Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
Testo vigente
ALLEGATO XXII
ALLEGATO XXII
METODOLOGIA PER ISTITUIRE I PROGRAMMI DI CONTROLLO COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO
Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri di programmi di controllo comuni da applicare quando lo Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca ne autorizza il trasporto prima della pesatura ad acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima commercializzazione dei prodotti della pesca in un altro Stato membro, in conformità all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sul controllo.
1) Scopo del programma di controllo comune è ridurre al minimo il rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca quando gli Stati membri in cui sono sbarcati i prodotti della pesca ne autorizzano il trasporto prima della pesatura ad acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima commercializzazione dei prodotti della pesca in un altro Stato membro.
2) La dimensione del campione è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca associato al fatto che il trasporto dei prodotti sia autorizzato prima della pesatura in un altro Stato membro.
3) Gli Stati membri definiscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».
4) Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l’altro:
i livelli di sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,
i livelli di infrazioni rilevate in precedenza correlate agli sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,
i livelli noti di controlli sul trasporto nello Stato membro di sbarco, transito e destinazione,
la disponibilità di contingente per i pescherecci che effettuano sbarchi pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,
l'utilizzo di casse standardizzate da parte dei pescherecci da cui provengono i prodotti della pesca.
Se del caso:
la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,
il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione,
le fluttuazioni del prezzo di mercato dei prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,
il rischio di frode nel porto o in altro luogo o nella regione in cui si svolgono gli sbarchi e/o la pesatura di tali prodotti.
5) I programmi di controllo comprendono, fra l’altro:
un programma di ispezioni dei prodotti della pesca qualora essi siano trasportati dai luoghi di sbarco per essere pesati in altre destinazioni situate nel territorio di un altro Stato membro,
disposizioni riguardanti la disponibilità dei documenti di trasporto in conformità all'articolo 68 del regolamento sul controllo,
disposizioni riguardanti la verifica dei dati dei prodotti della pesca trasportati, presentati, in conformità all'articolo 17 del regolamento sul controllo, dal comandante del peschereccio che sbarca i suddetti prodotti,
disposizioni riguardanti l'integrità dei sigilli, e i relativi dati, posti sui veicoli o sui container utilizzati per trasportare tali prodotti della pesca in conformità all'articolo 109 del presente regolamento,
disposizioni riguardanti il controllo incrociato fra i dati del giornale di bordo e quelli del documento di trasporto e le registrazioni della pesatura alla destinazione in cui essa è effettuata,
pesatura a campione dei prodotti della pesca, in presenza di funzionari delle autorità competenti, alla destinazione in cui ha luogo la pesatura che precede la prima commercializzazione. Le dimensioni del campione sono proporzionali ai livelli di rischio accertati. Se del caso, gli Stati membri possono introdurre l'utilizzo di casse standardizzate nelle procedure di pesatura a campione.
6) Se i prodotti della pesca sono contenuti in casse standardizzate, un certo numero di casse è pesato per il campionamento in presenza di funzionari delle autorità competenti dello Stato membro. Il numero di casse pesate a campione è proporzionale al livello di rischio accertato. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:
Numero di casse sbarcate per specie Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio Molto basso Basso Medio Alto Molto alto 0-25 1 1 1 1 2 25-50 1 2 3 4 5 50-100 1 3 4 5 6 100-200 2 4 5 6 7 Per ogni 100 casse in più 1 1 2 3 4 7) Il programma di controllo comprende misure atte ad assicurare che la pesatura a campione sia effettuata.
8) L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di controllo sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.