diritto.io

Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione del 4 maggio 2011 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti1, in particolare l'articolo 10,

La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.

La direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE2 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria per uso domestico, contiene disposizioni concernenti l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria. Tale direttiva istituisce diverse scale di etichettatura energetica per i condizionatori che si avvalgono di tecnologie diverse e la determinazione dell'efficienza energetica è basata solo sul funzionamento a pieno carico.

Il consumo di energia elettrica dei condizionatori d'aria per uso domestico rappresenta una parte considerevole del consumo domestico globale di energia elettrica dell'Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell’efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico dei condizionatori d'aria per uso domestico.

È opportuno abrogare la direttiva 2002/31/CE della Commissione e stabilire nuove disposizioni per mezzo del presente regolamento, al fine di garantire che l'etichettatura indicante il consumo di energia costituisca un incentivo per i fabbricanti a migliorare ulteriormente l'efficacia energetica dei condizionatori d'aria e che contribuisca ad accelerare la trasformazione del mercato verso tecnologie più efficaci dal punto di vista energetico.

Le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate ai condizionatori d'aria di tipo aria/aria con potenza d'uscita di raffreddamento fino a 12 kW o con potenza d'uscita di riscaldamento, se dotati della sola funzione di riscaldamento.

Negli ultimi anni gli sviluppi tecnologici nell'ambito del miglioramento dell'efficienza energetica dei condizionatori d'aria sono stati molto rapidi e hanno consentito a diversi paesi terzi di introdurre requisiti minimi vincolanti in materia di efficienza energetica e hanno avviato un processo volto a introdurre nuovi sistemi di etichettatura energetica basata sulla prestazione stagionale. Le apparecchiature odierne, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, in grado di conseguire i livelli di efficienza energetica più elevati hanno ampiamente superato i livelli della classe A fissati dalla direttiva 2002/31/CE.

Il presente regolamento introduce due nuove scale di efficienza energetica basate sulla funzione principale e su aspetti specifici importanti per il consumatore. Considerato che i condizionatori sono utilizzati principalmente in condizioni di carico parziale, le prove di efficienza devono essere cambiate per adottare un metodo di misurazione dell'efficienza stagionale, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a doppio e singolo condotto. Il metodo di misurazione stagionale prende in considerazione in modo più accurato i benefici della tecnologia basata sulla velocità modulabile («inverter») e le condizioni di utilizzo di queste apparecchiature. Il nuovo metodo di calcolo in linea con una misura di attuazione in materia di progettazione ecocompatibile, che fissa requisiti minimi di efficienza energetica superiore al livello dell'attuale classe A, porterà a riclassificare tali apparecchiature e, di conseguenza, i condizionatori d'aria split, da finestra e da parete dovranno adeguarsi alla nuova scala di efficienza energetica A-G, alla quale si aggiunge un «+» ogni due anni, per giungere infine alla classe A+++.

Per quanto riguarda i condizionatori a doppio e singolo condotto, si devono continuare ad applicare gli indicatori di efficienza energetica stabilizzati, in quanto attualmente non esistono in commercio unità dotate di tecnologia modulabile. I condizionatori a singolo e doppio condotto devono avere la scala A+++-D, poiché non esiste una riclassificazione adeguata per queste apparecchiature. Laddove questi apparecchi intrinsecamente meno efficienti possono raggiungere solo la classe A+ della predetta scala, quelli più efficienti possono situarsi nella classe di efficienza energetica A+++.

Il presente regolamento deve garantire che i consumatori dispongano di informazioni comparative più accurate in merito alle prestazioni dei condizionatori d'aria.

L'effetto combinato dell'etichettatura energetica fissata dal presente regolamento e dal regolamento recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche in materia di progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria3 potrebbe portare a un risparmio annuo del consumo di energia elettrica pari a 11 TWh da qui al 2020 rispetto alla situazione che si verificherebbe qualora non fossero adottate misure.

Il livello di rumore di un condizionatore d'aria può costituire un aspetto importante per gli utilizzatori finali. Per consentire loro di scegliere con cognizione di causa, l’etichetta deve riportare informazioni riguardanti le emissioni sonore dell’apparecchio.

Le informazioni riportate sull'etichetta devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE4 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

Il presente regolamento deve stabilire un'unica forma grafica delle etichette dei condizionatori d'aria e indicare le specifiche relative al loro contenuto.

Il presente regolamento deve inoltre indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto allegati ai condizionatori d'aria.

Il presente regolamento deve inoltre indicare i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali dei condizionatori d'aria.

