Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 397,
vista la proposta della Commissione europea,
Al regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio, del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto2, devono essere apportate diverse modifiche sostanziali. È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, che le disposizioni in questione siano sottoposte a rifusione.
La direttiva 2006/112/CE stabilisce norme in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) che, in alcuni casi, sono soggette a interpretazione da parte degli Stati membri. L’adozione di disposizioni comuni di applicazione della direttiva 2006/112/CE dovrebbe garantire un’applicazione del sistema dell’IVA più conforme all’obiettivo del mercato interno qualora si verifichino, o rischino di verificarsi, divergenze nell’applicazione incompatibili con il corretto funzionamento di tale mercato interno. Queste disposizioni di applicazione sono giuridicamente vincolanti solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non compromettono la validità della legislazione e dell’interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri.
È opportuno tener conto nel presente regolamento delle modifiche risultanti dall’adozione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi3.
L’obiettivo del presente regolamento è quello di garantire l’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’IVA attraverso disposizioni di esecuzione della direttiva 2006/112/CE, in particolare in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea. Dato che il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, l’uniformità dell’applicazione è garantita al meglio mediante un regolamento.
Tali disposizioni di applicazione contengono norme specifiche in risposta a determinate questioni di applicazione e mirano ad introdurre un trattamento uniforme in tutto il territorio dell’Unione solamente in relazione a tali circostanze specifiche. Esse non sono pertanto trasponibili ad altri casi e devono essere applicate, tenendo conto della loro formulazione, in maniera restrittiva.
È opportuno chiarire che, se una persona che non è soggetto passivo cambia residenza e trasferisce un mezzo di trasporto nuovo, o un mezzo di trasporto nuovo è reintrodotto nello Stato membro in cui era stato originariamente ceduto in esenzione dall’IVA alla persona non soggetto passivo che lo reintroduce, il trasferimento non costituisce un acquisto intracomunitario di un mezzo di trasporto nuovo.
Per talune prestazioni di servizi è sufficiente che un prestatore dimostri che il destinatario di tali servizi, sia esso un soggetto passivo oppure no, sia stabilito al di fuori della Comunità perché dette prestazioni di servizi fuoriescano dal campo di applicazione dell’IVA.
Si dovrebbe precisare che l’attribuzione di un numero di identificazione IVA a un soggetto passivo, che effettua una prestazione di servizi a destinazione di un altro Stato membro o riceve una prestazione di servizi da un altro Stato membro per la quale l’IVA è dovuta solo dal destinatario, non influisce sul diritto di tale soggetto passivo a beneficiare della non imposizione dei suoi acquisti intracomunitari di beni. Tuttavia, quando il soggetto passivo comunica il suo numero di identificazione IVA a un fornitore per una cessione intracomunitaria di beni, si considera che egli abbia optato, in ogni caso, per l’assoggettamento all’IVA di tali operazioni.
L’ulteriore integrazione del mercato interno ha accresciuto il bisogno di cooperazione transfrontaliera tra operatori economici stabiliti in diversi Stati membri e portato allo sviluppo di gruppi europei di interesse economico (GEIE) costituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)4. È opportuno, pertanto, chiarire che i GEIE sono soggetti passivi quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso.
Occorre definire chiaramente i servizi di ristorazione e di catering, la distinzione fra i due servizi e il trattamento appropriato dei medesimi.
A fini di maggior chiarezza è opportuno enumerare le operazioni considerate servizi prestati per via elettronica senza che tali elenchi siano definitivi né esaustivi.
È opportuno, da un lato, stabilire che un’operazione consistente unicamente nel montaggio delle varie parti di un macchinario fornite dal cliente dovrebbe essere considerata come una prestazione di servizi e, dall’altro, individuare il luogo di prestazione ove questa sia resa a una persona che non è soggetto passivo.
La vendita di un’opzione come strumento finanziario dovrebbe essere trattata come una prestazione di servizi distinta dalle operazioni sottostanti cui l’opzione si riferisce.
Per garantire l’applicazione uniforme delle norme relative al luogo delle operazioni imponibili occorre chiarire alcuni concetti, quali la sede dell’attività economica, la stabile organizzazione, l’indirizzo permanente e la residenza abituale. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, il ricorso a criteri quanto più chiari e oggettivi possibile dovrebbe facilitare l’applicazione pratica di tali concetti.
Si dovrebbero stabilire norme per garantire il trattamento uniforme delle cessioni di beni nel momenti in cui il fornitore abbia superato il massimale delle vendite a distanza fissato per le cessioni in un altro Stato membro.
Si dovrebbe precisare che è il tragitto del mezzo di trasporto, e non quello dei passeggeri al suo interno, a determinare la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità.
In materia di acquisti intracomunitari di beni, il diritto dello Stato membro di acquisto di sottoporre ad imposizione l’acquisto dovrebbe restare impregiudicato, indipendentemente dal trattamento IVA applicato all’operazione nello Stato membro di partenza.
La corretta applicazione delle norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi dipende principalmente dallo status del destinatario, soggetto passivo o non soggetto passivo, e dalla qualità in cui egli agisce. Al fine di determinare lo status di soggetto passivo del destinatario, è opportuno stabilire gli elementi giustificativi che il prestatore deve ottenere dal destinatario.
È opportuno chiarire che, se i servizi prestati ad un soggetto passivo sono destinati all’uso personale, ivi compreso l’uso da parte dei dipendenti del destinatario soggetto passivo, non si può ritenere che quest’ultimo agisca in qualità di soggetto passivo. La comunicazione del numero di identificazione IVA al prestatore da parte del destinatario è sufficiente a stabilire che quest’ultimo agisce in qualità di soggetto passivo salvo che il prestatore disponga di informazioni contrarie. È necessario inoltre garantire che un servizio unico ricevuto per fini professionali, ma utilizzato anche a fini privati, sia tassato in un luogo solo.
Al fine di determinare con precisione il luogo di stabilimento del destinatario, il prestatore di servizi è tenuto a verificare le informazioni da questi fornite.
Fatta salva la disposizione generale relativa al luogo di fornitura delle prestazioni di servizi ad un soggetto passivo, se i servizi sono resi a un destinatario stabilito in più di un luogo, è opportuno disporre di norme intese ad aiutare il prestatore a determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, tenendo conto delle circostanze. Se il prestatore di servizi non è in grado di determinare tale luogo, è opportuno disporre di norme volte a chiarire gli obblighi del prestatore. Tali norme non dovrebbero essere in contrasto con gli obblighi del destinatario né modificarli.
È opportuno inoltre precisare il momento in cui il prestatore di servizi deve determinare lo status, la qualità e il luogo di stabilimento del destinatario, sia esso soggetto passivo o no.
Fatta salva l’applicazione generale del principio riguardante le pratiche abusive alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno ricordarne l’applicazione nel quadro specifico di talune disposizioni del presente regolamento.
Taluni servizi specifici quali la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio, la traduzione di testi, i servizi relativi alle richieste di rimborsi dell’IVA e i servizi di intermediazione forniti a una persona che non è soggetto passivo implicano operazioni transfrontaliere o la partecipazione di operatori economici stabiliti al di fuori della Comunità. Occorre definire chiaramente il luogo della prestazione di tali servizi ai fini di una maggiore certezza del diritto.
È opportuno precisare che le prestazioni di un intermediario che agisce in nome e per conto di terzi, il quale interviene in un servizio relativo alla fornitura di alloggio nel settore alberghiero, non rientrano nella norma specifica relativa alle prestazioni di servizi relative a beni immobili.
Quando varie prestazioni effettuate nell’ambito dell’organizzazione di un funerale fanno parte di un servizio unico, si dovrebbero determinare anche le disposizioni applicabili riguardo al luogo della prestazione.
Per garantire il trattamento uniforme delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e di altri servizi affini, occorre definire l’accesso a tali eventi e i servizi accessori a detto accesso.
È opportuno precisare il trattamento da riservare ai servizi di ristorazione e di catering prestati a bordo di un mezzo di trasporto quando il trasporto dei passeggeri è realizzato sul territorio di più paesi.
Considerato che le norme specifiche applicabili al noleggio dei mezzi di trasporto dipendono dalla durata del possesso o dell’uso di tali mezzi, è necessario non solo stabilire quali veicoli vanno considerati «mezzi di trasporto», ma anche precisare il trattamento da riservare a tali servizi quando più contratti si susseguono. Occorre inoltre stabilire il luogo in cui un mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario.
In talune circostanze specifiche la commissione pagata per l’uso di una carta di credito o di debito in relazione a un’operazione non dovrebbe ridurre la base imponibile di tale operazione.
È necessario specificare che l’aliquota ridotta può applicarsi al noleggio di tende, roulotte e case mobili («mobile homes») installate in un campeggio e utilizzate a titolo di alloggi.
Le prestazioni didattiche direttamente connesse con un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale dovrebbero essere incluse, indipendentemente dalla durata dei corsi, tra le attività di formazione o riqualificazione professionale.
I «noble» di platino dovrebbero essere trattati come articoli esclusi dalle esenzioni per valute, banconote e monete.
È opportuno precisare che l’esenzione delle prestazioni di servizi inerenti all’importazione di beni il cui valore è compreso nella base imponibile di detti beni comprende i servizi di trasporto effettuati durante un cambiamento di residenza.
I beni trasportati fuori dalla Comunità dall’acquirente e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come enti pubblici e associazioni, non dovrebbero beneficiare delle esenzioni per le operazioni all’esportazione.
Al fine di garantire uniformità nelle pratiche amministrative per il calcolo del valore minimo ai fini delle esenzioni applicabili all’esportazione dei beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, dovrebbero essere armonizzate le disposizioni relative al suddetto calcolo.
Si dovrebbe precisare che l’esenzione relativa ad alcune operazioni assimilate alle esportazioni è applicata anche ai servizi rientranti nel regime speciale dei servizi prestati per via elettronica.
È opportuno che gli organismi istituiti a norma del quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), siano considerati organismi internazionali ai fini dell’esenzione IVA solo se rispettano determinate condizioni. È opportuno, pertanto, stabilire le caratteristiche che consentono a tali organismi di beneficiare dell’esenzione.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari o a favore di organismi internazionali riconosciuti o di alcune forze armate sono esenti dall’IVA a determinati limiti e condizioni. Affinché un soggetto passivo che effettua tale cessione o prestazione da un altro Stato membro possa accertare che i limiti e le condizioni per tale esenzione siano rispettati, è opportuno stabilire un certificato di esenzione.
Ai fini dell’esercizio del diritto a detrazione dovrebbero poter essere utilizzati anche i documenti di importazione elettronici, se soddisfano gli stessi requisiti dei documenti su carta.
Se un fornitore di beni o un prestatore di servizi dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro dove l’imposta è dovuta, occorre precisare in quali circostanze detta organizzazione sarebbe debitrice dell’IVA.
Si dovrebbe precisare che un soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica nel territorio dello Stato membro dove l’IVA è dovuta deve essere considerato un soggetto passivo stabilito in detto Stato membro per l’assolvimento dell’imposta anche quando tale sede di attività non partecipa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi.
È opportuno chiarire che ogni soggetto passivo deve comunicare il suo numero di identificazione IVA appena ne è in possesso per determinate operazioni imponibili al fine di consentire una più equa riscossione dell’imposta.
Si dovrebbero precisare i pesi per l’oro da investimento comunemente accettati dal mercato dell’oro e fissare una data comune per la determinazione del valore delle monete d’oro, al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.
Il regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che forniscono servizi per via elettronica a persone non soggetti passivi stabiliti o residenti nella Comunità è soggetto a determinate condizioni. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, le conseguenze dovrebbero essere enunciate, in particolare, in modo inequivocabile.
Talune modifiche provengono dalla direttiva 2008/8/CE. Nella misura in cui tali modifiche riguardano, da un lato, l’imposizione del noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto a decorrere dal 1o gennaio 2013 e, dall’altro, l’imposizione di servizi forniti per via elettronica a decorrere dal 1o gennaio 2015, si dovrebbe precisare che le disposizioni corrispondenti del presente regolamento si applicano soltanto a decorrere da tali date,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto
Art. 1
Il presente regolamento stabilisce misure di applicazione di talune disposizioni dei titoli da I a V e da VII a XII della direttiva 2006/112/CE.
Capo II. Ambito di applicazione (titolo i della direttiva 2006/112/ce)
Art. 2
Non danno luogo ad acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE:
a) il trasferimento di un mezzo di trasporto nuovo effettuato da una persona che non è soggetto passivo all’atto del cambiamento di residenza purché l’esenzione prevista all’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE non potesse essere applicata al momento della cessione;
b) la reintroduzione di un mezzo di trasporto nuovo, effettuata da una persona che non è soggetto passivo, nello Stato membro in cui le era stato originariamente fornito ai sensi dell’esenzione di cui all’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.
Art. 3
Fatto salvo l’articolo 59 bis, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, la prestazione dei seguenti servizi non è soggetta ad IVA se il prestatore dimostra che il luogo di tale prestazione, determinato conformemente alle sottosezioni 3 e 4 della sezione 4 del capo V del presente regolamento, è situato al di fuori della Comunità:
a) a decorrere dal 1o gennaio 2013 i servizi di cui all’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2013 i servizi elencati all’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE;
c) i servizi elencati all’articolo 59 della direttiva 2006/112/CE.
Art. 4
Un soggetto passivo avente diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, in conformità dell’articolo 3 della direttiva 2006/112/CE, mantiene tale diritto se, a norma dell’articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o e), della citata direttiva, gli è stato attribuito un numero di identificazione IVA per le prestazioni ricevute per le quali è debitore dell’IVA o per le prestazioni da lui effettuate nel territorio di un altro Stato membro per le quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario.
Tuttavia, se tale soggetto passivo comunica il numero di identificazione IVA a un fornitore per un acquisto intracomunitario di beni, si considera che egli abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva.
Capo III. Soggetti passivi (titolo III della direttiva 2006/112/ce)
Art. 5
Un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.
Capo IV. Operazioni imponibili (titolo IV della direttiva 2006/112/ce)
Sezione 1. Cessioni di beni (Articoli da 14 a 19 della direttiva 2006/112/CE)
Art. 5 bis
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE, i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, in particolare nei casi seguenti:
a) quando la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all’acquirente;
b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all’acquirente;
c) quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall’acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;
d) quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, mette in contatto l’acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.
Tuttavia si considera che i beni non siano stati spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l’acquirente effettua egli stesso il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l’organizzazione.
Art. 5 ter
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine «facilita» designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l’interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica. Tuttavia, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
c) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna dei beni.
L’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:
a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.
Art. 5 quater
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto egli stesso i beni non è considerato responsabile del pagamento di un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e pagato su tali cessioni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il soggetto passivo dipende dalle informazioni trasmesse dai fornitori che vendono beni tramite un’interfaccia elettronica o da altri terzi per dichiarare correttamente l’IVA gravante su tali cessioni e versare l’importo corrispondente;
b) le informazioni di cui alla lettera a) sono errate;
c) il soggetto passivo può dimostrare che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che tali informazioni erano errate.
Art. 5 quinquies
Salvo che disponga di informazioni contrarie, il soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni a norma dell’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE considera:
a) la persona che vende beni tramite un’interfaccia elettronica un soggetto passivo;
b) la persona che acquista tali beni una persona che non è soggetto passivo.
Sezione 2. Prestazioni di servizi (Articoli da 24 a 29 della direttiva 2006/112/CE)
Art. 6
1. I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell’insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.
2. La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del paragrafo 1.
Art. 6 bis
1. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE rientrano, in particolare:
a) i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);
b) i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol — VoIP);
c) i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;
d) i servizi di radioavviso;
e) i servizi di audiotext;
f) fax, telegrafo e telex;
g) l’accesso a Internet e al World Wide Web;
h) le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.
2. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE non rientrano:
a) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
b) i servizi di radiodiffusione e di televisione («teleradiodiffusione»).