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Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

Testo vigente

Titolo III. Controllo della pesca

Capo I. Giornale di pesca, dichiarazione di trasbordo e dichiarazione di sbarco in formato cartaceo

Sezione 1. Compilazione e presentazione del giornale di pesca, della dichiarazione di sbarco e della dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo

Art. 29 Pescherecci dell'Unione soggetti alla compilazione e alla presentazione del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo/sbarco in formato cartaceo

1. Fatte salve le disposizione specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri non soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco, compila e presenta in formato cartaceo i dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco di cui agli articoli 14, 21 e 23 del regolamento sul controllo. Le suddette dichiarazioni di trasbordo e di sbarco possono essere altresì compilate e presentate dal rappresentante del comandante a suo nome.

2. L'obbligo di compilare e presentare i dati del giornale di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo si applica anche ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri ai quali lo Stato membro di bandiera imponga di tenere il giornale di pesca e di presentare le dichiarazioni di trasbordo e/o di sbarco in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.

Art. 30 Modelli di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo

1. Nelle acque dell'Unione il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo sono compilate e presentate dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello di cui all'allegato VI.

2. In deroga al paragrafo 1, nel caso dei pescherecci dell'Unione che effettuano bordate di pesca quotidiane nel Mare Mediterraneo, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo possono essere compilate e presentate dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello di cui all'allegato VII.

3. Quando i pescherecci dell'Unione svolgono attività di pesca nelle acque di un paese terzo, nelle acque disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca o in acque esterne alle acque dell'Unione non disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo sono compilate e presentate dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità all'articolo 31 del presente regolamento e ai modelli di cui agli allegati VI e VII, a meno che il paese terzo o le norme dell'organizzazione regionale per la pesca interessata non richiedano specificamente l'uso di una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco. Qualora il paese terzo non specifichi una tipologia particolare di giornale di pesca, dichiarazione di trasbordo o dichiarazione di sbarco ma richieda dati diversi da quelli previsti dalla normativa dell'Unione, tali dati devono essere registrati.

4. I comandanti di pescherecci dell'Unione non soggetti all'articolo 15 del regolamento sul controllo possono continuare a usare fino al 31 dicembre 2017 giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo stampati anteriormente al 1o gennaio 2016.

Art. 31 Istruzioni per la compilazione e la presentazione di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo

1. Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo sono compilati e presentati in conformità alle istruzioni riportate nell'allegato X.

2. Qualora le istruzioni riportate nell'allegato X dichiarino facoltativa l'applicazione di una norma, lo Stato di bandiera ha la facoltà di rendere tale norma obbligatoria.

3. Tutte le registrazioni inserite nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco sono leggibili e indelebili. È vietato cancellare o alterare le registrazioni. In caso di errore, la registrazione errata è annullata con un'unica riga e la registrazione corretta è scritta e siglata dal comandante. Ogni riga è siglata dal comandante.

4. Il comandante del peschereccio dell'Unione o, per le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco, il suo rappresentante certifica con le proprie iniziali o la propria firma la correttezza delle registrazioni inserite nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco.

Art. 32 Termini per la presentazione del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco in formato cartaceo

1. Quando un peschereccio dell'Unione sbarca in un porto o effettua un trasbordo in un porto o in un luogo vicino alla costa del proprio Stato membro di bandiera, il comandante presenta alle autorità competenti dello Stato membro interessato l'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco. L'originale (gli originali) della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco possono essere altresì presentati dal rappresentante del comandante a suo nome.

2. Quando al termine di una bordata di pesca non vengono effettuati sbarchi, il comandante presenta l'originale (gli originali) del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'arrivo in porto. L'originale o gli originali della dichiarazione di trasbordo possono essere altresì presentati dal rappresentante del comandante a suo nome.

3. Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o in un luogo vicino alla costa o sbarca in un porto di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di bandiera, presenta alle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene il trasbordo o lo sbarco la prima copia (le prime copie) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco. L'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco viene spedito (vengono spediti) alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.

4. Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o nelle acque di un paese terzo o in alto mare oppure uno sbarco nel porto di un paese terzo, spedisce alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera l'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.

5. Qualora un paese terzo o le norme di un'organizzazione regionale per la pesca richiedano una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco rispetto a quella prevista dall'allegato VI, il comandante del peschereccio dell'Unione presenta alle relative autorità competenti una copia di tale documento il prima possibile e comunque entro 48 ore dopo il trasbordo o lo sbarco.

Sezione 2. Norme specifiche per il giornale di pesca in formato cartaceo

Art. 33 Compilazione del giornale di pesca in formato cartaceo

1. Il giornale di pesca cartaceo è compilato con tutte le informazioni obbligatorie, anche in assenza di catture:

  1. a) quotidianamente entro le ore 24:00 e prima dell'entrata in porto;

  2. b) all'atto di ogni ispezione in mare;

  3. c) in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione o dallo Stato membro di bandiera.

2. Si compila una nuova riga nel giornale di pesca cartaceo:

  1. a) per ogni giornata in mare;

  2. b) quando si esercita attività di pesca in una nuova divisione CIEM o in un'altra zona di pesca nell'arco della stessa giornata;

  3. c) quando si inseriscono dati relativi allo sforzo di pesca.

3. Si compila una nuova pagina nel giornale di pesca cartaceo:

  1. a) quando si utilizza un attrezzo diverso o una rete con maglie di dimensione diversa rispetto all'attrezzo precedentemente utilizzato;

  2. b) per ogni operazione di pesca effettuata dopo un trasbordo o dopo uno sbarco intermedio;

  3. c) quando il numero delle colonne non è sufficiente;

  4. d) all'atto della partenza da un porto qualora non sia stato effettuato lo sbarco.

4. All'atto della partenza da un porto o a seguito del completamento di un'operazione di trasbordo e quando le catture rimangono a bordo, i quantitativi di ogni specie sono indicati su una nuova pagina del giornale di pesca.

5. Si utilizzano i codici riportati nell'allegato XI per indicare, alle voci corrispondenti del giornale di pesca in formato cartaceo, gli attrezzi di pesca utilizzati.

Sezione 3. Norme specifiche per la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo

Art. 34 Presentazione della dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo

1. In caso di un'operazione di trasbordo tra due pescherecci dell'Unione, una volta completata l'operazione di trasbordo, il comandante del peschereccio che trasborda i prodotti, o il suo rappresentante, consegna una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio sul quale sono stati trasbordati i prodotti o al suo rappresentante. Una volta completata l'operazione di trasbordo, il comandante del peschereccio sulla quale vengono trasbordati i prodotti, o il suo rappresentante, consegna anche una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio che trasborda i prodotti o al suo rappresentante.

2. Le copie di cui al paragrafo 1 sono presentate ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.

Art. 35 Firma della dichiarazione di sbarco

Il comandante, o il suo rappresentante, firma ogni pagina della dichiarazione di sbarco prima della relativa presentazione.

Capo II. Giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo in formato elettronico

Sezione 1. Compilazione e trasmissione dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di sbarco e della dichiarazione di trasbordo in formato elettronico

Art. 36 Obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati a bordo dei pescherecci dell'Unione

1. Fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 4, del presente regolamento, un peschereccio dell'Unione soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco a norma degli articoli 15, 21 e 24 del regolamento sul controllo non è autorizzato a lasciare il porto senza un sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati perfettamente funzionante installato a bordo.

2. Il presente capo non si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.

Art. 37 Formato per la trasmissione di dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera

Gli Stati membri stabiliscono il formato da utilizzare fra i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera e le rispettive autorità competenti per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi al giornale di pesca, alla dichiarazione di trasbordo e alla dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 15, 21 e 24 del regolamento sul controllo.

Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato elettronico sono compilati in conformità alle istruzioni riportate nell'allegato X.

Art. 38 Messaggi di ricezione

1. Per ogni trasmissione di dati relativi al giornale di pesca, alla notifica preventiva e allo sbarco è inviato un messaggio di ricezione ai pescherecci dell'Unione. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

2. Il comandante di un peschereccio dell'Unione conserva tale messaggio di ricezione fino al termine della bordata di pesca.

Art. 39 Disposizioni in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e comunicazione installato a bordo di un peschereccio dell'Unione, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento, comunica i dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, tramite un sistema di telecomunicazione adeguato, su base giornaliera ed entro le ore 24:00, anche in assenza di catture. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.

2.

In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione, i dati del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo sono inviati anche:

  1. a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera;

  2. b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca o del trasbordo;

  3. c) prima dell'entrata in porto;

  4. d) all'atto di ogni ispezione in mare;

  5. e) in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione europea o dallo Stato membro di bandiera.

Nei casi di cui alle lettere a) ed e) sono inoltre inviati una notifica preventiva e i dati della dichiarazione di sbarco.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera inseriscono senza indugio i dati di cui al paragrafo 1 nella banca dati elettronica non appena li ricevono.

4. Dopo un guasto tecnico o un'avaria del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione dei dati, un peschereccio dell'Unione può lasciare il porto solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema installato a bordo funziona normalmente o comunque dopo essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Lo Stato membro di bandiera che autorizza un proprio peschereccio a lasciare il porto di uno Stato membro costiero con un sistema elettronico di registrazione e di comunicazione non funzionante ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.

5. L'asportazione dell'impianto elettronico di registrazione e di comunicazione a fini di riparazione o sostituzione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

Art. 40 Mancata ricezione dei dati

1. Se non ricevono i dati trasmessi in conformità agli articoli 15, 22 e 24 del regolamento sul controllo, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione o il loro rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio dell'Unione, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno civile, lo Stato membro di bandiera procede al controllo approfondito del sistema di registrazione e di comunicazione del peschereccio. Lo Stato membro di bandiera dispone un'indagine al riguardo al fine di stabilire la ragione della mancata ricezione dei dati e adotta le opportune misure.

2. Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità agli articoli 15, 22 e 24 del regolamento sul controllo, e l'ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima le autorità competenti dello Stato membro costiero.

3. Il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati che non sono stati ancora trasmessi e per i quali è pervenuta una notifica in conformità del paragrafo 1.

Art. 41 Impossibilità di accedere ai dati

1. Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque un peschereccio di un altro Stato membro dell'Unione senza poter accedere ai dati del giornale di pesca o relativi al trasbordo in conformità all'articolo 44 del presente regolamento, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di garantire loro tale accesso.

2. Se l'accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi sistema elettronico disponibile.

3. Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, trasmette con qualsiasi sistema disponibile (possibilmente elettronico) alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 38 del presente regolamento. Gli Stati membri decidono in merito al sistema da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.

4. Se il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 38 del presente regolamento, al peschereccio è vietato l'esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il comandante, l'operatore o il loro rappresentante non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

Art. 42 Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione dei dati

1. Gli Stati membri mantengono banche dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di registrazione e di comunicazione. Tali basi contengono e sono in grado di generare automaticamente almeno le seguenti informazioni:

  1. a) l'elenco dei loro pescherecci i cui sistemi elettronici di registrazione e di comunicazione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un'avaria;

  2. b) il numero di pescherecci che non hanno effettuato trasmissioni elettroniche di dati del giornale di pesca su base giornaliera e il numero medio di trasmissioni elettroniche di dati del giornale di pesca ricevute per ogni peschereccio, suddivise per Stato membro di bandiera;

  3. c) il numero di dichiarazioni di trasbordo, di sbarco e di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato membro di bandiera.

2. Un riepilogo delle informazioni generate a norma del paragrafo 1 è trasmesso alla Commissione su richiesta della medesima. In alternativa, tali informazioni possono anche essere rese disponibili nella zona protetta del sito web, in un formato e con una frequenza stabiliti dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri.

Art. 43 Dati obbligatori per lo scambio di informazioni fra Stati membri

I dati che i comandanti dei pescherecci dell'Unione sono tenuti a registrare nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo, nella notifica preventiva e nella dichiarazione di sbarco conformemente alla normativa dell'Unione, sono obbligatori anche negli scambi tra gli Stati membri.

Art. 44 Accesso ai dati

1. Quando un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro effettua operazioni di pesca nelle acque unionali di uno Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera comunica allo Stato membro costiero i dati elettronici obbligatori del giornale di pesca relativi alla bordata di pesca in corso (a cominciare dall'ultima partenza dal porto) immediatamente dopo la ricezione di tali dati.

2. Fino a quando un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro effettua operazioni di pesca nelle acque unionali di un altro Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera comunica allo Stato membro costiero tutti i dati elettronici obbligatori del giornale di pesca immediatamente dopo la ricezione di tali dati. Lo Stato membro di bandiera comunica inoltre le correzioni relative alla bordata di pesca in corso, come previsto dall'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. Quando vengono effettuate operazioni di sbarco o di trasbordo in uno Stato membro costiero diverso dallo Stato membro di bandiera, quest'ultimo comunica allo Stato membro costiero tutti i dati elettronici obbligatori della dichiarazione di sbarco o di trasbordo immediatamente dopo la ricezione di tali dati.

4. Quando uno Stato membro di bandiera riceve la comunicazione che un peschereccio battente la sua bandiera intende entrare nel porto di un altro Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente allo Stato membro costiero la notifica preventiva non appena ricevuta la stessa.

5. Quando, durante una bordata di pesca, un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro entra nelle acque unionali di un altro Stato membro costiero o quando uno qualsiasi dei dati di cui ai paragrafi 3 e 4 in relazione a una bordata di pesca specifica è stato trasmesso a uno Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera consente l'accesso a tutti i dati elettronici sulle attività di pesca di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per detta bordata di pesca a decorrere dalla partenza e fino al completamento dello sbarco e trasmette i dati allo Stato membro costiero su richiesta di quest'ultimo. Tale accesso viene garantito per almeno 36 mesi dopo l'inizio della bordata di pesca.

6. Lo Stato membro di bandiera di un peschereccio ispezionato da un altro Stato membro in conformità all'articolo 80 del regolamento sul controllo trasmette, dietro richiesta dello Stato membro che ha eseguito l'ispezione, i dati elettronici sulle attività di pesca di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per la bordata di pesca in corso a decorrere dalla partenza e fino al momento della richiesta.

