Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione)
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
Articolo 51 del presente regolamento
| UNIONE EUROPEA | CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL’IVA E/O DALLE ACCISE (*) (Direttiva 2006/112/CE - articolo 151, e direttiva 2008/118/CE - articolo 13) |
| N. di serie (facoltativo): | |||||
| 1. BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA) | |||||
| Denominazione/nominativo | |||||
| Via e numero | |||||
| CAP, località | |||||
| Stato membro (ospitante) | |||||
| 2. AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO (nome, indirizzo e numero di telefono) | |||||
| 3. DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO (ORGANISMO o PERSONA) Il beneficiario organismo o persona dichiara a) di aver acquistato i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 | |||||
| □ per uso ufficiale in quanto | □ per uso personale in quanto | ||||
| □ missione diplomatica estera | □ membro di una missione diplomatica estera | ||||
| □ rappresentanza consolare estera | □ membro di una rappresentanza consolare estera | ||||
| □ organismo europeo cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea | |||||
| □ organo internazionale | □ membro del personale di un organismo internazionale | ||||
| □ forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO) | |||||
| □ forza armata di uno Stato membro che partecipa ad attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) | |||||
| □ forza armata del Regno Unito di stanza nell’isola di Cipro | |||||
| □ Destinato all’uso da parte della Commissione europea o qualsiasi agenzia od organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo svolga i suoi compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19. | |||||
| (designazione dell’organismo, cfr. casella 4) | |||||
| b) che i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l’esenzione nello Stato membro ospitante indicato nella casella 1, e c) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede. Il beneficiario (organismo o persona) si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni o dal quale sono stati forniti i beni e/o i servizi, l’IVA e/o le accise dovute qualora i beni e/o i servizi risultassero non conformi alle condizioni fissate per l’esenzione o qualora i beni e/o i servizi non ricevessero la destinazione prevista. | |||||
| Luogo, data | Nome e qualifica del firmatario | ||||
| Firma | |||||
| 4. VISTO DELL’ORGANISMO (in caso di esenzione per uso personale) | |||||
| Luogo, data | Timbro | Nome e qualifica del firmatario | |||
| Firma | |||||
| 5. ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VIENE RICHIESTA L’ESENZIONE DALL’IVA E/O DALLE ACCISE | |||||
| A. Dati relativi al fornitore/depositario autorizzato | |||||
| 1) Nome e indirizzo | |||||
| 2) Stato membro | |||||
| 3) Numero di identificazione IVA/Codice accisa o numero di registrazione/codice fiscale | |||||
| B. Dati relativi ai beni e/o ai servizi: | |||||
| N. | Descrizione dettagliata dei beni e/o servizi (o riferimento dell’ordinativo allegato) | Quantità o numero | Valore al netto dell’IVA e dell’accisa | Valuta | |
| Valore unitario | Valore totale | ||||
| Importo totale | |||||
| 6. CERTIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | |||||
| La spedizione/fornitura di beni e/o servizi di cui alla casella 5 soddisfa: | |||||
| □ totalmente | □ fino a una quantità di | (numero) | |||
| le condizioni per l’esenzione dall’IVA e/o dalle accise. | |||||
| Luogo, data | Timbro | Nome e qualifica del firmatario | |||
| Firma | |||||
| 7. DISPENSA DAL VISTO DI CUI ALLA CASELLA 6 (solo in caso di esenzione per uso ufficiale) | |||||
| Con lettera n.: | |||||
| Data: | |||||
| l’organismo beneficiario designato: è dispensato | |||||
| dall’autorità competente dello Stato membro ospitante: dall’obbligo di ottenere il visto di cui alla casella 6 | |||||
| Luogo, data | Timbro | Nome e qualifica del firmatario | |||
| Firma |
1. Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.
2.
a) Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (C 164 del1° luglio 1989, pag. 3). La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza. Per l’esenzione dalle accise il certificato di esenzione è redatto in duplicato:
una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,
na copia destinata ad accompagnare la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa.
b) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.
c) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.
d) Qualora l’elenco delle merci e/o dei servizi (casella 5, punto B, del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione.
e) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore/depositario, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci e ai servizi di cui alla casella 5, punto B.
f) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l’uso ai presenti fini.
3. Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.
4. Apponendo il visto di cui alla casella 4 l’organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell’organismo stesso.
5.
a) Il riferimento all’ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell’ordinativo. L’ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, è necessario vistare anche l’ordinativo.
b) L’indicazione del numero ai fini delle accise di cui all’articolo 2, punto 12), del regolamento (CE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, è facoltativa; l’indicazione del numero di identificazione IVA o di registrazione fiscale è obbligatoria.
c) Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma ISO 4217 stabilita dall’organizzazione internazionale di standardizzazione5.
6. La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all’accordo di un’altra autorità del medesimo Stato. Spetta all’amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo.
7. Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l’organismo beneficiario dall’obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato.