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Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 14, paragrafo 10, l'articolo 15, paragrafo 9, l'articolo 16 paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 7, l'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 23, paragrafo 5, l'articolo 24, paragrafo 8, l'articolo 25, paragrafo 2, l'articolo 32, l'articolo 37, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 6, l'articolo 55, paragrafo 5, l'articolo 58, paragrafo 9, l'articolo 60, paragrafo 7, l'articolo 61, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 72, paragrafo 5, l'articolo 73, paragrafo 9, l'articolo 74, paragrafo 6, l'articolo 75, paragrafo 2, l'articolo 76, paragrafo 4, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafo 7, l'articolo 92, paragrafo 5, l'articolo 103, paragrafo 8, l'articolo 105, paragrafo 6, l'articolo 106, paragrafo 4, l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 111, paragrafo 3, l'articolo 116, paragrafo 6, l'articolo 117, paragrafo 4, e l'articolo 118, paragrafo 5,

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 (in seguito denominato «il regolamento sul controllo») prevede l'adozione di modalità e misure intese ad attuare alcune disposizioni da esso stabilite.

Al fine di assicurare un'applicazione coerente di tali modalità, è necessaria l'elaborazione di alcune definizioni.

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che un peschereccio dell'Unione può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità. L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che un peschereccio dell'Unione è autorizzato a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità. È opportuno stabilire modalità comuni per il rilascio e la gestione di tali licenze di pesca e autorizzazioni di pesca al fine di garantire una norma comune per le informazioni in esse contenute.

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che il comandante di un peschereccio deve rispettare le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi. Poiché tali condizioni e restrizioni si applicano alle acque dell'Unione, è necessario istituirle a livello dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri devono utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai loro pescherecci ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle loro acque. È opportuno redigere per tale sistema delle specifiche comuni a livello dell'Unione europea. Tali specifiche devono, in particolare, precisare le caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite, le modalità di trasmissione dei dati relativi alla posizione e le norme in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento degli impianti di localizzazione via satellite.

L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che i comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri devono tenere un giornale di pesca per le loro operazioni. È necessario stabilire le informazioni che devono essere registrate nei giornali di pesca e il loro formato.

L'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento sul controllo stabilisce che, per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti dei pescherecci dell'Unione devono applicare i fattori di conversione fissati dall'Unione. È pertanto necessario stabilire tali fattori di conversione.

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che i comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri devono registrare per via elettronica le informazioni contenute nel giornale di pesca. È opportuno stabilire i requisiti per la compilazione e la trasmissione elettronica di tali informazioni oltre a precisarne il formato.

L'articolo 21, paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabiliscono che i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri devono compilare e presentare le dichiarazioni di trasbordo e sbarco. È opportuno stabilire quali informazioni devono essere inserite in tali dichiarazioni oltre a precisarne le modalità di presentazione.

L'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sul controllo dispongono la compilazione e la trasmissione elettroniche delle dichiarazioni di trasbordo e sbarco. È opportuno stabilire i requisiti per la compilazione e la trasmissione elettroniche di tali dati oltre a precisarne il formato.

L'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabiliscono che ciascuno Stato membro deve controllare, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco. Al fine di garantire norme comuni per tali campionamenti occorre stabilire norme dettagliate a livello dell'Unione europea.

L'articolo 37 del regolamento sul controllo stabilisce che la Commissione deve adottare le necessarie azioni correttive qualora abbia vietato la pesca a causa del presunto esaurimento delle possibilità di pesca a disposizione di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri o dell'Unione europea e risulti che in realtà uno Stato membro non ha esaurito le proprie possibilità di pesca. È necessario adottare norme adeguate per la ridistribuzione di tali possibilità di pesca, che tengano conto della disponibilità o meno di un totale ammissibile di catture (TAC) per l'Unione o valutino se a seguito della fissazione annua delle possibilità di pesca, le circostanze non consentono tale ridistribuzione.

Gli articoli da 39 a 41 del regolamento sul controllo prevedono norme atte a evitare il superamento della potenza del motore dei pescherecci. È necessario stabilire norme tecniche per le certificazioni e i controlli pertinenti da effettuare in tale ambito.

L'articolo 55 del regolamento sul controllo stabilisce che gli Stati membri debbano provvedere affinché la pesca ricreativa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. Per gli stock oggetto di un piano di ricostituzione, è opportuno che gli Stati membri procedano alla raccolta dei dati di cattura della pesca ricreativa. Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto significativo sulle risorse, il Consiglio può adottare misure di gestione specifiche. È opportuno determinare modalità per l'istituzione di piani di campionamento al fine di consentire agli Stati membri di sorvegliare le catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate nell'ambito della pesca ricreativa dai loro pescherecci, in acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione.

Al fine di istituire un regime di controllo completo è necessario che l'intera catena di produzione e di immissione sul mercato rientri nell'ambito di applicazione del suddetto regime. L'articolo 58 del regolamento sul controllo prevede un sistema di tracciabilità coerente per garantire che tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. È necessario determinare norme comuni per le procedure di identificazione del prodotto in questione.

L'articolo 60 del regolamento sul controllo stabilisce che tutti i prodotti della pesca debbano essere pesati con sistemi approvati dalle autorità competenti a meno che esse non abbiano adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione. È necessario determinare norme comuni in tutti gli Stati membri per la pesatura dei prodotti della pesca freschi e surgelati, nonché per la pesatura dei prodotti della pesca trasbordati e per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco.

L'articolo 61 del regolamento sul controllo prevede la possibilità che i prodotti della pesca vengano pesati dopo il trasporto a condizione che lo Stato membro abbia adottato un piano di controllo o, qualora i prodotti della pesca vengano trasportati in un altro Stato membro, che gli Stati membri interessati abbiano adottato un programma di controllo comune approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione. Occorre definire tale metodologia fondata sul rischio.

La pesca di aringhe, sgombri e sugarelli presenta alcune caratteristiche specifiche. Per questo motivo è opportuno stabilire norme speciali per la pesatura ed elementi correlati al fine di tener conto di tali caratteristiche specifiche.

L'articolo 64 del regolamento sul controllo prevede l'adozione di modalità concernenti il contenuto delle note di vendita. È pertinente includere tali modalità nel presente regolamento.

A norma degli articoli 71 e 72 del regolamento sul controllo, gli Stati membri effettuano una sorveglianza nelle acque dell'Unione europea e adottano le necessarie misure qualora le risultanze di un avvistamento non corrispondano alle informazioni di cui dispongono. È necessario istituire norme comuni concernenti il contenuto dei rapporti di sorveglianza e i relativi mezzi di trasmissione.

L'articolo 73 del regolamento sul controllo offre al Consiglio la possibilità di istituire programmi di osservazione di controllo e di definire a grandi linee il profilo e le mansioni degli osservatori di controllo a bordo dei pescherecci. Occorre pertanto redigere le modalità di intervento e i compiti degli osservatori di controllo.

A norma del capo I del titolo VII del regolamento sul controllo, occorre stabilire norme relative allo svolgimento delle ispezioni al fine di incoraggiare un approccio armonizzato al controllo delle attività effettuate dagli Stati membri. È opportuno stabilire norme relative alla linea di condotta dei funzionari incaricati delle ispezioni e agli obblighi degli Stati membri in merito al comportamento dei loro funzionari autorizzati a svolgere tali ispezioni. Al contempo, occorre precisare i compiti degli operatori durante l'ispezione. È altresì necessario definire principi comuni per le procedure di ispezione in mare, nei porti, durante il trasporto, nei mercati e in relazione ai rapporti di ispezione e alla loro trasmissione.

L'articolo 79 del regolamento sul controllo stabilisce che gli ispettori dell'Unione possano effettuare ispezioni nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione. È opportuno elaborare le norme relative alla nomina degli ispettori dell'Unione, alle loro mansioni e ai loro obblighi, nonché al tipo di seguito da riservare ai loro rapporti.

L'articolo 92 del regolamento sul controllo stabilisce l'istituzione di un sistema di punti per infrazioni gravi allo scopo di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nonché pari condizioni in tutte le acque dell'Unione. Affinché ciò avvenga, è necessario fissare norme comuni a livello dell'Unione per l'applicazione di tale sistema di punti, tra cui un elenco dei punti da assegnare ad ogni infrazione grave.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 103 del regolamento sul controllo, l'assistenza finanziaria nel quadro del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo della pesca2, e del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare3, è subordinata al rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi negli ambiti della conservazione e del controllo della pesca, ferma restando la possibilità per la Commissione di sospendere e sopprimere tale assistenza finanziaria in determinate condizioni. È necessario determinare le modalità di applicazione di tali misure.

L'articolo 107 del regolamento sul controllo stabilisce che la Commissione possa operare detrazioni dai contingenti in caso di inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di stock soggetti a piani pluriennali in grado di costituire una grave minaccia per la conservazione di tali stock. Occorre pertanto fissare norme relative all'entità della detrazione, tenendo conto della natura dell'inosservanza, del livello del suo impatto nonché della gravità della minaccia per la risorsa.

Il capo I del titolo XII del regolamento sul controllo stabilisce le norme per la gestione dei dati registrati ai fini di tale regolamento, tra cui l'obbligo per gli Stati membri di creare una banca dati informatizzata e un sistema di convalida nonché le disposizioni relative all'accesso e allo scambio di tali dati. È necessario stabilire norme comuni relative all'istituzione delle procedure da seguire per elaborare tali dati e garantire che la Commissione vi abbia accesso, nonché in ordine alla definizione dei requisiti per lo scambio di dati.

L'articolo 110 del regolamento sul controllo concerne l'accesso remoto da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato ai file informatici contenenti i dati registrati dai centri di controllo della pesca degli Stati membri. Al fine di garantire tale accesso, è opportuno stabilire norme chiare relative alle condizioni e alle procedure da rispettare.

A norma degli articoli da 114 a 116 del regolamento sul controllo, gli Stati membri devono crearsi un proprio sito web ufficiale. Al fine di garantire a tutti gli Stati membri pari condizioni di accessibilità, è opportuno stabilire norme a livello dell'Unione in relazione a tali siti web.

Ai sensi dell'articolo 117 del regolamento sul controllo, occorre istituire un sistema di assistenza reciproca per garantire la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e la Commissione. Tale cooperazione amministrativa è essenziale per garantire la creazione di pari condizioni nell'Unione e affinché le attività illegali siano sottoposte ad indagini e sanzioni adeguate. Occorre pertanto elaborare norme atte a consentire lo scambio sistematico di informazioni, su richiesta o spontaneamente, nonché la possibilità di chiedere misure di esecuzione e la notifica amministrativa da parte di un altro Stato membro.

La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati4. La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati5, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso nonché rettifica degli stessi.

Al fine di agevolare l'attuazione del sistema di controllo della pesca, occorre riunire tutte le modalità di applicazione in un unico regolamento. Devono quindi essere abrogati i seguenti regolamenti della Commissione:

regolamento (CEE) n. 2807/836 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesce da parte degli Stati membri,

regolamento (CEE) n. 3561/857 relativo alle informazioni sulle ispezioni inerenti alle attività di pesca eseguite dalle autorità di controllo nazionali,

regolamento (CEE) n. 493/878 che stabilisce le modalità da adottare per l'indennizzo dei danni occasionati dall'interruzione di talune attività di pesca,

regolamento (CEE) n. 1381/879 che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca,

regolamento (CEE) n. 1382/8710 che stabilisce modalità di applicazione per le ispezioni di pescherecci,

regolamento (CE) n. 2943/9511 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali,

regolamento (CE) n. 1449/9812 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i rapporti «effort report»,

regolamento (CE) n. 356/200513 che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare,

regolamento (CE) n. 2244/200314 che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite,

regolamento (CE) n. 1281/200515 relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza,

regolamento (CE) n. 1042/200616 recante modalità di applicazione dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca,

regolamento (CE) n. 1542/200717 relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri ed i sugarelli,

regolamento (CE) n. 1077/200818 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007, nonché

regolamento (CE) n. 409/200919 che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo e che modifica il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

§. Disposizioni generali campo di applicazione

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del sistema di controllo dell'Unione europea secondo dal regolamento sul controllo.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «peschereccio dell'Unione», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

  2. 2) «acque dell'Unione», le acque definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio20;

  3. 3) «titolare di una licenza di pesca», persona fisica o giuridica alla quale è stata rilasciata una licenza di pesca ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sul controllo;

  4. 4) «ispettori dell'Unione», gli ispettori definiti all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento sul controllo;

  5. 5) «dispositivo di concentrazione dei pesci», qualsiasi attrezzo galleggiante sulla superficie del mare o ancorato con l'obiettivo di attirare i pesci;

  6. 6) «attrezzo fisso», qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l'operazione di cattura non presuppone un movimento attivo dell'attrezzo stesso, tra cui

    1. a) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti trappola;

    2. b) reti da posta derivanti e tramagli derivanti, ciascuno dei quali può essere dotato di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;

    3. c) palangari, nasse e trappole;

  7. 7) «sfogliara», rete da traino la cui imboccatura è mantenuta aperta da un'asta o da un dispositivo analogo, indipendentemente dal fatto che sia supportata o meno quando viene trascinata sul fondale;

  8. 8) «sistema di controllo dei pescherecci» (VMS) di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, sistema di controllo dei pescherecci via satellite che fornisce a intervalli regolari alle autorità di pesca i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità dei pescherecci;

