolti e conservati in modo da impedire, tra l’altro, che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l’iniziativa dei cittadini in oggetto e in modo da proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso non autorizzati;

  3. c) il sistema possa produrre dichiarazioni di sostegno secondo un modulo conforme ai modelli figuranti nell’allegato III, così da consentirne la verifica da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 8, paragrafo 2.

5. Entro il 1o gennaio 2012, la Commissione adotta le specifiche tecniche per l’attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura normativa stabilita all’articolo 20, paragrafo 2.

Art. 7 Numero minimo di firmatari per Stato membro

1. Un’iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno un quarto degli Stati membri.

2. In almeno un quarto degli Stati membri, l’iniziativa dei cittadini deve essere firmata almeno dal numero minimo di cittadini indicato, al momento della registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini, nell’allegato I. Il numero minimo è pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750.

3. La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, opportuni adeguamenti dell’allegato I per rispecchiare eventuali modifiche della composizione del Parlamento europeo.

4. I firmatari sono considerati cittadini dello Stato membro responsabile della verifica della loro dichiarazione di sostegno a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

Art. 8 Verifica e certificazione da parte degli Stati membri delle dichiarazioni di sostegno

1.

Dopo aver raccolto le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari a norma degli articoli 5 e 7, gli organizzatori presentano alle autorità competenti di cui all’articolo 15, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, gli organizzatori si servono del modulo figurante nell’allegato V e separano le dichiarazioni di sostegno su carta, quelle firmate per via elettronica mediante firma elettronica avanzata e quelle raccolte tramite il sistema di raccolta per via elettronica.

Gli organizzatori presentano le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro competente nel modo seguente:

  1. a) allo Stato membro in cui il firmatario risiede o di cui è cittadino, secondo quanto precisato nell’allegato III, parte C, punto 1; oppure

  2. b) allo Stato membro che ha rilasciato il numero di identità personale o il documento d’identità personale indicato nella dichiarazione di sostegno, secondo quanto precisato nell’allegato III, parte C, punto 2.

2.

Entro un periodo non superiore a tre mesi dal ricevimento della richiesta, le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro presentate, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, se del caso. Su questa base rilasciano agli organizzatori un certificato basato sul modello figurante nell’allegato VI, nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato.

Per la verifica delle dichiarazioni di sostegno non è richiesta l’autenticazione della firma.

3. Il certificato di cui al paragrafo 2 è rilasciato gratuitamente.

Art. 9 Presentazione di un’iniziativa dei cittadini alla Commissione

Dopo aver ottenuto i certificati di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e purché siano state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, gli organizzatori possono presentare alla Commissione l’iniziativa dei cittadini, corredandola di informazioni relative al sostegno e ai finanziamenti eventualmente ricevuti a tal fine. Tali informazioni sono pubblicate sul registro.

L’importo del sostegno e dei finanziamenti ricevuti da qualsiasi fonte al di là del quale diventa obbligatorio fornire informazioni è identico a quello previsto nel regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo9.

Ai fini del presente articolo, gli organizzatori si servono del modulo figurante nell’allegato VII e trasmettono tale modulo compilato insieme con le copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Art. 10 Procedura di esame dell’iniziativa dei cittadini da parte della Commissione

1. Quando la Commissione riceve un’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’articolo 9, essa:

  1. a) pubblica senza indugio l’iniziativa dei cittadini sul suo registro;

  2. b) riceve gli organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall’iniziativa dei cittadini;

  3. c) entro tre mesi, espone in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all’iniziativa dei cittadini, l’eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), è notificata agli organizzatori, al Parlamento europeo e al Consiglio ed è resa pubblica.

Art. 11 Audizione pubblica

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), ed entro il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli organizzatori hanno l’opportunità di presentare l’iniziativa in un’audizione pubblica. La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono che l’audizione sia organizzata presso il Parlamento europeo, se dal caso con le altre istituzioni e organismi dell’Unione che intendono partecipare, e che la Commissione sia rappresentata a un livello appropriato.