7. Le richieste di cui ai paragrafi 5 e 6 sono effettuate in formato elettronico e specificano se la risposta deve riportare i dati originali con le correzioni o soltanto i dati consolidati. La risposta alle richieste viene generata automaticamente e trasmessa senza indugio dallo Stato membro destinatario della richiesta.

8. Gli Stati membri consentono l'accesso ai dati del sistema di controllo dei pescherecci, del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, della notifica preventiva e della dichiarazione di sbarco su richiesta degli altri Stati membri che effettuano attività di ispezione in mare nell'ambito di un piano di intervento congiunto o altre attività di ispezione congiunte concordate.

9. I comandanti dei pescherecci dell'Unione dispongono dell'accesso in modo sicuro e in qualsiasi momento alle informazioni e ai dati del proprio giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, della notifica preventiva e della dichiarazione di sbarco in formato elettronico conservati nella banca dati dello Stato membro di bandiera.

Art. 45 Scambio di dati tra Stati membri

Gli Stati membri:

  1. a) garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;

  2. b) adottano tutte le misure idonee a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente regolamento; e

  3. c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

1.

2.

3.

Art. 46 Autorità unica

1. In ogni Stato membro, l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo è responsabile della trasmissione, ricezione, gestione ed elaborazione di tutti i dati indicati nel presente capo.

2. Gli Stati membri si scambiano i dati necessari per contattare le autorità di cui al paragrafo 1 e informano la Commissione e l'organismo da questa designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Eventuali modifiche alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione, all'organismo da questa designato e agli altri Stati membri prima che diventino effettive.

Sezione 2. Norme specifiche per il giornale di pesca in formato elettronico

Art. 47 Frequenza di trasmissione

1.

Durante la navigazione, il comandante di un peschereccio dell'Unione trasmette le informazioni del giornale di pesca elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24:00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti:

  1. a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera;

  2. b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca;

  3. c) prima dell'entrata in porto;

  4. d) all'atto di ogni ispezione in mare;

  5. e) in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione o dallo Stato membro di bandiera.

Se l'ultima operazione di pesca ha avuto luogo al massimo un'ora prima dell'entrata in porto, le trasmissioni di cui alle lettere b) e c) possono essere trasmesse in un unico messaggio.

1 bis. I comandanti dei pescherecci dell'Unione inviano un messaggio elettronico di partenza alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera prima di uscire dal porto e prima di avviare qualsiasi altra comunicazione elettronica relativa alla bordata di pesca.

2. Il comandante può trasmettere correzioni dei dati del giornale di pesca elettronico e della dichiarazione di trasbordo fino all'ultima trasmissione di cui al paragrafo 1, lettera c). Le correzioni sono facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di pesca elettronico e le correzioni ad essi apportate sono conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l'intera durata di ogni assenza dal porto, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco.

4. Se un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, non detiene a bordo prodotti della pesca e il comandante ha trasmesso la dichiarazione di sbarco per tutte le operazioni di pesca dell'ultima bordata, la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere sospesa previa notifica al CCP dello Stato membro di bandiera. La trasmissione viene ripristinata non appena il peschereccio dell'Unione lascia il porto. La notifica preventiva non è necessaria per i pescherecci dell'Unione dotati di VMS che trasmettono i dati tramite il medesimo.

Capo III. Norme comuni per i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo ed elettronico

Sezione 1. Norme comuni per la determinazione del peso vivo

Art. 48 Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

  1. (1) «presentazione», la forma in cui il pesce è trasformato a bordo del peschereccio e prima dello sbarco, secondo quanto descritto all'allegato I;

  2. (2) «presentazione collettiva», una forma di presentazione comprendente almeno due parti estratte da uno stesso pesce.

Art. 49 Coefficienti di conversione

1. Per la compilazione e la presentazione dei giornali di pesca di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento sul controllo per convertire il peso di pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo si applicano i coefficienti di conversione in vigore nell'Unione, indicati negli allegati XIII, XIV e XV. Essi si applicano ai prodotti della pesca detenuti a bordo, trasbordati o sbarcati dai pescherecci dell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora le organizzazioni regionali per la pesca cui aderisce l'Unione europea in veste di parte contraente o parte cooperante non contraente, per la propria zona di regolamentazione o uno Stato terzo con il quale l'Unione europea ha firmato un accordo di pesca, per le acque sottoposte alla sua sovranità o giurisdizione, abbiano stabilito coefficienti di conversione, si applicano tali coefficienti.

3. Qualora non esistano coefficienti di conversione, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 per una specie e una presentazione determinata, si applica il coefficiente di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri si servono dei coefficienti di conversione in vigore nell'Unione, di cui al paragrafo 1, per il calcolo del peso di pesce vivo trasbordato e sbarcato al fine di garantire la sorveglianza dell'utilizzo dei contingenti.