  9. 9) «dispositivo di localizzazione via satellite» di cui all'articolo 4, paragrafo 12, del regolamento sul controllo, dispositivo installato a bordo del peschereccio che trasmette automaticamente la posizione e i dati relativi al centro di controllo della pesca come previsto dalla legge e che consente il rilevamento e l'identificazione del peschereccio in qualsiasi momento;

  10. 10) «bordata di pesca», qualsiasi viaggio di un peschereccio durante il quale si svolgono attività di pesca che iniziano nel momento in cui il peschereccio lascia il porto e terminano all'arrivo in porto;

  11. 11) «operazione di pesca», qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, al traino e al recupero di attrezzi mobili nonché alla posa, all'immersione, al ritiro o al riposizionamento di attrezzi fissi e al prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo medesimo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso;

  12. 12) «giornale di pesca elettronico», la registrazione informatizzata delle informazioni relative alle operazioni di pesca da parte del comandante del peschereccio che viene trasmessa alle autorità dello Stato membro;

  13. 13) «presentazione del prodotto», descrizione dello stato trasformato del prodotto della pesca o di una parte del medesimo in conformità ai codici e alle descrizioni dell'allegato I;

  14. 14) «Agenzia europea di controllo della pesca», l'agenzia definita all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio21;

  15. 15) «avvistamento», qualsiasi osservazione di un peschereccio da parte di un'autorità competente di uno Stato membro;

  16. 16) «informazioni sensibili sotto il profilo commerciale», informazioni la cui comunicazione potrebbe ledere gli interessi commerciali di un operatore;

  17. 17) «sistema informatizzato di convalida», sistema che consente di verificare che tutti i dati registrati nelle banche dati degli Stati membri siano precisi, completi e vengano presentati nei termini previsti;

  18. 18) «servizio web», applicazione informatica progettata per supportare l'interazione e l'interoperabilità tra macchine all'interno di una rete.

Titolo II. Condizioni generali di accesso alle acque e alle risorse

Capo I. Licenze di pesca

Art. 3 Rilascio e gestione delle licenze di pesca

1. La licenza di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione.

2. Gli Stati membri rilasciano, gestiscono e revocano ai loro pescherecci le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo in conformità al presente regolamento.

3. Le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato II.

4. Le licenze di pesca rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 1281/2005 sono considerate licenze di pesca rilasciate a norma del presente regolamento se contengono le informazioni minime previste dal paragrafo 3 del presente articolo.

5. La validità della licenza di pesca è subordinata al rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

6. In caso di sospensione temporanea o revoca definitiva della licenza di pesca, le autorità dello Stato membro di bandiera informano immediatamente il titolare della licenza di pesca in questione.

7. In qualsiasi momento, la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, in stazza lorda (GT) o chilowatt (kW), non supera i livelli di capacità massima di tale Stato membro stabiliti in conformità all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Capo II. Autorizzazioni di pesca

Art. 4 Autorizzazioni di pesca

1. L'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione.

2. Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato III. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme della politica comune della pesca.

3. I permessi di pesca speciali rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio25 sono considerati autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente regolamento se contengono le informazioni minime previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

4. Un'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 2 e una licenza di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento possono figurare nello stesso documento.

5. Fatte salve le norme speciali, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri che pescano esclusivamente nelle acque territoriali del loro Stato membro di bandiera sono esentati dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca.

6. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 5, del presente regolamento si applicano per quanto di ragione.

Art. 5 Elenco delle autorizzazioni di pesca

1. Fatte salve le norme speciali, una volta divenuti operativi i siti web di cui all'articolo 114 del regolamento sul controllo e non più tardi del 1o gennaio 2012, gli Stati membri rendono disponibile, nella zona protetta dei loro siti web ufficiali, l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo prima che tali autorizzazioni di pesca acquistino validità. Tali elenchi sono aggiornati in caso di modifiche prima che queste ultime diventino effettive.

2. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco dei propri pescherecci che hanno ricevuto autorizzazioni di pesca per il 2011. Essi informano la Commissione di ogni modifica apportata a questo elenco prima che le modifiche diventino effettive.

Capo III. Marcatura e identificazione dei pescherecci dell'Unione e dei loro attrezzi

Sezione 1. Marcatura e identificazione dei pescherecci

Art. 6 Marcatura dei pescherecci

I pescherecci dell'Unione sono contrassegnati secondo le disposizioni seguenti:

  1. a) la lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui il peschereccio dell'Unione è immatricolato nonché il numero (i numeri) d'immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati;

  2. b) per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri ma inferiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 25 centimetri e lo spessore della linea di almeno 4 centimetri. Per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 45 centimetri e lo spessore della linea di almeno 6 centimetri;

  3. c) lo Stato membro di cui la nave batte bandiera può richiedere che il segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) o le lettere e i numeri d'immatricolazione esterni siano chiaramente dipinti, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati, sulla cima della timoniera in modo da essere chiaramente visibili dal cielo;

  4. d) i colori contrastanti sono il bianco e il nero;

  5. e) le lettere e i numeri di immatricolazione esterni dipinti o indicati sullo scafo del peschereccio dell'Unione non devono essere rimossi, cancellati, alterati, illeggibili, coperti o dissimulati.

A decorrere dal 1o gennaio 2016 il numero IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) di identificazione delle navi, adottato con risoluzione A.1078 (28) del 4 dicembre 2013 e indicato nel capitolo XI-1, regola 3, della convenzione SOLAS del 1974 si applica:

  1. a) ai pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di stazza lorda pari o superiore a 100 tonnellate di stazza lorda o di stazza lorda registrata o di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri che operano esclusivamente nelle acque dell'Unione;

  2. b) a tutti i pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri che operano al di fuori delle acque dell'Unione;

  3. c) a tutti i pescherecci di paesi terzi autorizzati a effettuare attività di pesca nelle acque dell'Unione.

Art. 7 Documenti detenuti a bordo dei pescherecci dell'Unione

1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione avente una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri tiene a bordo documenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato membro in cui il peschereccio è immatricolato, recanti le seguenti informazioni:

  1. a) il nome (eventuale) della nave;

  2. b) le lettere del porto o del distretto marittimo in cui la nave è immatricolata e il numero (i numeri) di immatricolazione;

  3. c) l'eventuale segnale radio internazionale di chiamata;

  4. d) il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori);

  5. e) la lunghezza fuori tutto, la potenza del motore di propulsione, il tonnellaggio lordo e, per i pescherecci dell'Unione entrati in servizio il 1o gennaio 1987 o dopo tale data, la data di entrata in servizio.

2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri dotati di stive tengono a bordo disegni accurati con la descrizione di queste ultime, inclusa l'indicazione di tutti i punti di accesso e la capacità netta, espressa in metri cubi.

3. I comandanti di pescherecci dell'Unione dotati di serbatoi di acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento aggiornato in cui è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi a intervalli di 10 cm.

4. I documenti menzionati nei paragrafi 2 e 3 sono certificati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera. Qualsiasi modifica apportata alle caratteristiche contenute nei documenti menzionati nei paragrafi da 1 a 3 è certificata da un'autorità competente dello Stato membro di bandiera.

5. I documenti menzionati nel presente articolo sono presentati ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.

Sezione 2. Marcatura e identificazione degli attrezzi di pesca e delle imbarcazioni a bordo

Art. 8 Marcatura delle imbarcazioni a bordo e dei dispositivi di concentrazione dei pesci

Le imbarcazioni trasportate a bordo dei pescherecci dell'Unione e i dispositivi di concentrazione dei pesci sono contrassegnati con le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio che li utilizza.

Art. 9 Norme generali per gli attrezzi fissi e le sfogliare

1. Le disposizioni contenute negli articoli da 9 a 12 del presente regolamento si applicano ai pescherecci dell'Unione che operano in tutte le acque dell'Unione e le disposizioni contenute negli articoli da 13 a 17 del presente regolamento si applicano alle acque dell'Unione a una distanza di 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base degli Stati membri costieri.

2. Nelle acque dell'Unione quali definite al paragrafo 1 è vietato utilizzare per la pesca attrezzi fissi, boe e sfogliare non marcati e non identificabili in conformità alle disposizioni degli articoli da 10 a 17 del presente regolamento.

3. Nelle acque dell'Unione quali definite al paragrafo 1 è vietato detenere a bordo:

  1. a) aste di sfogliara che non espongono le lettere e i numeri di immatricolazione esterni in conformità all'articolo 10 del presente regolamento;

  2. b) attrezzi fissi non recanti una targhetta conforme all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento;

  3. c) boe non marcate in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.

Art. 10 Norme relative alle sfogliare

I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni sfogliara montata detenuta a bordo o utilizzata per la pesca esponga in forma chiaramente leggibile, sull'asta di ogni sfogliara montata, le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio stesso.

Art. 11 Norme relative agli attrezzi fissi

1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni attrezzo fisso detenuto a bordo o utilizzato per la pesca sia chiaramente marcato e identificabile conformemente al disposto del presente articolo.

2. Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene:

  1. a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;

  2. b) per le lenze e i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;

  3. c) per le nasse e le trappole, su un'etichetta fissata alla lima da piombo;

  4. d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.