Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
Testo vigente
ALLEGATO XIX
ALLEGATO XIX
METODOLOGIA DI CUI ALL'ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO PER ISTITUIRE I PIANI DI CAMPIONAMENTO PER LA PESATURA DEGLI SBARCHI DI PRODOTTI DELLA PESCA NEGLI STATI MEMBRI
Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri di piani di campionamento in conformità all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.
1) Scopo del piano di campionamento è assicurare la pesatura accurata dei prodotti della pesca allo sbarco.
2) La dimensione del campione da pesare è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca per il porto/il luogo/la regione interessati nello Stato membro in cui hanno luogo gli sbarchi.
3) Gli Stati membri stabiliscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».
4) Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l’altro:
i livelli di sbarchi nel porto/nel luogo/nella regione, comprendenti tutti gli stock regolamentati,
il livello di infrazioni rilevate in precedenza correlate agli sbarchi nel porto/nel luogo/nella regione,
il numero totale di ispezioni svolte nel porto/nel luogo/nella regione,
la disponibilità di contingente per le navi che sbarcano nel porto/nel luogo/nella regione,
l'utilizzo di casse standardizzate.
Se del caso:
la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,
il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione.
5) Il campione deve essere rappresentativo e almeno altrettanto efficace di un campione casuale semplice.
6) Se i prodotti della pesca sono sbarcati in casse standardizzate, il numero minimo di casse che devono essere pesate per il campionamento è proporzionale ai livelli di rischio individuati dagli Stati membri. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:
Numero di casse sbarcate per specie Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio Molto basso Basso Medio Alto Molto alto 0-25 1 1 1 1 2 25-50 1 2 3 4 5 50-100 1 3 4 5 6 100-200 2 4 5 6 7 Per ogni 100 casse in più 1 1 2 3 4 7) Il piano di campionamento comprende inoltre informazioni sulle misure adottate per assicurare che:
gli operatori si attengano ai livelli di campionamento stabiliti,
i risultati della pesatura determinati sulla base dei piani di campionamento siano utilizzati ai fini menzionati all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento sul controllo,
un determinato numero di sbarchi di prodotti della pesca, che ogni Stato membro decide sulla base dell'analisi di rischio, sia pesato in presenza di funzionari delle autorità competenti.
8) L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di campionamento sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.