È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico.

Per facilitare il passaggio dalla direttiva 2002/31/CE al presente regolamento, i condizionatori d'aria cui viene apposta l’etichetta ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi conformi alla direttiva 2002/31/CE.

I produttori che desiderano commercializzare condizionatori d'aria in grado di soddisfare i requisiti delle classi di efficienza più elevate devono essere autorizzati a fornire etichette che mostrano dette classi anteriormente alla data dell'obbligo di esposizione delle classi in questione.

È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2002/31/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari relative ai condizionatori d'aria collegati alla rete elettrica dotati di una capacità nominale di ≤ 12kW per il raffreddamento, o per il riscaldamento, se il prodotto non dispone della funzione di raffreddamento.

2. Il presente regolamento non si applica:

  1. a) agli apparecchi alimentati da fonti di energia non elettriche;

  2. b) ai condizionatori d'aria il cui il condensatore e/o l'evaporatore non utilizzano aria per il trasferimento termico.

Art. 2 Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 30/2010/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, si applicano le seguenti definizioni. S'intende per:

  1. (1) «condizionatore d'aria»: un apparecchio capace di raffreddare e/o riscaldare l'aria di un ambiente interno utilizzando un ciclo a compressione di vapore generato da un compressore elettrico, ivi compresi i condizionatori d'aria che fungono anche da deumidificatori, depuratori, ventilatori o dotati di una resistenza elettrica ausiliare per potenziare la funzionalità di riscaldamento, nonché gli apparecchi che possono utilizzare acqua (sia l'acqua prodotta dalla condensazione a livello dell'evaporatore, sia l'acqua proveniente da una fonte esterna) per l'evaporazione a livello del condensatore, posto che siano anche in grado di funzionare senza l'aggiunta d'acqua, ossia utilizzando unicamente aria;

  2. (2) «condizionatore d'aria a doppio condotto»: un condizionatore d'aria, interamente situato all'interno dell'ambiente da condizionare, vicino a una parete, in cui nella fase di raffreddamento o di riscaldamento l'aria esterna entra nel condensatore (o nell'evaporatore) da un primo condotto ed è restituita all'ambiente esterno mediante un secondo condotto;

  3. (3) «condizionatore d'aria a condotto singolo»: un condizionatore d'aria in cui, nella fase di raffreddamento o di riscaldamento, l'aria che entra nel condensatore o nell'evaporatore è prelevata nel locale contenente l'unità ed è restituita all'esterno di tale locale;

  4. (4) «capacità nominale» (Pnominale): la capacità di raffreddamento o di riscaldamento, se l'apparecchio non offre la funzione di raffreddamento, del ciclo a compressione di vapore dell'unità alle condizioni nominali standard;

  5. (5) «utilizzatore finale»: un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un condizionatore d'aria;

  6. (6) «punto vendita»: un luogo in cui i condizionatori sono esposti oppure commercializzati, noleggiati o venduti a rate.

Nell’allegato I sono riportate ulteriori definizioni ai fini degli allegati da II a VIII.

Art. 3 Responsabilità dei fornitori

1. I fornitori adottano le azioni di cui alle lettere da a) a g):

  1. (a) ciascun condizionatore è dotato di un'etichetta stampata che presenta le classi energetiche conformemente all'allegato II, di formato e contenuto informativo conforme a quanto disposto nell'allegato III. I condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, devono essere corredati di un'etichetta stampata, almeno sull'imballaggio dell'unità esterna, per almeno una combinazione di unità interna ed esterna aventi rapporto di capacità pari a 1. Per altre combinazioni, le informazioni possono essere fornite in alternativa attraverso un sito web ad accesso gratuito;

  2. (b) è disponibile una scheda prodotto come indicato nell'allegato IV. I condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, devono essere corredati di una scheda prodotto, almeno sull'imballaggio dell'unità esterna, per almeno una combinazione di unità interna ed esterna aventi rapporto di capacità pari a 1. Per altre combinazioni, le informazioni possono essere fornite in alternativa attraverso un sito web ad accesso gratuito;

  3. (c) una documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita in forma elettronica alle autorità degli Stati membri e della Commissione previa richiesta;

  4. (d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di condizionatore d'aria per uso domestico contiene l'indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo. Qualora sia possibile più di una classe di efficienza, a seconda dei casi il venditore o il produttore deve dichiarare la classe di efficienza energetica per il riscaldamento almeno per la stagione media. Le informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non veda il prodotto devono essere conformi a quanto previsto all'allegato VI;

  5. (e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di condizionatore d'aria per uso domestico che ne descrive i parametri tecnici specifici include la classe di efficienza energetica come disposto dall'allegato II;

  6. (f) istruzioni per l'uso;

  7. (g) i condizionatori d'aria a singolo condotto sono denominati «condizionatori d'aria locali» sull'imballaggio, nella documentazione tecnica e in tutti i materiali promozionali elettronici o cartacei.

  8. (h) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III è messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di condizionatore d'aria secondo le classi di efficienza energetica di cui all'allegato II. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di condizionatore d'aria;

  9. (i) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV è messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di condizionatore d'aria commercializzato a partire dal 1o gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di condizionatore d'aria.

2. La classe di efficienza energetica è definita conformemente all’allegato VII,

3. Il formato dell'etichetta per i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori a singolo e doppio condotto, è definito nell'allegato III.

4. Il formato dell'etichetta per i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori a singolo e doppio condotto, definito nell'allegato III, deve applicarsi conformemente al seguente calendario:

  1. (a) per quanto riguarda i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, commercializzati a partire dal 1o gennaio 2013 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A, B, C, D, E, F, G l'etichettatura deve essere conforme all'allegato III, punto 1.1 (condizionatori d'aria reversibili), punto 2.1 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 3.1 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento);

  2. (b) per quanto riguarda i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, commercializzati a partire dal 1o gennaio 2015 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A+, A, B, C, D, E, F, l'etichettatura deve essere conforme all'allegato III, punto 1.2 (condizionatori d'aria reversibili), punto 2.2 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 3.2 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento);

  3. (c) per quanto riguarda i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, commercializzati a partire dal 1o gennaio 2017 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A++, A+, A, B, C, D, E, l'etichettatura deve essere conforme all'allegato III, punto 1.3 (condizionatori d'aria reversibili), punto 2.3 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 3.3 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento);

  4. (d) per quanto riguarda i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, commercializzati a partire dal 1o gennaio 2019 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, l'etichettatura deve essere conforme all'allegato III, punto 1.4 (condizionatori d'aria reversibili), punto 2.4 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 3.4 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento).

5. Il formato dell'etichetta dei condizionatori d'aria a doppio condotto, commercializzati a partire dal 1o gennaio 2013 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, deve essere conforme all'allegato III, punto 4.1 (condizionatori d'aria reversibili), punto 4.3 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 4.5 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento).

6. Il formato dell'etichetta dei condizionatori d'aria a singolo condotto, commercializzati a partire dal 1o gennaio 2013 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, deve essere conforme all'allegato III, punto 5.1 (condizionatori d'aria reversibili), punto 5.3 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 5.5 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento).

Art. 4 Responsabilità dei distributori

I distributori provvedono affinché:

  1. (a) presso il punto vendita, i condizionatori d'aria per uso domestico riportino l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, all’esterno della parte anteriore o della parte superiore dell’apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;

  2. (b) i condizionatori d'aria offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi degli allegati V e VI. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda prodotto elettronica a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e i), si applicano invece le disposizioni dell'allegato IX;

  3. (c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo. Qualora sia possibile più di una classe di efficienza, il venditore/produttore deve dichiarare la classe di efficienza energetica almeno per la stagione media;

  4. (d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che descrive i parametri tecnici di un condizionatore d’aria, comprenda il riferimento alle classi energetiche del modello, nonché il manuale d’istruzioni fornito dal fornitore. Qualora sia possibile più di una classe di efficienza, il venditore/produttore deve dichiarare la classe di efficienza energetica almeno per la stagione media;

  5. (e) gli apparecchi a singolo condotto sono denominati «condizionatori d’aria locali» sull’imballaggio, nella documentazione tecnica e in tutte le comunicazioni promozionali o pubblicitarie elettroniche o cartacee.

Art. 5 Metodi di misurazione

Le informazioni da riportare ai sensi dell’articolo 3 devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di calcolo e misurazione più avanzate generalmente riconosciute, come definite nell'allegato VII.

Art. 6 Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

All'atto di valutare la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, il consumo energetico annuo o orario, a seconda del caso, e le emissioni acustiche, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la procedura di cui all'allegato VIII.

Art. 7 Revisione

La Commissione rivede il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico al più tardi cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Si presterà un'attenzione particolare ai cambiamenti più significativi nelle quote di mercato dei diversi tipi di apparecchiature.

Art. 9 Disposizione transitoria

1. I condizionatori d'aria immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2013 devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 2002/31/CE.

Art. 10 Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso